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Giurisprudenza C-163/17 (19/03/2019)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 19/03/2019

Oggetto: La Corte ha affermato che un richiedente protezione internazionale si cosidera “fuggito” ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 quando si sottrae deliberatamente alle autorità nazionali competenti per l’esecuzione del trasferimento, al fine di scongiurare quest’ultimo. Il richiedente conserva la possibilità di dimostrare che il fatto che egli non abbia avvisato le suddette autorità della sua assenza è giustificato da valide ragioni e non dall’intenzione di sottrarsi a tali autorità. La Corte ha poi affermato l’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un trasferimento del richiedente protezione internazionale, a meno che il giudice investito del ricorso avverso la decisione di trasferimento non constati, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati e in considerazione del livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell’Unione, l’esistenza di tale rischio per il richiedente a causa del fatto che, in caso di trasferimento, quest’ultimo si verrebbe a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale

Parti: Jawo

Classificazione: Dignità - Art. 4 Trattamenti inumani - Trattamenti degradanti - Libertà - Art. 18 Rifugiati

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