ࡱ> xzwq`glbjbjqPqP.|::Bq! hL8 @      $h0"b-ooo-Bo^o OJY^X0"+^""  D+--^oooo   d   *>L  Roma, 3-4 ottobre 2008 La scommessa del Trattato di Lisbona. Istituzioni, diritti, politiche TUTELA EUROPEA DELLA PRIVACY E DEI DATI PERSONALI di Elena Falletti La "Tutela europea della privacy e dei dati personali" un tema molto ampio, di grande delicatezza ed attualit, soprattutto in considerazione della sempre maggiore intrusione nella quotidianit di strumenti scientifici e tecnologici tanto sotto il profilo della tutela della riservatezza individuale quanto sotto il profilo della protezione dei dati personali. Negli ultimi decenni scienza e tecnologia hanno notevolmente migliorato la qualit della nostra vita, sottraendoci per quasi senza che ce ne accorgessimo grandi pezzi della nostra identit. Sotto il profilo della riservatezza vengono in considerazione temi riguardanti l'invadenza degli orientamenti politici e legislativi nelle scelte intime delle persone come la decisione di vivere pienamente il proprio orientamento sessuale, la possibilit di decidere dei momenti finali della propria vita, della scelta di sottoporsi a trattamenti terapeutici e cos via. Sotto il profilo della tutela dei dati personali si maturata una grande capacit di registrare e conservare durevolmente i passaggi degli individui nello svolgimento della loro esistenza, sia che essi prelevino del denaro al bancomat, sia che facciano uso di Internet, o che attraversino la strada sotto una telecamera di videosorveglianza. L'approccio a questi problemi nel 1950, anno di redazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libert fondamentali, stato unitario, attraverso la stesura dell'art. 8 CEDU sul diritto al rispetto della vita privata e famigliare. Esso consta di due commi: il primo riconosce il diritto del cittadino "al rispetto della sua vita privata e famigliare, del suo domicilio e della sua corrispondenza", mentre il secondo ne disciplina l'ingerenza da parte della pubblica autorit, limitandola a specifici e dettagliati casi quali, ad esempio, le misure necessarie per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la prevenzione della salute e della morale, la protezione dei diritti e delle libert altrui. Il contributo evolutivo della giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull'art. 8 CEDU stato fondamentale per il riconoscimento della tutela dei diritti personalissimi dei singoli, nonostante l'approccio giurisprudenziale casistico e disomogeneo dovuto all'autonomia del diritto nazionale rispetto alla Convenzione. I redattori della Carta di Nizza invece hanno scelto di scindere la tutela del diritto alla vita privata (previsto dall'art. 7 della Carta di Nizza) da quello della vita famigliare (previsto dall'art. 9 della Carta) e da quello della protezione dei dati di carattere personale (previsto dall'art. 8 della Carta). Si tratta di diritti essenziali, perch concernono il diritto dei singoli a definire la propria esistenza. Nonostante la divisione della tutela in tre specifici articoli rispetto all'art. 8 CEDU, queste disposizioni normative hanno recepito un patrimonio inestimabile di pluridecennale giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha interpretato il testo scritto negli Anni Cinquanta del Secolo scorso adattandolo ad una societ in evoluzione sotto i profili sociale, economico, culturale come avvenuto da allora ad oggi. Specificamente, analizzando le questioni poste alla luce della normativa europea e in particolare della Carta di Nizza, possibile valorizzarne il contributo persuasivo, onde evitare gravi differenze di disciplina tra cittadini europei quando le normative nazionali siano divergenti nella disciplina di una materia. Ci provoca forti differenze di trattamento entro i confini comunitari e favorisce alcuni fenomeni di turismo, come nel caso di quello c.d. "procreativo" sorto a seguito di restrizioni particolarmente dure stabilite dalla legge italiana nell'accesso alla fecondazione artificiale. Detta