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Giurisprudenza C-20/13 (09/09/2015)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 09/09/2015

Oggetto: La Corte ha affermato che la direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, osta ad una normativa nazionale in forza della quale il livello dello stipendio di base di un giudice è determinato, al momento dell’assunzione, unicamente in base all’età di quest’ultimo. Tuttavia la stessa direttiva non osta a una normativa nazionale che definisce le modalità di nuovo inquadramento, nell’ambito di un nuovo sistema di retribuzione, dei giudici già in servizio prima dell’entrata in vigore di tale normativa prevedendo che il livello retributivo in cui questi ultimi sono da quel momento inquadrati sia determinato sulla sola base dell’importo dello stipendio di base che essi percepivano in applicazione del previgente sistema retributivo, pur essendo quest’ultimo fondato su una discriminazione basata sull’età del giudice, nei limiti in cui la disparità di trattamento originata da questa normativa può essere giustificata dall’obiettivo della tutela dei diritti acquisiti. Inoltre, la Corte ha affermato che la direttiva non osta a una normativa nazionale che definisca le modalità di avanzamento di carriera dei giudici già in servizio prima dell’entrata in vigore di tale normativa nell’ambito di un nuovo sistema di retribuzione, e che preveda che, a partire da un determinato livello retributivo, i giudici che alla data di riferimento stabilita per il passaggio al nuovo sistema avevano già raggiunto una determinata età beneficiano di un incremento della retribuzione più rapido rispetto ai giudici di età inferiore alla data di riferimento stabilita per il passaggio al nuovo sistema, nei limiti in cui la disparità di trattamento che tale normativa comporta può essere giustificata ai sensi di detta direttiva. Il diritto dell’Unione non obbliga poi a concedere con efficacia retroattiva ai giudici discriminati un importo pari alla differenza tra la retribuzione effettivamente percepita e quella corrispondente al livello massimo della loro classe retributiva. Infine la Corte ha affermato che il diritto dell’Unione non osta a una norma nazionale che preveda l’obbligo per un magistrato nazionale di far valere un diritto a prestazioni pecuniarie che non discendono direttamente dalla legge entro un termine relativamente breve, cioè prima della fine dell’esercizio finanziario in corso, a condizione che tale norma rispetti i principi di equivalenza e di effettività

Parti: Unland

Classificazione: Uguaglianza - Art. 21 Non discriminazione - Art. 23 Parità uomo/donna

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