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Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa

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Giurisprudenza 71412/2001; 78166/2001 (31/05/2007)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani

Data: 31/05/2007

Oggetto: La Corte ha deciso di cancellare dal ruolo la Causa Saramati nella parte in cui questa é instaurata contro la Germania, e di dichiarare irricevibili la Causa Berhami e Berhami contro Francia e la Causa Saramati nelle parti in cui sono instaurate contro la Francia e la Norvegia. Fatti principali: Berhami e Berhami. I ricorrenti: Agim Behrami, nato nel 1962, e suo figlio Bekir Behrami, nato nel 1990, residente a Mitrovica, in Kosovo (Repubblica federativa di Yugoslavia –RFY, ora Repubblica di Serbia); Agim Berhami sottoscrive del pari le richieste di causa a nome di un altro dei suoi figli, Gadaf Behrami nato nel 1988 e al giorno d’oggi deceduto (11.3.2000). All’epoca dei fatti (2000), Mitrovica si trovava in un settore del Kosovo posto sotto la responsabilità di una brigata multinazionale guidata dalla Francia, che rappresentava una delle quattro brigate costituenti la presenza internazionale di sicurezza in Kosovo (la cd. KFOR) mandataria della Risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, adottata in giugno 1999. L’11 marzo 2000, Gadaf e Bekim Behrami ed altri ragazzi giocavano tra le colline della zona di Sipolje, rientrante nella municipalità di Mitrovica; essi trovarono molte bombe a dispersione inesplose, che erano state sganciate durante i bombardamenti NATO 1999 sulla RFY, e cominciarono a giocare con queste. Uno dei ragazzi gettò in aria una di tali bombe: questa esplose ed uccise Gadaf Behrami. Bekim Behrami fu del pari gravemente ferito ed in seguito subì parecchie operazioni all’occhio. La Missione di amministrazione interinale delle Nazioni Unite in Kosovo (MINUK) – del pari mandataria della Risoluzione 1244 – avviò indagini ed il 18 marzo 2000 rese il suo rapporto nel quale concludeva che Gadaf Behrami era morto per le conseguenze di numerose ferite determinate dall’esplosione di una bomba a dispersione; essa qualificò l’incidente come “omicidio involontario commesso per imprudenza”. Il 22 marzo 2000 M. Agim Behrami fu informato che nessun procedimento penale sarebbe stato avviato poiché la bomba non era esplosa durante i bombardamenti della NATO. Nel contempo fu reso edotto del suo diritto ad intraprendere un’azione giudiziaria penale entro otto giorni. Il 25 ottobre 2001, M. Agim Beherami contestò dinanzi all’Ufficio Reclami per il Kosovo che la Francia non aveva rispettato le disposizioni (sullo sminamento) previste dalla Risoluzione 1244. La sua domanda fu respinta perché le operazioni di sminamento ricadevano sotto la responsabilità delle Nazioni Unite dal 5 luglio 1999. Saramati. Il ricorrente è Ruzhdi Saramati, nato nel 1950 e Kosovaro di origine albanese. In aprile 2001, l’interessato fu arrestato dalla polizia della MINUK e posto in carcerazione provvisoria. Il 23 maggio 2001, un procuratore pose il ricorrente in stato di accusa per tentato omicidio, grave attentato all’integrità fisica, possesso illegale di armi o di sostanze esplosive, ricorso alle vie di fatto e comportamento violento. L’interessato - avverso la decisione di proroga della sua detenzione - propose ricorso con esito positivo e fu liberato. Il 13 luglio 2001, il ricorrente fu arrestato da due poliziotti della MINUK. Nelle contestazioni iniziali, l’interessato ha sostenuto che un componente tedesco della KFOR gli aveva notificato verbalmente il suo arresto e lo aveva informato che veniva arrestato su ordine del comandante della KFOR (il COMKFOR), all’epoca un ufficiale norvegese. Il ricorrente fu avviato in un campo della KFOR sotto scorta di soldati americani alle dipendenze di questa. Il 14 luglio 2001, il COMKFOR autorizzò una nuova proroga di 30 giorni alla carcerazione dell’interessato. Il 26 luglio 