situazione causa un certo fenomeno migratorio degli aspiranti genitori verso nazioni dalla legislazione pi favorevole. Questa circostanza, pur nel rispetto delle specificit delle scelte nazionali, contraria tanto allo spirito di armonizzazione delle normativa comunitaria quanto allo spirito della Carta di Nizza di riconoscimento dei diritti fondamentali per tutti i cittadini dell'Unione Europea; altres violatoria del rispetto della riservatezza degli individui, i quali, prendendosi le proprie responsabilit, decidano comunque di diventare genitori. Il bilanciamento tra "vita privata" e "riservatezza" con le esigenze della collettivit estremamente complesso, specie se queste esigenze si riferiscono alle necessit di tutela della sicurezza pubblica; allora occorre valutare attentamente quali e quante possano essere le interferenze attive poste in essere da uno Stato nei confronti di un individuo. La giurisprudenza costituzionale tedesca ha dato una risposta chiarissima, anche se di difficile accettazione da parte delle autorit federali e statali tedesche. Con una importante decisione ha riconosciuto cittadinanza, a fianco del diritto di habeas corpus, al diritto di habeas data, ovvero l'esistenza del principio che ciascun fruitore delle tecnologie telematiche ha diritto alla propria libert digitale, in quanto espressione di una personalit digitale e quindi anche di un domicilio digitale dove si racchiudono le comunicazioni digitali, siano esse raccolte in una casella di posta webmail o nel laptop di uso quotidiano. Ne consegue quindi che possono venire effettuate intercettazioni telematiche solo in casi di estrema gravit concernenti la vita, l'integrit fisica e la libert delle persone - ovvero la sicurezza nazionale - e solo dietro il controllo giudiziario. Questo riferimento permette di introdurre una specifica riflessione sulla tutela della riservatezza e dei dati personali su Internet, la pi grande "agor" elettronica, uno spazio aperto ed infinito messo a disposizione di tutti i cittadini, come stato autorevolemente definito. Attualmente la Rete Internet uno dei punti pi caldi di discussione in tema di tutela della riservatezza e dei dati personali. La dottrina che si occupata di queste questioni si divisa in due correnti dando forma a due modelli profondamente diversi tra loro. Il primo, del quale si gi accennato, fa riferimento alla giurisprudenza dell'habeas data e segue il percorso ricostruttivo promosso da Westin e Rodot, il quale assegna all'intangibilit della propria identit digitale il diritto personale di ciascun individuo di controllare i dati sparsi mediante il suo agire quotidiano ed eventualmente a chiederne la cancellazione. Tale la linea sposata dall'Autorit Garante della Privacy con effetti spesso discutibili. Il secondo modello proposto dalla dottrina, in particolare da Posner, concerne il diritto della persona di non essere posta in cattiva luce con pubblicazione di dati falsi o diffamatori. Ne conseguirebbe quindi il diritto non di controllare tutti i dati, ma esclusivamente quelli che possono essere nocivi per la persona, impedirne la diffusione e la manipolazione mediante interpretazione fuorvianti. Ci si potrebbe domandare quale delle due soluzioni risulta essere pi efficace dal punto di vista concreto. Alcuni spunti di riflessione possono venire suggeriti da una recente vicenda che ha coinvolto una importante istituzione, l'Agenzia delle Entrate, e tutti i contribuenti italiani. In data 30 aprile 2008, l'Agenzia delle Entrate pubblic sul proprio sito web i file contenenti gli elenchi dei contribuenti italiani per l'anno 2005. Seppure al momento della pubblicazione il diritto allora vigente prevedesse che gli elenchi dei contribuenti venissero pubblicati "anche con strumenti telematici" (come recitava l'allora vigente art. 69 del DPR 600/1973) presso le sedi dei comuni di residenza, i suddetti elenchi vennero resi pubblici secondo modalit da pi parti considerate non ortodosse. E' stato