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Giurisprudenza C-437/09 (03/03/2011)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 03/03/2011

Oggetto: La Corte afferma che l’art. 101 TFUE, in combinato disposto con l’art. 4, n. 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che non osta alla decisione delle pubbliche autorità di rendere obbligatorio, su domanda delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti di un determinato settore di attività, un accordo risultante da contrattazioni collettive che preveda l’iscrizione obbligatoria ad un regime di rimborso complementare di spese per cure mediche per tutte le imprese del settore interessato, senza alcuna possibilità di esenzione. Qualora l’attività consistente nella gestione di un regime di rimborso complementare di spese per cure mediche debba essere qualificata come economica, gli artt. 102 TFUE e 106 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a che le autorità pubbliche conferiscano ad un organismo previdenziale il diritto esclusivo di amministrare tale regime, senza alcuna possibilità per le imprese del settore di attività interessato di essere esonerate dall’iscrizione a tale regime.

Parti: AG2R Prévoyance

Classificazione: Solidarietà - Art. 28 Diritti dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle rispettive organizzazioni: negoziazione - Diritti dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle rispettive organizzazioni: contratti collettivi - Art. 34 Sicurezza sociale

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