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Giurisprudenza 399/02 (13/11/2007)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani

Data: 13/11/2007

Oggetto: Diritto ad un equo processo, in un termine ragionevole e in forma pubblica. Nell’invocare l’Articolo 6 Punto 1 ( diritto ad un equo processo, in un termine ragionevole e in forma pubblica) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, gli interessati denunciavano la mancanza di pubblicità del procedimento di applicazione delle misure preventive riferite a Gianfranco Bocellari. La Corte rammenta che la natura pubblica della procedura adottata dagli organi giudiziari protegge i soggetti del giudizio da una giustizia segreta, sfuggente al controllo della società e rappresenta un modo per preservare la fiducia dei cittadini verso le corti di appello e i tribunali. La Corte ritiene essenziale che i soggetti di giudizio coinvolti in un procedimento di applicazione di misure preventive si vedano per lo meno offerta la possibilità di fruire di un’udienza pubblica dinanzi le sezioni specializzate dei tribunali e delle corti di appello. Nel rilevare che i ricorrenti in questa fattispecie non hanno beneficiato di tale possibilità, la Corte, all’unanimità, conclude per la violazione dell’Articolo 6 Punto 1 della Convenzione Europea. La Corte afferma parimenti che la suddetta, accertata violazione rappresenta in sé una sufficiente soddisfazione equitativa per il danno morale subito dai ricorrenti e liquida ad essi una somma di Euro 2.000,00 a titolo di spese vive e oneri legali.

Parti: Bocellari e Rizza c/ Italia

Classificazione: Giustizia - Art. 47 Diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice - Processo equo, pubblico