contestato l'omesso avviso al Garante della Privacy onde ottenere un parere preventivo sulla questione, stato altres contestato il fatto che si trattasse di un'operazione meramente politica compiuta su ispirazione dell'esecutivo uscente sconfitto alle elezioni politiche appena svolte per il rinnovo della XVI Legislatura, da altre parti invece l'operazione stata salutata come ispiratrice di una nuova politica di trasparenza e correttezza fiscale e controllo sociale in una societ, come quella italiana, non immune da fenomeni di evasione fiscale estesi su larga scala. Sotto un profilo giuridico, il Garante della Privacy ebbe alcune esitazioni a muoversi, vista l'eccezionalit della situazione: i dati sensibili di tutti i contribuenti italiani erano visibili e ci ha scatenato la curiosit collettiva. L'Autorit per la tutela della riservatezza dei dati personali si mosse prima con un provvedimento interlocutorio dove "consigliava" la rimozione dei suddetti dati dal sito web e richiedeva informazioni per ulteriori approfondimenti, poi il 7 maggio emanava un provvedimento definitivo dove proibiva la diffusione ulteriore dei medesimi dati in quanto pubblicati in violazione del Codice della Privacy. Ecco che a questo punto la situazione divent paradossale: da un lato il Garante aveva tentato di bloccare tutte le informazioni fiscali, genuine o meno che fossero, dall'altro ci non pi stato possibile perch ormai le raccolte di dati diffusi erano entrate in condivisione degli utenti della Rete attraverso i programmi di file sharing. Anche il controllo della genuinit e veridicit dei dati era ormai impossibile essendo i dati stessi diffusi con un formato .txt o .doc, probabilmente per un'ingenuit dell'Agenzia delle Entrate, quindi modificabili. Questo ha comportato situazioni dove alcuni burloni, se in buona fede, o altrimenti peggio, avevano scaricato i dati dal file sharing per modificarli con commenti o direttamente modificando gli importi dei redditi, senza che ormai si possa avere la certezza che i dati rimasti comunque visibili in Rete siano genuini o falsi. In questa situazione il diritto delle personalit alla tutela della riservatezza verrebbe in considerazione non tanto nel controllo diretto dei dati personali, il quale diventa impossibile e sempre pi assurdo, ma nell'avere accesso ad un rimedio efficiente nel caso in cui la persona sia posta in falsa luce in forme comunicative che potenzialmente potrebbero danneggiarne la reputazione e quindi la sua vita di relazione. La delicatezza degli interessi in gioco evidente nei casi di pubblicazione di video amatoriali girati con "videofonini" o apparecchiature elettroniche in grado di fotografare o registrare brevi filmati. Successivamente alla loro realizzazione questi documenti visivi vengono caricati su reti di social networking quali Youtube o Google Video garantendo loro una diffusione capillare ed immediata. Lo spirito di emulazione che caratterizza i ragazzi pi giovani stimola quindi il ripetersi di episodi non edificanti quali, un esempio tra i pi eclatanti, le molestie reiterate e ripetute a danno di un compagno di scuola disabile. Episodi di tal natura hanno provocato un acceso dibattito nell'opinione pubblica sulla valenza educativa o diseducativa dell'uso delle tecnologie, non volendo invece soffermarsi sul ruolo di primaria importanza rivestito dalla (buona) educazione soprattutto in situazioni dove si interagisce con soggetti deboli. Sotto un profilo strettamente giuridico tali vicende non hanno ancora ricevuto sanzione giudiziaria, cosiderato che, al momento, deve ancora celebrarsi il processo penale che vede imputati i dirigenti del provider americano per omesso controllo sui contenuti pubblicati nonostante l'avvenuta segnalazione del loro contenuto inappropriato. Un altro aspetto di interesse di questa materia concerne il bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e i diritti di propriet intellettuale. Gli episodi che possono destare preoccupazione