2001, in risposta ad una lettera dei rappresentanti del ricorrente contestante la legalità della propria carcerazione, il consigliere giuridico della KFOR emise parere che questa aveva il potere di detenere una persona in virtù della Risoluzione Consiglio Sicurezza ONU 1244, nella misura in cui ciò era necessario “per stabilire ambiente sicuro e sicurezza” nonché per proteggere le truppe della KFOR. La KFOR disponeva di informazioni sull’implicazione del ricorrente in gruppi armati operanti nella regione di confine tra il Kosovo e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e riteneva che l’interessato rappresentasse una minaccia per la sicurezza della KFOR e per i residenti del Kosovo. In data 11 agosto 2001 la carcerazione del ricorrente fu di nuovo prorogata. In data 6 settembre 2001 il ricorrente fu rinviato a giudizio dinanzi al tribunale del distretto. Nel corso di ogni udienza dal 17 settembre 2001 al 23 gennaio 2002, i rappresentanti del ricorrente sollecitarono la sua liberazione ed il tribunale rispose che la carcerazione dell’interessato, per competenza, rientrava interamente nella responsabilità della KFOR. In data 3 ottobre 2001 un generale francese assunse le funzioni di comandante della KFOR. In data 23 gennaio 2002 il ricorrente fu dichiarato colpevole di tentato omicidio in base all’articolo 30 § 2 (6) del codice penale del Kosovo nel combinato disposto dell’articolo 19 del codice penale della RFY. In data 26 gennaio 2002, il ricorrente fu trasferito dalla KFOR al centro di detenzione della MINUK in Pristina. In data 9 ottobre 2002, la Corte suprema del Kosovo annullò la condanna del ricorrente e la causa fu rinviata al giudizio del tribunale del distretto di Pristina. La liberazione del ricorrente venne disposta. Ora deve essere fissata la data del nuovo processo. Contestazioni. Berhami e Berhami. Nell’invocare l’applicazione dell’Articolo 2 (diritto alla vita) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, i ricorrenti sostengono che la morte di Gadaf Behrami e le ferite di Bekim Behrami sono dovute al fatto che le truppe francesi della KFOR non hanno contrassegnato e/ o disattivato le bombe a dispersione inesplose, bombe che tali truppe sapevano essere presenti in quel luogo. Saramati. In base all’Articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e all’Articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo) della Convenzione, il ricorrente contesta la sua detenzione determinata dalla KFOR dal 13 luglio 2001 al 26 gennaio 2002. In applicazione dell’articolo 6 § 1 (diritto a un processo equo) il ricorrente sostiene del pari di non avere avuto accesso ad un tribunale, e ritiene inoltre - circa l’Articolo 1 (obbligo di rispettare i diritti dell’uomo) - che la Germania, la Francia e la Norvegia non hanno riconosciuto alle persone residenti in Kosovo i diritti garantiti dalla Convenzione. La domanda nella causa Berhami e Berhami contro Francia è stata introdotta dinanzi la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in data 28 settembre 2000, e la domanda nella causa Saramati contro Francia, Germania e Norvegia in data 28 settembre 2001. Il 13 giugno 2006, la sezione cui erano state assegnate le cause ha declinato la propria competenza a favore della Grande Camera, in applicazione dell’articolo 30 della Convenzione. Decisione della Corte. Ritiro della causa Saramati nella parte in cui è diretta contro la Germania. M. Saramati ha sostenuto in principio che un ufficiale tedesco della KFOR era coinvolto nel suo arresto, e ha del pari sostenuto la circostanza che la Germania era la nazione al comando della brigata multinazionale del sud-est. Il governo tedesco ha riferito in replica che, malgrado approfondite ricerche, non si era in grado di stabilire un qualsiasi coinvolgimento di ufficiale tedesco della KFOR nell’arresto di M. Saramati. M. Saramati ha precisato che egli aveva formulato tale asserzione in buona fede, ma che non era in grado di