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Giurisprudenza C-240/17 (16/01/2018)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 16/01/2018

Oggetto: La Corte ha affermato che se allo Stato che intende adottare una decisione di rimpatrio, accompagnata da divieto d’ingresso e di soggiorno nello spazio Schengen, nei confronti di un cittadino di un paese terzo in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità, rilasciato da un altro Stato contraente, è consentito avviare la procedura di consultazione anche anteriormente all’adozione della decisione medesima, l’obbligo di avvio di tale procedura sorge, in ogni caso, non appena la sua adozione abbia avuto luogo. La Corte ha poi affermato che la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen non osta a che venga data esecuzione alla decisione di rimpatrio, accompagnata dal divieto d’ingresso, adottata da uno Stato contraente nei confronti di un cittadino di un paese terzo in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato da un altro Stato contraente, pur essendo in corso la procedura di consultazione prevista, qualora lo Stato contraente autore della segnalazione ritenga legittimamente detto cittadino una minaccia per l’ordine pubblico o per la sicurezza nazionale, ferma restando la facoltà per il cittadino medesimo di far valere i diritti derivanti dal proprio titolo di soggiorno recandosi successivamente nel territorio del secondo Stato contraente. Tuttavia, decorso un termine ragionevole dall’avvio della procedura di consultazione e in assenza di risposta dallo Stato contraente consultato, spetta allo Stato contraente autore della segnalazione procedere al ritiro della segnalazione di non ammissione inserendo, eventualmente, il cittadino medesimo nel proprio elenco nazionale di segnalazione. Infine la Corte ha affermato che il cittadino di un paese terzo, in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato da uno Stato contraente, nei confronti del quale in un altro Stato contraente sia stata adottata una decisione di rimpatrio accompagnata da divieto d’ingresso, può far valere dinanzi al giudice nazionale gli effetti giuridici derivanti dalla procedura di consultazione incombente allo Stato contraente autore della segnalazione nonché le esigenze che ne discendono

Parti: E

Classificazione: Cittadinanza - Art. 45 Libertà di soggiorno

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