sono diversi e tutti con profili lesivi della privacy. Ad esempio, nel tentativo di individuare i nominativi di coloro che scaricano illegalmente file protetti dal diritto d'autore, stata iniziata da pi parti ed in diversi ordinamenti nazionali (es: Italia, Austria, Germania, Spagna) la raccolta degli indirizzi IP (Internet Protocol) che consentono di risalire al titolare della connessione e quindi, si presume, all'autore del comportamento penalmente sanzionato dalla legge sul diritto d'autore. Nell'attesa di risolvere la disputa se l'indirizzo Internet Protocol sia un dato personale o meno, la Corte di Giustizia nella causa "Promomusicae" ha affermato che, nella ricerca di un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario, occorre bilanciare i diritti proprietari con il principio di proporzionalit. I giudici di Lussemburgo non prendono una posizione decisa e netta nel suddetto bilanciamento, in considerazione che tanto la tutela della riservatezza (art. 7) quanto la tutela della propriet intellettuale (art. 17.2) sono riconosciute dalla Carta di Nizza. In questa occasione possono essere ricordati alcuni episodi dove il suddetto bilanciamento non ha ancora trovato una soluzione univoca. Le vicende sono diverse, tra le pi famose, le quali hanno ottenuto attenzione giudiziaria e mediatica, vanno ricordate il c.d. caso "Peppermint", ovvero di quella casa produttrice discografica che, con la collaborazione di una ditta produttrice di software specializzato nella tracciabilit degli Internet Protocol, individuava coloro che "scaricavano" illegalmente la musica e richiedeva loro un salato risarcimento danni per tale attivit. Dopo alcuni tentennamenti, la giurisprudenza di merito ha riconosciuto l'illegalit di tale comportamento inquisitorio da parte di privati, stante l'indirizzo IP un dato personale, e quindi illegalmente trattato dai produttori di musica e dai loro investigatori. Il problema si riproposto quando, nel tentativo di impedire l'accesso degli utenti italiani ad un noto sito svedese di scambio di file musicali, "The Pirate Bay", il Tribunale di Bergamo eman ai sensi dell'art. 321 c.p.p. un decreto di sequestro preventivo delle risoluzioni DSN agli operatori italiani, in modo tale che non fosse pi possibile per gli internauti italiani accedere al sito situato all'estero. I Giudici del Riesame, di fronte ai quali i gestori del sito svedese impugnarono il provvedimento di sequestro, hanno revocato il suddetto decreto senza nulla stabilire sul problema concreto, ma per una questione formale, ovvero che il sequestro preventivo non idoneo a bloccare delle risorse di Rete in quanto l'appresione sulla res da sequestrare deve essere fisica, cosa non possibile con il traffico di Internet. Il problema pi grave proposto da questo caso, e al momento ancora senza soluzione, risiede nel redirect degli utenti italiani visitatori del sito svedese indirizzati su di un altro sito straniero afferente alle organizzazioni dei produttori musicali. Potrebbe essersi trattato di una raccolta di dati non autorizzata ovvero di un censimento di coloro che visitavano il sito onde collezionarne gli indirizzi Internet, senza che nessuna autorit nazionale possa chiederne conto o domandarne il controllo, essendo il collettore dei dati posto al di fuori dei confini italiani. Questi citati sono gli esempi pi recenti ed evidenti di un conflitto che al momento non pu trovare soluzioni con sistemi esclusivamente giuridici. A mio avviso occorre spostare il ragionamento su un diverso piano interpretativo, non pi giuridico ma economico, considerata la difficolt di arginare i fenomeni di file sharing realizzati attraverso Internet senza violare la riservatezza degli internauti. Quindi, invece di colpire la libert della Rete e i suoi utilizzatori, i portatori di interessi protetti dalla propriet intellettuale dovrebbero rispondere al problema, come gi stato fatto attraverso la creazione di modelli in open source, innovando e innovandosi. In