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Giurisprudenza Cause riunite da C-235/10 a C-239/10 (03/03/2011)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 03/03/2011

Oggetto: La Corte sostiene che gli artt. 1-3 della direttiva 98/59/CE sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di licenziamenti collettivi, devono essere interpretati nel senso che si applicano alla cessazione delle attività di un ente datore di lavoro conseguente ad una decisione giurisdizionale che dispone il suo scioglimento e la sua liquidazione per insolvenza, anche qualora la normativa nazionale, nel caso di tale cessazione, preveda la risoluzione con effetto immediato dei contratti di lavoro dei dipendenti. Fino all’estinzione definitiva della personalità giuridica di un ente di cui siano stati disposti lo scioglimento e la liquidazione, gli obblighi derivanti dalla direttiva devono essere adempiuti. Gli obblighi incombenti al datore di lavoro in forza della direttiva devono essere eseguiti dalla direzione dell’ente, qualora essa resti in carica anche se con poteri limitati, quanto alla gestione dell’ente medesimo, oppure dal suo liquidatore, qualora la gestione dell’ente sia integralmente riassunta dal liquidatore.

Parti: Claes e altri c. Landsbanki Luxemburg

Classificazione: Solidarietà - Art. 28 Diritti dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle rispettive organizzazioni: organizzazione - Diritti dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle rispettive organizzazioni: negoziazione - Diritti dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle rispettive organizzazioni: contratti collettivi - Diritti dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle rispettive organizzazioni: azioni collettive - Diritti dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle rispettive organizzazioni: sciopero

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