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Giurisprudenza C-153/14 (19/03/2015)

Tipo: CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 19/03/2015

Oggetto: Secondo l’Avvocato generale, il ricongiungimento familiare di coniugi cittadini di paesi terzi può essere subordinato, in linea di principio, al superamento da parte del coniuge che intenda avvalersi del ricongiungimento, di un esame di lingua e di cultura del paese. In caso di irragionevolezza ovvero di circostanze particolari dovrebbe essere comunque possibile, nel singolo caso, beneficiare dell’esenzione dall’esame; inoltre, le tasse di partecipazione all’esame non dovrebbero essere di entità tale da rappresentare un ostacolo all’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare

Parti: K e A

Classificazione: Cittadinanza - Art. 45 Libertà di soggiorno

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