questo senso si segnala l'ultimo libro verde "Copyright in the Knowledge Economy", aperto lo scorso 16 luglio e che si chiuder il 30 novembre 2008, il quale indaga proprio la possibilit di intervento di nuovi modelli economici e giuridici nella diffusione della conoscenza su Internet. Al pari occorre prestare attenzione ai fenomeni di condivisione dei contenuti, quali blog, Youtube, Facebook, Myspace, e cos via. Si tratta di strumenti dalle potenzialit enormi per la libert di manifestazione del pensiero, del pluralismo dei mezzi di comunicazione e dell' incremento dell'economia della conoscenza. Tuttavia occorre valutare i profili di tutela della riservatezza dalla diffamazione e dalla prolungata esposizione della propria individualit digitale sine die online. Sul punto, lo scorso 25 settembre 2008, il Parlamento Europeo ha approvato una Relazione ove viene sollecitata la redazione di una nuova Direttiva che assicuri "un quadro giuridico stabile" per l'informazione in Rete.  Dottoressa di ricerca in diritto privato comparato presso l'Universit "Statale" di Milano. Si ringrazia il professor Antonio Gambaro per i suggerimenti e le osservazioni fornite, tuttavia gli errori, le omissioni e le imprecisioni sono imputabili esclusivamente all'autrice.  S. Rodot, Tecnologia e Diritti, Bologna, 1995; Id., Persona, libert e tecnologia. Note per una discussione, disponibile su www.dirittoequestionipubbliche.org; E. Pariotti, I diritti umani, Tra giustizia e ordinamenti giuridici, Torino, 2008, p. 131.  E. Battaglia, G. Di Federico, La Carta dei diritti e la tutela della riservatezza, in AA. VV. Carta dei diritti fondamentali e Costituzione dell'Unione Europea (a cura di L. S. Rossi), Milano, 2002, p. 216 e ss.  L. De Grazia, Il diritto al rispetto della vita famigliare nella giurisprudenza degli organi di Strasburgo: alcune considerazioni, in Dir. pubbl. comp., 2002, p. 1071; P. Pustorino, L'interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nella prassi della Commissione e della Corte di Strasburgo, Napoli, 1998, p. 135; V. Zeno Zencovich, Art. 8, Diritto al rispetto della vita privata e famigliare, in Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali, (a cura di S. Bartole, B. Conforti, S. Raimondi) Padova, 2001, p. 308.  Veronesi, Le linee guida in materia di procreazione assistita. Nuovi dubbi di legittimit allorizzonte, in Studium Iuris, 2004, fasc. 11; Di Marzio, Procreazione assistita, interrogativi sulla diagnosi preimpianto in cerca di risposte, in Giur. Merito, 4, p. 1002; R. Bin, Sussidiariet, privacy e libert della scienza: profili costituzionali della procreazione assistita, in Casonato - Camassa, La nuova disciplina della procreazione medicalmente assistita, Universit degli Studi di Trento, 2004; Mastropietro, Procreazione assistita: considerazioni critiche su una legge controversa, in Dir. Famiglia, 2005, 4, 1379; S. Rossi, Le nuove linee guida della legge 40/2004 e la Corte costituzionale, 2008 in www.personaedanno.it  G. Ferrando, Verso una Costituzione dell'Unione Europea: i diritti e le libert fondamentali nella carta di Nizza. La famiglia. Convegno di Palermo, 13 - 15 febbraio 2004, consultabile su www.csm.it.  F. Santosuosso, La procreazione medicalmente assistita, commento alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, Milano, 2004, 95 ss.  BVerfG, 27 febbraio 2008, 1 BvR 370/07 - 1 BvR 595/07, consultabili sul sito www.bundesverfassungsgericht.de  S. Rodot, Una Costituzione per Internet, La Repubblica.it, 28 giugno 2006.  A. Westin, Privacy and Freedom, New York, 1970.  S. Rodot, La privacy tra individuo e collettivit, in Pol. dir., 1974; Id, Privacy, libert, dignit, discorso conclusivo della 26a Conferenza Internazionale sulla Privacy e sulla Protezione dei Dati Personali Wroclaw (PL), 14, 15, 16 settembre 2004, in www.privacy.it.  