Giurisprudenza 46794/99 (10/04/2007)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani
Data: 10/04/2007
Oggetto: Nel settembre 1991 fu aperta un’inchiesta contro il ricorrente e molte altre persone sospettate di traffico di stupefacenti e porto d’armi vietato. Nell’ambito di tale inchiesta, il giudice delle indagini preliminari (GIP) di Palermo autorizzò le intercettazioni telefoniche dell’abitazione del ricorrente e raccolse in particolare la testimonianza a carico resa da P., persona inquisita in un processo connesso. Il 27 novembre 1995, il Tribunale di Agrigento condannò il ricorrente a 15 anni e 2 mesi di reclusione basandosi soprattutto sugli ascolti da onde hertziane e sulla testimonianza di P. Tale pena fu ridotta in appello a 14 anni e 4 mesi di reclusione. Peraltro, la Corte di Cassazione in data 12 maggio 1998 respinse il ricorso del ricorrente.
Il ricorrente denunciava gli ascolti hertziani e le intercettazioni telefoniche di cui era stato fatto oggetto e si doleva di essere stato condannato sulla base di dichiarazioni di una persona che egli non aveva potuto interrogare o fare interrogare. Invocava l’applicazione degli articoli 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 6 (diritto ad un giusto processo).
Non sussistendo nulla agli atti di causa che permetta di ravvisare una violazione da parte dei giudici italiani del diritto al rispetto della vita privata del ricorrente, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo conclude, all’unanimità, per la non violazione dell’articolo 8. La stessa Corte conclude, ugualmente all’unanimità, per la non violazione dell’articolo 6 circa l’utilizzo delle intercettazioni telefoniche ed hertziane nonché delle dichiarazioni testimoniali di P.
Parti: Panarisi c/ Italia
Classificazione: Libertà - Art. 7 Vita privata - Giustizia - Art. 47 Diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice