Home | Chi Siamo | Ricerca avanzata | Link Versione Italiana  English version  France version

 Europeanrights.eu

Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa

  Ricerca avanzata

Giurisprudenza 20620/04 (27/03/2008)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani

Data: 27/03/2008

Oggetto: Libertà di espressione. Libertà di espressione. La Corte, all’unanimità, conclude per la violazione dell’Articolo 10 (libertà di espressione) della Convenzione Europea dei Diritti Umani, motivata dalla condanna per diffamazione inflitta al ricorrente che aveva pubblicato un libro di critica ad un’opera scientifica. Nel richiamo al citato Articolo 10, il Signor Azevedo denunciava la illegittimita della propria condanna per diffamazione. DECISIONE DELLA CORTE Articolo 10 La Corte osserva che la condanna penale inflitta al ricorrente si analizza in un’ingerenza nel suo diritto di libertà di espressione. Questa ingerenza trovava disciplina nel codice penale portoghese e nella fattispecie ne era stata fatta applicazione onde proteggere la reputazione e i diritti della Signora S. In ordine al presupposto di sapere se questa ingerenza era, necessaria in una società democratica“, la Corte ritiene che la diatriba di causa – cioé, analisi storica e simbolica di un importante monumento della città di Castel Branco – rivestiva interesse generale. Trattandosi di un lavoro scientifico pubblicato e disponibile sul mercato editoriale, la Signora S. – che ha accettato di esporsi ad eventuali giudizi critici di lettori o di altri membri del mondo accademico scientifico – non può essere qualificata un „semplice cittadino“. Peraltro, la Corte ritiene che le tesi dell’autore ricorrente, pur improntate decisamente su connotazione negativa, miravano soprattutto alla supposta qualità di analisi scientifica redatta dalla Signora S. intorno al monumento menzionato. Tali tesi rappresentano giudizi di valore comunque non suscettibili di prova della loro esattezza. Infine, sanzionare penalmente il tipo di critiche espresse dal ricorrente determinerebbe un intralcio sostanziale alla libertà indispensabile per i ricercatori nell’ambito del loro impegno scientifico. In realtà, prevedere come possibile per una tipica vicenda di diffamazione come quella „de qua“ determina inevitabilmente un effetto dissuasivo e di sproporzione. La Corte ha concluso ravvisando la violazione dell’invocato Articolo 10.

Parti: Azevedo c/ Portogallo

Classificazione: Libertà - Art. 11 Libertà di espressione