R. Posner, Orwell versus Huxley: Economics, Technology, Privacy, and Satire, University of Chicago Law School, John M. Olin Law & Economics Working Paper No. 89 (1999); Id. Privacy, Surveillance and Law, 2007, draft disponibile su www.law.uchicago.edu/Lawecon/events/posner.pdf  La giurisprudenza sul punto sta diventando copiosa, nell'ordinamento italiano si ricorda: Trib. Aosta, 26 maggio 2006; Trib. Roma, 6 settembre 2005, in Diritto dell'Internet, 2006, p. 37; Trib. Napoli, 4 settembre 2002, in Giur Napoletana, 2002, p. 427; Id., 8 luglio 2002, in ibidem; Trib. Milano, 15 aprile 2002, in Foro ambrosiano, 2002, p. 322; Trib. Teramo, 6 febbraio 2002, in Dir. e prat. soc., 2002, 6, p. 77; Trib. Lecce, 24 febbraio 2001, in Foro It., 2001, I, 2031; Cass., 8 maggio 2002, n. 6591, in Resp. civ. e prev., 2002, p. 1327. Per quanto riguarda la giurisprudenza statunitense si citano: Barrett v. Rosenthal, Austin v. Daniels and Christaltech Web Hosting, Todd J. Hollis v. Tasha C. Joseph, Cecilia Barnes v. Yahoo! Inc. Anthony v. Yahoo! Inc.; Roskowski v. Corvallis Police Officers' Asociation.  Da www.repubblica.it: "Fisco, online i redditi degli italiani. Poi lo stop del Garante: via le liste" 30 aprile 2008  ora modificato dall'art 42 "Accesso agli elenchi dei contribuenti" del D. L. n. 112/2008, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 25 giugno 2008 n. 147 e convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008, impedendo cos la consultazione non pi da parte di "chiunque", ma la visione e l'estrazione di copia diventa possibile solo secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di accesso agli atti amministrativi, ai sensi dell'art. 22 e ss. della legge 241/1990. Va altres segnalata l'introduzione di un ulteriore comma, il 6 bis, il quale stabilisce che: "fuori dai casi sopra previsti, la comunicazione o diffusione totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, punita con la amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trenta mila euro. La somma pu essere aumentata sino al triplo quando risulata inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore".  In dottrina si registrano diverse opinioni, tra le altre G. Cassano, Redditi online in Diritto dell'Internet, 2008, pp. 329 e ss; R. Clarizia, La pubblicazione on-line delle dichiarazione dei redditi, ibidem, pp. 333 e ss.  Garante per la protezione dei dati personali, 6 maggio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008 e disponibile sul sito web www.garanteprivacy.it  "Video sui disabili, perquisita Google Italia" letto su www.corriere.it e datato 26 novembre 2006; "Video disabile picchiato in classe. Perquisita la sede di Google Italia", letto su www.repubblica.it, e datato 24 novembre 2006.  A. Rossetti, Google, un paradossale rinvio a giudizio, 28 luglio 2008, in www.punto-informatico.it  Corte di Giustizia delle Comunit Europee, 29 gennaio 2008, Causa C 275/06, a questo proposito, la Grande Sezione sul punto rimasta equidistante, sentenziando che: " La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societ dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico"), la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001//29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societ dell'informazione, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di propriet intellettuale, e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), non impongono agli Stati membri, in una sitauzione come quella oggetto della causa principale, di istituire un obbligo di comunicare dati personali per garantire l'effettiva tutela del diritto d'autore nel contesto di un procedimento civile. Tuttavia, il diritto comunitario richiede che i detti Stati, in occasione della trasposizione di tali direttive, abbiano cura di fondarsi su un'interpretazione delle medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario. Inoltre, in sede di attuazione delle misure di recepimento delle dette direttive, le autorit e i giudici degli Sati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a tali direttive, ma anche evitare di fondarsi su un'interpretazione di esse che entri in conflitto con i detti diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come, ad esempio, il principio di proporzionalit".  