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Giurisprudenza 501/2006 (12/12/2007)

Tipo: Sentenza

Autorità: Corti nazionali: Corti di merito (Italia) - Tribunale di Ravenna

Data: 12/12/2007

Oggetto: Per decidere sull’istanza di riconoscimento del beneficio pensionistico a cittadina extracomunitaria non in possesso della carta di soggiorno il Tribunale applica la normativa della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali. In particolare fa riferimento anzitutto all’art. 14 della CEDU, secondo cui il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione deve essere assicurato senza alcuna discriminazione. Viene ritenuto, quindi, il contrasto della disciplina dell’art. 8, comma 19 della legge 338/2000 con l’art. 14 della CEDU e con l’interpretazione che ne dà la Corte di Strasburgo; ciò comporta la disapplicazione della normativa interna e il riconoscimento al ricorrente dell’assegno d’invalidità pur in mancanza del possesso della Carta di soggiorno.

Parti: Ibraimovic Slavica c/ Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS

Lingua Originale: Italiano

Classificazione: Uguaglianza - Art. 21 Non discriminazione