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Giurisprudenza C-376/14 PPU (09/10/2014)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 09/10/2014

Oggetto: La Corte ha affermato che il regolamento (CE) n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, deve essere interpretato nel senso che, nella circostanza in cui il trasferimento del minore sia avvenuto in conformità ad una decisione giudiziaria provvisoriamente esecutiva successivamente annullata da una decisione giudiziaria che fissa la residenza del minore presso il domicilio del genitore residente nello Stato membro d’origine, il giudice dello Stato membro dove il minore è stato trasferito, qualora sia adito con una domanda di ritorno del minore, deve verificare, procedendo ad una valutazione del complesso delle circostanze specifiche nel caso di specie, se il minore avesse ancora la sua residenza abituale nello Stato membro d’origine immediatamente prima del presunto mancato ritorno illecito. La Corte ha aggiunto che il mancato ritorno del minore in tale Stato membro in seguito a questa seconda decisione è illecito e trova applicazione il regolamento (CE) n. 2201/2003 se si ritiene che il minore, immediatamente prima di tale mancato rientro, avesse ancora la sua residenza abituale in detto Stato membro. Se, invece, si ritenga che il minore non avesse più, in quel momento, la sua residenza abituale nello Stato membro d’origine, la decisione che respinge la domanda di ritorno fondata su detta disposizione viene adottata fatta salva l’applicazione delle regole relative al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro.

Parti: C c. M

Classificazione: Uguaglianza - Art. 24 Diritti dei bambini

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