Trib. Roma, 14 luglio 2007. Sul punto si veda anche il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, 28 febbraio 2008, dove si stabilisce che "illecito spiare gli utenti che scambiano file musicali e altri giochi" (www.garanteprivacy.it)  Trib. Bergamo, 1 agosto 2008.  Trib. Riesame Bergamo, 24 settembre 2008.  Gli ISP italiani ridirezionano gli utenti di Pirate Bay verso IFPI, letto su www.istitutoitalianoprivacy.it, 19 agosto 2008      PAGE 1 ^_ ?@=KZeo!p!y!z!""l#m#%%&&e'f'1,2,{2233U6V6}:~:>>j@k@A˸h#6OJQJ]^J_Hh#^J_H#jh#0JOJQJU^J_H$h#5CJOJQJ\^J_HaJ$h#5CJOJQJ\^J_HaJ*h#56CJOJQJ\]^J_HaJh#OJQJ^J_H8^_ PW G$)/R1X6 <>QDHJKLMP)$a$$dha$$dha$JMlflAABBqByBDDIIJJJKKLLMMPPPRRSS7T8TTTTT&U'U7V8VOWPWZZZZ__``MaNa4b5bbbbbh#CJPJ^J_HaJ"h#B*CJ\^J_HaJphh#CJ^J_HaJh#^J_Hjh#0JOJQJUh##jh#0JOJQJU^J_Hh#OJQJ^J_Hh#6OJQJ]^J_H5PRS7TTT&U7VOWZZ_`Ma4bb~jkkkLlMl$ & 0` P@7$a$)$a$ )$^`a$) )^`$dda$$a$bbb~jjkkkkkkLlMlNlPlQlSlTlVlWlYlZl`lalblclglȼȼh#^J_HmHnHujh#U^J_Hjh#Uh#h#^J_Hjh#0JOJQJUh#CJPJ^J_HaJh#CJPJ^J_HaJh#CJPJ^J_HaJMlOlPlRlSlUlVlXlYldlelflgl$dha$($a$ ,1h. A!"#$% *r@r Normale$*$1$3$5$7$A$a$/B*CJKHOJPJQJ^J_HaJmHsHtHLAL Car. predefinito paragrafo\i@\ Tabella normale :V 44 la 4k@4 Nessun elenco JOJ Absatz-StandardschriftartPOP WW-Absatz-Standardschriftart@O@ Carattere della notaVU@!V Collegamento ipertestuale B* ph>*PO1P Carattere nota di chiusuraH*T&@AT Rimando nota a pi di paginaH*L*QL Rimando nota di chiusuraH*ROaR WW-Absatz-Standardschriftart1TOqT WW-Absatz-Standardschriftart11VOV WW-Absatz-Standardschriftart111XOX WW-Absatz-Standardschriftart1111ZOZ !WW-Absatz-Standardschriftart11111\O\ "WW-Absatz-Standardschriftart111111^O^ #WW-Absatz-Standardschriftart1111111`O` $WW-Absatz-Standardschriftart11111111bOb %WW-Absatz-Standardschriftart111111111dOd &WW-Absatz-Standardschriftart1111111111fOf 'WW-Absatz-Standardschriftart11111111111hOh (WW-Absatz-Standardschriftart111111111111RO!R WW-Carattere nota di chiusuraZOBZ Intestazione1 #x$CJOJPJQJ^JaJBB@BB Corpo del testo $x,/@AR, Elenco%^JPObP Didascalia1 &xx $6CJ]^JaJ0Or0 Indice' $^JD @D Pi di pagina( % $t@t Testo nota a pi di pagina) $]^`CJaJ ?oyle1$+U.}26j8:<gd 7[  J [ s  qX p!s!s!gd|gd^_BCDYdhdo#Uo#Uo#o#o#o#Uo#o#Ao#d<o#go#go#o#^_ P WG!'R)X. 46Q<@BCDEHJK7LLL&M7NOORRWXMY4ZZ~bcccLdMdOdPdRdSdUdVdXdYdddedhd00000000000000000000000I0I0@)0@)0@0@0@0@)0@)0@)0@)0@)0@)0@)0@)0@)0@)0@)0@)0@0@)0@)0@)0@)00p!@0I0@0I0@0I0@0I0@(0I0I0 Abgl7:<PMlgl8;=fl9 !b;2c/d|_5e,/f,g F(hN-iT4j/kl:l?(m4ndodpq$1r 1yt1EJJLNO'P]PPP QHQwZZhd     |1EJJL&NO/PePPPQPQZ [hd C*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter>*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName 4mp2001, in2002, in2004, in2005, in2008 in2008, in2008, l6591, inLa Cartala Cortela Grande SezioneLa Repubblica.itla Rete Internet ProductID                 BMdMdOdOdPdPdRdSdUdVdXdYdcdhdBMdMdOdOdPdPdRdSdUdVdXdYdcdhdBMdMdOdOdPdPdRdSdUdVdXdYdcdhdBMdMdOdOdPdPdRdSdUdVdXdYdedhd, #@pGgdP@Unknown Gz Times New Roman5Symbol3& z ArialS PalatinoBook Antiqua5& zaTahoma7&  Verdana;& z HelveticaALucidaGrandeI Arial Unicode MS"h"D&"D&Q  8"yTU3!4Bd2HP?, Roma, 3-4 ottobre 2008oemoemOh+'0*   , 8 D P\dlt|Roma, 3-4 ottobre 2008oemNormaloem2Microsoft Office Word@@Y>@.dJY@.dJY 8G\)Rt     em.@Times New Roman-  2  `g12 2  `g -g`'@Book Antiqua--2 `gRoma, 3;C7X22 2  `g-! 2 @ `g4 ottobre 200827! 77(02221 2  `g ? 2 i `g ?@Book Antiqua--s2 /E`gLa scommessa del Trattato di Lisbona. Istituzioni, diritti, politicheGA44Aaa444AA4'G.A-.A.A@'G'4?A@A.4.&.@;'AA'A&.'--'AA''.'4@4 2 /`g @@Book Antiqua- 2  `g 5@Book Antiqua--U2 1`gTUTELA EUROPEA DELLA PRIVACY E DEI DATI PERSONALIuN[NGG[G[TaGH[aGGG[GT.[[UNGaG.a[N.GGUGaa[G. 2 `g K@Book Antiqua---%2 `D`gdi Elena Falletti==0:2820!!-g`- 2 G 1"'- 2 ` `g - 2  `g --2 NQ`gLa "Tutela europea della privacy e dei dati personali" un tema molto ampio, di t=2*%=<!02*0<(7<02*=02*<(92,8*0*=0*=2!