produrre una qualsiasi prova oggettiva ad appoggio della propria tesi. Egli inoltre ha riconosciuto che il controllo della Germania sulla KFOR nel settore in questione costituito, non era sufficiente di per sé a tirare in ballo la giurisdizione della Germania nei suoi confronti. Di conseguenza, egli ha chiesto di essere autorizzato a ritirare la propria domanda nella parte in cui era diretta contro la Germania. La Corte ritiene che il rispetto dei diritti dell’uomo non comporta prosecuzione nell’esame della causa di M. Saramati contro la Germania (articolo 37 § 1) e ritiene pertanto che questa debba essere cancellata dal ruolo nella parte concernente detto Stato. Ammissibilità. La Corte rileva che i ricorrenti nella causa Berhami e Berhami denunciano la contestata inazione delle truppe KFOR mentre il ricorrente M. Sbramati contesta la legittimità della propria carcerazione da parte KFOR e per ordine di questa. Il presidente della Corte ha accettato che i comparenti dinanzi la Grande Camera abbiano limitato le rispettive osservazioni al punto “ammissibilità delle domande”. La Corte ritiene che in queste cause non si verte tanto sul verificare se gli Stati difensori esercitavano in Kosovo una giurisdizione extraterritoriale, quanto, molto più considerevolmente, di determinare se essa Corte è competente per valutare, a tenore della Convenzione, il ruolo svolto da questi Stati nell’ambito delle presenze civili e di sicurezza esercitanti il controllo di spettanza sul Kosovo. La Corte ritiene che l’emissione degli ordini di cattura derivava dal mandato conferito alla KFOR e che la supervisione dello sminamento derivava dal mandato conferito alla MINUK. La Corte ha poi valutato se la contestata azione della KFOR (la carcerazione di M. Saramati) e le omissioni della MINUK (non esecuzione dello sminamento nella causa Berhami) potevano essere entrambe imputate all’ONU. A tale riguardo, la Corte ritiene innanzi tutto che il Capitolo VII della Carta dell’ONU documenta il quadro dell’operazione di delega, dal parte del Consiglio di Sicurezza, dei propri poteri di sicurezza alla KFOR e dei propri poteri di amministrazione civile alla MINUK. Considerato che la KFOR esercita poteri conferitigli legittimamente dal Consiglio di Sicurezza in applicazione del Capitolo VII, e che la MINUK è organo sussidiario dell’ONU, creato in virtù del Capitolo VII, le contestate azioni/omissioni sono, in linea di principio, “attribuibili” all’ONU, che ha personalità giuridica distinta da quella dei suoi Stati membri e non è Parte contrattuale della Convenzione. La Corte ha poi valutato la propria competenza “ratione personae” all’esame degli atti degli Stati difensori d’ufficio per conto dell’ONU e, più generalmente, il tipo di relazione tra la Convenzione e gli atti dell’ONU ai sensi del Capitolo VII della relativa Carta. La Corte osserva innanzi tutto che 9 delle 12 Parti originariamente firmatarie della Convenzione nel 1950 erano membri dell’ONU dal 1945; che la gran parte dei Paesi attuali sottoscrittori hanno aderito all’ONU prima di aderire alla Convenzione, e che a tutt’oggi tutte le Parti contraenti della Convenzione sono membri dell’ONU. Orbene, uno degli scopi della Convenzione è quello di assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti enunciati nella Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo proclamata dall’Assemblea generale dell’ONU. Più in generale, la Convenzione va interpretata alla luce delle pertinenti regole e dei principi di diritto internazionale applicabili alle relazioni tra le sue Parti contraenti. L’ONU ha per obiettivo principale il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. Se è indubbio che la protezione dei diritti umani contribuisce in modo determinante a stabilire la pace internazionale, non è men vero che la responsabilità fondamentale inerente tale obiettivo incombe sul Consiglio di Sicurezza, il quale – sulla base del Capitolo VII - dispone di mezzi considerevoli