Home | Chi Siamo | Ricerca avanzata | Link Versione Italiana  English version  France version

 Europeanrights.eu

Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa

  Ricerca avanzata

Giurisprudenza 3394/2003 (10/07/2008)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani

Data: 10/07/2008

Oggetto: Diritto alla libertà e alla sicurezza. I ricorrenti sono Oleksandr Medvedyev e Boris Bilenikin, cittadini ucraini, Nicolae Balaban, Piu Dodica, Nicu Stelian Manolache e Viorel Petcu, cittadini rumeni, Georgios Boreas, cittadino greco e Sergio Cabrera Leon e Guillermo Luis Eduar Sage Martinez, cittadini cileni. Essi componevano l’equipaggio di un cargo chiamato il “Winner”, battente bandiera cambogiana. Nell’ambito della lotta internazionale contro il traffico di stupefacenti, le autorità francesi vennero a sapere che tale imbarcazione aveva capacità di trasporto per importanti quantitativi di droga. Le competenti autorità marittime, di conseguenza, procedettero ad intercettare il “Winner” in alto mare, al largo delle Isole del Capo Verde, poi al suo dirottamento verso il porto di Brest (Francia). I ricorrenti sostenevano di essere stati vittime di privazione arbitraria della loro libertà e di sequestro sul “Winner” per 13 giorni sotto la sorveglianza di forze militari francesi, poi di arresto preventivo all’arrivo a Brest, alcuni per 10 giorni, altri per 3 giorni. Nel richiamare l’Articolo 5, primo comma (diritto alla libertà e alla sicurezza), essi denunciavano l’illegittimità del loro stato restrittivo di libertà, soprattutto nell’ottica del diritto internazionale. Essi denunciavano parimenti il fatto – rilevante ex medesimo Articolo 5, terzo comma (diritto alla libertà e alla sicurezza) - di avere atteso dai 15 ai 16 giorni prima di essere presentati ad un “magistrato legittimato dalla legge a svolgere funzioni giudiziarie”. Un’udienza pubblica si è svolta a Strasburgo, presso il Palazzo dei Diritti Umani in data 13 maggio 2008. La Corte conclude che i ricorrenti sono stati privati illegittimamente della loro libertà e, per conseguenza – all’unanimità – afferma esservi stata violazione dell’Articolo 5, primo comma. Tuttavia, considerato che la durata dello stato privativo di libertà ha trovato giustificazione in “circostanze del tutto eccezionali”, soprattutto per l’inevitabile tempo di avvio del “Winner” verso la Francia, la Corte, sulla base di 4 voti contro 3, conclude circa la non violazione dell’Articolo 5, terzo comma. La Corte afferma che la suddetta, constatata violazione rappresenta di per sé una forma satisfattiva, equa e proporzionata al pregiudizio morale subito dai ricorrenti cui liquida solidalmente la somma di Euro 5.000,00 per spese e onorari.

Parti: Medvedyev e altri c/ Francia

Classificazione: Libertà - Art. 6 Libertà - Sicurezza