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Giurisprudenza C-83/11 (27/03/2012)

Tipo: Conclusioni dell'Avvocato generale

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 27/03/2012

Oggetto: Secondo l’Avvocato generale, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE sul diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri dovrebbe essere interpretato nel senso che le persone che rientrano nel suo ambito di applicazione devono avere la possibilità di ottenere un diritto d’ingresso e di soggiorno a seguito di un esame approfondito della loro domanda, tenuto conto della loro situazione personale e, in caso di diniego, una decisione sufficientemente motivata, che possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale. Detta disposizione però non obbliga gli Stati membri a riconoscere un diritto automatico di ingresso e soggiorno agli altri familiari, cittadini di uno Stato terzo, che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/38. Secondo l’Avvocato generale, le disposizioni in materia di cittadinanza dell’Unione e di protezione della vita privata e familiare ostano a che uno Stato membro vieti ad un cittadino di uno Stato terzo che rientri nell’ambito di applicazione della direttiva di soggiornare nel suo territorio, nel caso in cui detto cittadino intenda vivere con un suo familiare che è cittadino dell’Unione, quando un simile rifiuto lede in modo ingiustificato l’esercizio del diritto del cittadino dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri o pregiudica in modo sproporzionato il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. L’Avvocato generale ritiene che la nozione di «persona a carico» non implichi un legame di dipendenza economica già in essere immediatamente prima del trasferimento del cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante; l’art. 3 paragrafo 2, lettera a) poi non osterebbe ad una disciplina nazionale che subordina l’ingresso o il soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo a requisiti relativi alla natura o alla durata della dipendenza economica, a condizione che detti requisiti perseguano uno scopo legittimo, siano idonei a garantirne il conseguimento e non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento.

Parti: Secretary of State for the Home Department

Classificazione: Libertà - Art. 7 Vita privata - Cittadinanza - Art. 45 Libertà di circolazione - Libertà di soggiorno - Giustizia - Art. 47 Giustizia: accesso

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