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Giurisprudenza 27935/05 (20/11/2007)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani

Data: 20/11/2007

Oggetto: Libertà di espressione. La Corte, all’unanimità, ha concluso per la violazione dell’Articolo 10 (libertà di espressione) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La Corte giudica che la sentenza 23 settembre 2004 ha costituito un’ingerenza nel diritto del ricorrente alla libertà di espressione. Tale ingerenza era “prevista dalla legge” in quanto fondata sulla legge delle obbligazioni, che prevedeva, a favore di ogni persona vittima di sofferenze morali a seguito di un attacco alla propria reputazione, la facoltà di avviare un’azione civile per danni e interessi. Ma la sentenza citata si prefiggeva un legittimo scopo, cioè quello di proteggere la reputazione del sindaco di Babusnica. Occorre valutare se l’ ingerenza, operata tramite la suddetta sentenza, era “necessaria in una società democratica”. La Corte rammenta l’importanza del diritto di informare in ordine a questioni di interesse pubblico e sottolinea che i limiti alla critica ammessa sono più ampi ove si tratti di un uomo politico. In realtà, la libertà di espressione è particolarmente preziosa per i partiti politici e i loro rispettivi membri. Al riguardo, la Corte osserva che il ricorrente era un uomo politico che aveva affrontato una questione di interesse pubblico nell’ambito di una riunione politica in cui il vice Primo ministro aveva esortato tutti i partecipanti ad esprimere le rispettive opinioni sull’andamento dell’amministrazione comunale. In particolare, le critiche espresse dal ricorrente concernevano una personalità pubblica, M. P. J., sindaco e direttore di una grande società statale. Ed inoltre, considerato l’appello penale del 1996, il ricorrente aveva un manifesto, legittimo motivo per credere che il sindaco fosse implicato in manovre di frode fiscale. Il ricorrente medesimo aveva certamente formulato dichiarazioni dai pesanti contenuti, ma non si era lanciato in un attacco personale gratuito contro il sindaco. Tenuto conto di tali valutazioni e guardando all’entità dei danni e interessi che il ricorrente ha dovuto pagare, che pur rappresentano una somma notevole in rapporto ai suoi guadagni, la Corte conclude affermando che l’ingerenza nel diritto del ricorrente alla libertà di espressione non era necessaria in una società democratica. Pertanto, dichiara esservi stata violazione dell’Articolo 10 (libertà di espressione).

Parti: Filipović c/ Serbia

Classificazione: Libertà - Art. 11 Libertà di espressione