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Giurisprudenza C-452/13 (04/09/2014)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 04/09/2014

Oggetto: Secondo la Corte il regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «orario di arrivo», utilizzata per determinare l’entità del ritardo subìto dai passeggeri di un volo, indica il momento in cui si apre almeno uno dei portelloni dell’aeromobile, posto che, in tale momento, i passeggeri sono autorizzati a lasciare il velivolo.

Parti: Germanwings

Classificazione: Solidarietà - Art. 38 Protezione dei consumatori

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