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Giurisprudenza C-555/07 (07/07/2009)

Tipo: Conclusioni dell'Avvocato generale

Autorità: Autorità europee: Corte di Giustizia delle Comunità Europee

Data: 07/07/2009

Oggetto: L’Avvocato generale suggerisce alla Corte di risolvere il caso affermando che la direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale in forza della quale il periodo di occupazione svolto da un lavoratore prima di aver compiuto il venticinquesimo anno di età non va considerato per il calcolo della durata dell’impiego che, di per sé, serve a determinare il termine di preavviso che il datore di lavoro deve rispettare in caso di licenziamento. Nel caso in cui il giudice del rinvio non possa interpretare il diritto nazionale in modo conforme con la direttiva 2000/78/CE, quest’ultimo dispone, in forza del principio di preminenza del diritto comunitario e alla luce del principio di non discriminazione in ragione dell’età, del potere di disapplicare il diritto nazionale contrastante con tale direttiva, anche nell’ambito di una controversia tra due privati.

Parti: Seda Kücükdeveci c/ Swedex GmbH & Co. KG

Classificazione: Uguaglianza - Art. 21 Non discriminazione

Testo download Italiano Francese

Segnalazioni: Efficacia della Carta
L’Avvocato generale prende in considerazione la Carta per confermare l’esistenza del divieto di discriminazione sulla base dell’età come diritto fondamentale che rientra tra i principi generali del diritto comunitario. L’Avvocato generale si sofferma anche sul valore della Carta affermando che se quest’ultima acquisirà una forza giuridica vincolante, la Corte sarà inevitabilmente chiamata a pronunciarsi su ipotesi che sollevano il problema dell’invocabilità di direttive che contribuiscono a garantire i diritti fondamentali nell’ambito di controversie tra singoli, poiché tra i diritti fondamentali ripresi nella Carta, un determinato numero compare nell’esperienza comunitaria sotto forma di direttive. Secondo l’Avvocato generale, la Corte dovrà chiarire se l’identificazione di diritti garantiti da direttive come costituenti dei diritti fondamentali permetta o meno di rafforzare l’invocabilità di questi nell’ambito di controversie tra singoli. Su tale importante questione la Corte avrà quindi l’occasione di precisare la propria posizione.