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Giurisprudenza C-158/14 (14/03/2017)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 14/03/2017

Oggetto: La Corte ha affermato che non è manifesto che ricorsi di annullamento, proposti dinanzi al Tribunale dell’Unione europea da persone che si trovino in una situazione come quella degli appellanti nel procedimento principale contro il regolamento di esecuzione (UE) n. 610/2010 o contro gli atti dell’Unione precedenti a tale regolamento di esecuzione, relativi all’iscrizione dell’entità delle «Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE)» nell’elenco del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, sarebbero stati ricevibili. La Corte ha poi aggiunto che poiché la posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e il regolamento n. 2580/2001 non ostano a che attività di forze armate in periodo di conflitto armato, ai sensi del diritto internazionale umanitario, configurino «atti terroristici», ai sensi dei suddetti atti dell’Unione, il fatto che le attività dell’entità delle «Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE)» possano costituire attività di questo genere non pregiudica la validità del regolamento di esecuzione n. 610/2010 e degli atti dell’Unione precedenti a tale regolamento di esecuzione

Parti: A e a.

Classificazione: Libertà - Art. 17 Diritto di proprietà, limiti

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