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Giurisprudenza C-136/12 (18/07/2013)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 18/07/2013

Oggetto: La Corte ha chiarito che spetta unicamente al giudice del rinvio determinare e formulare le questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione del diritto dell’Unione e rilevanti ai fini della soluzione del procedimento principale. Le norme nazionali che hanno l’effetto di ledere tale competenza non devono essere applicate. La Corte ha poi affermato che regole, come quelle previste dal codice deontologico relativo all’esercizio della professione di geologo in Italia, che prevedono come criteri di commisurazione delle parcelle dei geologi, oltre alla qualità e all’importanza della prestazione del servizio, la dignità della professione, costituiscono una decisione di un’associazione di imprese che può avere effetti restrittivi della concorrenza nel mercato interno. Spetta al giudice del rinvio non solo valutare se i predetti effetti si producono nel caso di specie, ma anche verificare se le regole del medesimo codice possono essere considerate necessarie al conseguimento dell’obiettivo legittimo collegato a garanzie accordate ai consumatori dei servizi dei geologi.

Parti: Consiglio nazionale dei geologi

Classificazione: Solidarietà - Art. 38 Protezione dei consumatori

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