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Giurisprudenza C-168/18 (19/12/2019)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 19/12/2019

Oggetto: La Corte ha affermato che la direttiva 2008/94/CE, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, si applica ad una situazione in cui un datore di lavoro, che eroga prestazioni pensionistiche professionali mediante un organismo interprofessionale, non può garantire, a causa della propria insolvenza, la compensazione delle perdite derivanti dalla riduzione dell’importo delle prestazioni stesse, erogate da tale organismo interprofessionale, riduzione che era stata autorizzata dall’autorità pubblica di vigilanza sui servizi finanziari che esercita un controllo prudenziale su tale organismo. Una riduzione dell’importo delle prestazioni pensionistiche professionali erogate ad un ex lavoratore subordinato, in conseguenza dell’insolvenza del suo ex datore di lavoro, è considerata manifestamente sproporzionata, sebbene l’interessato percepisca almeno la metà dell’importo delle prestazioni derivanti dai propri diritti maturati, qualora tale ex lavoratore subordinato già viva o dovrebbe vivere, a seguito di tale riduzione, al di sotto della soglia di rischio di povertà stabilita da Eurostat per lo Stato membro interessato. Secondo la Corte, infine, l’articolo 8 della direttiva 2008/94, che prevede un obbligo di tutela minima, può avere un effetto diretto, così da poter essere invocato nei confronti di un organismo di diritto privato designato dallo Stato quale organismo di garanzia contro il rischio di insolvenza dei datori di lavoro in materia di pensioni professionali, qualora, tenuto conto del compito affidato a tale organismo e delle condizioni in cui esso lo svolge, l’organismo stesso possa essere assimilato allo Stato, a condizione che il compito di garanzia affidatogli si estenda effettivamente ai tipi di prestazioni di vecchiaia per le quali è richiesta la tutela minima prevista dal citato articolo 8

Parti: Pensions-Sicherungs-Verein

Classificazione: Solidarietà - Art. 34 Sicurezza sociale - Servizi sociali per vecchiaia

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