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Giurisprudenza 35859/2002 (27/09/2007)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani

Data: 27/09/2007

Oggetto: Protezione del diritto di proprietà. Con sentenza principale emessa il 13 luglio 2006, la Corte aveva concluso per la sussistente violazione dell’Articolo 1 del Protocollo n. 1 / 20 marzo 1952 (protezione della proprietà) alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, dato che i ricorrenti non erano stati indennizzati dopo il divieto imposto loro di costruire alloggi su terreni di rispettiva proprietà. Con la sentenza resa in data odierna e in sede di equa soddisfazione ex Articolo 41 della Convenzione Europea, la Corte assegna solidalmente ai ricorrenti la somma di cinque milioni di Euro (oltre tutto l’importo risultante come dovuto a titolo d’imposta su detta somma) per risarcimento del danno materiale, nonché la somma di Euro 40.000,00 per spese vive e oneri legali.

Parti: Associazione per il diritto abitativo degli invalidi di guerra e delle vittime della guerra

Classificazione: Libertà - Art. 17 Diritto di proprietà