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Giurisprudenza C-266/18 (03/04/2019)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 03/04/2019

Oggetto: La Corte ha affermato che non è esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, una clausola contrattuale che opera un rinvio generale al diritto nazionale applicabile per quanto riguarda la determinazione della competenza giurisdizionale a conoscere delle controversie tra le parti del contratto. Inoltre, la direttiva 93/13 non osta a norme di procedura, alle quali rinvia una clausola del contratto, che consentono al professionista, in caso di ricorso per l’asserita mancata esecuzione di un contratto da parte del consumatore, di scegliere tra il giudice competente del domicilio del convenuto e quello del luogo di esecuzione del contratto, a meno che la scelta del luogo di esecuzione del contratto comporti per il consumatore condizioni procedurali tali da poter restringere eccessivamente il diritto a un ricorso effettivo conferitogli dall’ordinamento giuridico dell’Unione, il che deve essere verificato dal giudice nazionale

Parti: Aqua Med

Classificazione: Solidarietà - Art. 38 Protezione dei consumatori - Giustizia - Art. 47 Giustizia: effettività

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