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Giurisprudenza C-428/09 (14/10/2010)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 14/10/2010

Oggetto: Secondo la Corte i titolari di contratti quali i contratti di assistenza educativa che esercitano attività occasionali e stagionali in centri di vacanza e ricreativi, e sono occupati per un massimo di 80 giorni lavorativi annui, rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/88/CE e pertanto rientrano anche nell’ambito di applicazione della deroga di cui all’art.17, n.3, lett. b) e/o lett. c), della direttiva 2003/88. Una normativa nazionale che limiti a 80 giorni lavorativi annui l’attività dei titolari di tali contratti non soddisfa le condizioni stabilite all’art. 17, n. 2, di tale direttiva ai fini dell’applicazione di detta deroga, secondo le quali devono essere concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo, oppure, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, deve essere loro concessa una protezione appropriata.

Parti: Union syndicale Solidaires Isère

Classificazione: Solidarietà - Art. 31 Condizione di lavoro: sane - Condizione di lavoro: sicure - Condizione di lavoro: dignitose - Periodo di riposo

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