per raggiungerlo, soprattutto attraverso l’adozione di misure coercitive. La responsabilità del Consiglio di Sicurezza da questo punto di vista è unica, ed è divenuta il corollario del divieto del ricorso unilaterale alla forza, oggi parte integrante del diritto consuetudinario internazionale. Nelle cause “de quibus”, il Capitolo VII ha consentito al Consiglio di Sicurezza di adottare misure coercitive in risposta ad un determinato conflitto ritenuto tale da minacciare la pace, misure che sono state riportate nella Risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza fondante la MINUK e la KFOR. Le operazioni poste in essere attraverso le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza in virtù del Capitolo VII della Carta ONU sono fondamentali per la missione dell’ONU consistente nel preservare la pace e la sicurezza internazionali, e si basano, per essere effettive, sui contributi degli Stati membri. Di conseguenza, la Convenzione non saprebbe interpretare sé stessa in modo tale da fare emergere il controllo della Corte sulle azioni ed omissioni delle Parti contraenti coperte da risoluzioni del Consiglio di sicurezza e commesse prima o dopo tali missioni. Ciò si concreterebbe in ingerenza nel compimento di una missione ONU essenziale in questo campo, e perfino in ingerenza nella conduzione efficace di operazioni similari. Ciò equivarrebbe del pari ad imporre condizioni alla operatività di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza, che non erano previste dal testo della risoluzione medesima. Tale ragionamento si applica anche agli atti volontari degli Stati ivi difensori, come il voto di un membro permanente del Consiglio di sicurezza in favore della risoluzione connessa al Capitolo VII e l’invio di contingenti nel quadro della missione di sicurezza: simili atti possono non comportare obblighi scaturenti dall’appartenenza all’ONU, ma sono fondamentali per l’assolvimento effettivo da parte del Consiglio di Sicurezza del mandato conferitogli dal Capitolo VII, e quindi per la realizzazione da parte ONU del compito imperativo che gli è assegnato, di mantenere la pace e la sicurezza. La Corte ritiene poi che sussistono precise differenze tra le fattispecie in cause e la vertenza Bosphorus – richiamata dai ricorrenti - sul piano, ad un tempo della responsabilità degli Stati convenuti derivante dall’articolo 1 e della competenza ratione personae della Corte [le contestate azione ed omissioni della KFOR e della MINUK non potrebbero essere imputate agli Stati convenuti e, del resto, non si sono verificate sui loro rispettivi territori né promanano da decisioni adottate dalle rispettive autorità]. Comunque sia, esiste differenza fondamentale tra la natura dell’organizzazione internazionale e della cooperazione internazionale di cui si discuteva nella causa Bosphorus e quella di cui si discute nella fattispecie. In effetti, la MINUK è un organo sussidiario dell’ONU, instaurato sulla base del Capitolo VII della relativa Carta, mentre i poteri esercitati dalla KFOR in questa circostanza gli erano stati legittimamente delegati dal Consiglio di Sicurezza in applicazione del medesimo Capitolo VII. Le rispettive azioni sono pertanto direttamente imputabili all’ONU come organizzazione a vocazione universale adempiente uno scopo imperativo di sicurezza collettiva. Alla luce della propria suesposta conclusione, la Corte ritiene superfluo esaminare le altre osservazioni delle parti circa l’ammissibilità delle cause, soprattutto quelle concernenti la propria competenza ratione loci a valutare le contestazioni rivolte agli Stati convenuti per le loro azioni o omissioni extraterritoriali, e circa la questione di accertare se i ricorrenti hanno esaurito tutti i mezzi difensivi ed effettivi di cui potevano disporre ai sensi dell’articolo 35 § 1 della Convenzione.

Parti: Behrami e Behrami c/ Francia; Saramati c/ Francia, Germania e Norvegia

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