Giurisprudenza C-220/20 (10/12/2020)
Tipo: Ordinanza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 10/12/2020
Oggetto: La Corte ha dichiarato manifestamente irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Lanciano (Italia). Quest’ultimo con ordinanza del 18 maggio 2020 aveva domandato alla Corte se gli articoli 2, 4, comma 3, 6, comma 1, e 9 del Trattato dell’Unione, gli articoli 67, commi 1 e 4, 81 e 82 del Trattato per il funzionamento dell’Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 1, 6, 20, 21, 31, 34, 45 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ostassero al decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, alla delibera del 31 gennaio 2020 del Consiglio dei Ministri che ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale sanitaria per sei mesi, al decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale per Covid-19 e la paralisi della giustizia civile e penale e dell’attività di lavoro amministrativo degli Uffici giudiziari italiani fino al 31 gennaio 2021, violando le predette norme nazionali l’indipendenza del giudice del rinvio e il principio del giusto processo, la dignità della persona, la libertà e la sicurezza, l’uguaglianza davanti alla legge, la non discriminazione, il diritto a condizioni di lavoro eque e giuste, l’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale, la libertà di circolazione e la libertà di soggiorno
Parti: OO (Suspension de l’activité judiciaire)
Classificazione: Dignità - Art. 1 Dignità - Libertà - Art. 6 Libertà - Sicurezza - Uguaglianza - Art. 20 Uguaglianza - Art. 21 Non discriminazione - Solidarietà - Art. 31 Condizione di lavoro: sane - Condizione di lavoro: sicure - Condizione di lavoro: dignitose - Art. 34 Sicurezza sociale - Cittadinanza - Art. 45 Libertà di circolazione - Giustizia - Art. 47 Giustizia: accesso - Giustizia: effettività
Testo