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Giurisprudenza cause riunite C-381/18 e C-382/18 (12/12/2019)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 12/12/2019

Oggetto: La Corte ha affermato di essere competente, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, a interpretare la direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, in una situazione nella quale un giudice è chiamato a pronunciarsi su una domanda di ingresso e soggiorno di un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che non ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione, qualora la medesima disposizione sia stata resa applicabile a una situazione del genere, in modo diretto ed incondizionato, dal diritto nazionale. Secondo la Corte, la direttiva 2003/86 non osta a una prassi nazionale in forza della quale le autorità competenti possono, per ragioni di ordine pubblico, da un lato, respingere una domanda di ingresso e soggiorno fondata sulla suddetta direttiva sulla base di una condanna penale avvenuta durante un precedente soggiorno nel territorio dello Stato membro interessato e, dall’altro, revocare un permesso di soggiorno fondato sulla medesima direttiva o rifiutare il suo rinnovo qualora sia stata pronunciata contro il richiedente una pena sufficientemente elevata rispetto alla durata del soggiorno, purché tale prassi venga applicata solo se il reato oggetto della condanna penale in questione presenti una gravità sufficiente da poter stabilire che è necessaria l’esclusione del soggiorno del richiedente di cui trattasi e tali autorità effettuino la valutazione individuale di cui all’articolo 17 della direttiva

Parti: G.S. (Menace pour l’ordre public)

Classificazione: Libertà - Art. 9 Diritto a formare una famiglia - Cittadinanza - Art. 45 Libertà di soggiorno

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