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Giurisprudenza C-427/11 (28/02/2013)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 28/02/2013

Oggetto: La Corte, dopo aver chiarito il significato di “lavoratori che esercitano uno stesso lavoro o un lavoro di valore uguale”, ha affermato che nell’ambito di una discriminazione salariale indiretta, spetta al datore di lavoro fornire una giustificazione oggettiva concernente la differenza di retribuzione accertata tra i lavoratori che si ritengono discriminati e le persone di riferimento. Secondo la Corte, la giustificazione fornita dal datore di lavoro della differenza di retribuzione rivelatrice di una discriminazione apparente basata sul sesso deve ricollegarsi alle persone di riferimento che – in ragione del fatto che la loro situazione è caratterizzata da dati statistici attendibili riguardanti un numero sufficiente di persone, che non riflettono fenomeni puramente fortuiti o congiunturali e che, in generale, appaiono significativi – sono state prese in considerazione dal giudice nazionale per accertare detta differenza.

Parti: Margaret Kenny e a.

Classificazione: Uguaglianza - Art. 23 Parità uomo/donna

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