*<0(*7:2%*0*<:*!0X3*X7!7*2X<7*=2 N `ggrande del8(2:=0=0|2 .K`gicatezza ed attualit, soprattutto in considerazione della sempre maggiore ,2!02220=2!!<2!2*7<(2!!< !7:,7:*=0(227:0=03*0X<(0X2887(02 < N\`gintrusione nella quotidianit di strumenti scientifici e tecnologici tanto sotto il profilo :!(<*7:0:028<7!=2:!2=*!(<X0:!+,1:!!,0!0,:778,!2;!7*7! 7<(7!62 NY`gdella tutela della riservatezza individuale quanto sotto il profilo della protezione dei l=02!<!02=02(*0'92!0222:=9=<207<2:!7*7! 7<(7!7<02<(7!027:0=02 NM`gdati personali. Negli ultimi decenni scienza e tecnologia hanno notevolmente r=2!B<0(*7:2BS08B<!XB=1,0::C*,1:22B0B!0,:7782B:3::7B:7!097X0:!/2 k NQ`gmigliorato la qualit della nostra vita, sottraendoci per quasi senza che ce ne X87(2!67278<2!27=027:7*!(279!27*7! (20:=7,7<0(778<2*6*0:227,:07,07:1--R2 % N/`gaccorgessimo grandi pezzi della nostra identit2,,7(80**X7*8(2:=+<022*=02*:7*!(2*=1:!!2-g`- 2 2"'-D2 % &`g. Sotto il profilo della riservatezza *47!!7**<(7!7*=02*(*0(92!02112 N `gvengono in c90:87:7:,y2 I`gonsiderazione temi riguardanti l'invadenza degli orientamenti politici e n7:*=0(217:0!0X(8<2(=2:!:92=0:22=087(09!2X0:!<7!,0d2 N;`glegislativi nelle scelte intime delle persone come la decis08*2!9:00*,0!0:!X0=00<0(*7:0,6X02=0,*72 ( `gione di vivere pienamente il 37:0=980(0<0:2X0:!02 TNS`gproprio orientamento sessuale, la possibilit di decidere dei momenti finali della <(7<(606(0:!2X0:!60*0**<20020<7**7!20=0=0,=0(00=00X6X0:!0!:20=022 N `gpropria vita<(7<(2,9!2V2 q2`g, della scelta di sottoporsi a trattamenti terapeu,=02,*,0!2,=,*7!!7<7(*,2,!(1!!2X0:!,!0(2<0<22  `gtici e cos via. Sotto il !,,0,,7*,92,47!!7,2 NZ`gprofilo della tutela dei dati personali si maturata una grande capacit di registrare e <(7!7=02!<!02=0=2!<0(*7:2*0X2 <(2!2<:28(2:=0,2<1,!2=(08*!(1(002 NP`gconservare durevolmente i passaggi degli individui nello svolgimento della loro ,7:*0(92(03=<(/97X/:!033<2**2883=083:=9=<3:073*978X0:!73=0237(72 >N `gesistenza,0**!0:22w2 >H`g sia che essi prelevino del denaro al bancomat, sia che facciano uso di 0*30,:001**0<(009:70=00=0:2(602072;,7X2!0*20-:10!2,,3:70<*70=2 NR`gInternet, o che attraversino la strada sotto una telecamera di videosorveglianza. ":!0(:0!7,:02!!(19/'*:72*!(2=2*7!!7<92!00,2X0(2=9=07)7(9/82:22 2 `g ?}2 NL`gL'approccio a questi problemi nel 1950, anno di redazione della Convenzione =2<<(7,,7?2?8<0*!?<(770X?:0?2222>2::7?=?(0=227:/?<02?G7:90:27:012 mN`geuropea per la salvaguard 0<(7<02+<0(+2+*2927<2(=d2 m ;`gia dei diritti umani e delle libert fondamentali, stato 2+=0+=(!!+<X2:+0+=00+70(!2+!7:>2X0:!2+0+*!2!72 (N`gunitario<:!2(72 (T`g, attraverso la stesura dell'art. 8 CEDU sul diritto al rispetto della vita privata 2 !(190(*62*!0*<(2=02(!2G=LN*<=(! 72(*<0! 6=029!2<(92!1@Times New Roman--g`C2 N( 2 6 '- @ !N-- 2 `g -@Book Antiqua-@Times New Roman- - -g` 2 2N1*'- 2 2x`g L>2 2"`gDottoressa di ricerca in diritto p<**% %&*&%%%%&)&**&*z2 2?J`grivato comparato presso l'Universit "Statale" di Milano. Si ringrazia il )%*&%*?*%%*&*% *%=))% %&#-%%%#&*&J$)*&.&))%%%&2 o`gprofessor Antonio Gambaro per i suggerimenti e le osservazioni fornite, tuttavia gli errori, le omissioni e le **% *<)+)*<&?*%*)% )*)%?&)%%* %)&%*)*)%)&)%)%*%*? **%&_2 8`gimprecisioni sono imputabili esclusivamente all'autrice.?*%% ** *)*?+)%*& %* )&?&)%%&)%% 2  `g &--g` 2 YN2*'- 2 Yx`g L2 Y `gS. Rodot, T.7***%.42 Yo`gecnologia e Diritti, Bolognl%%)**)%%<8**))2 Y`ga, 1995;%****j2 Y ?`g Id., Persona, libert e tecnologia. Note per una discussione, */% *)%*%%%%%)**)%<*%*%))%* &)! *)%2 m`gdisponibile su www.dirittoequestionipubbliche.org; E. Pariotti, I diritti umani, Tra giustizia e ordinamenti e* **)*%# )$<<6**%*)% +)*)**&)%*)#3"/%*#"*#*?&)!1%#)) %%#%#**)&?&);2  `ggiuridici, Torino, 2008, p. 131.))*%.*)**)***)** 2 `g %"System - gg``ff__ee^^dd]]cc\\bb[[aaZZ``YY__XX ^ ^W W  ] ]V V  \ \U U  [ [T T  Z ZS S YYRRXXQQWWPPVVOOUUNN՜.+,0 hp|  y"B Roma, 3-4 ottobre 2008 Titolo  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>@ABCDEFHIJKLMNOPQRSTUVWXZ[\]^_`abcdefghijklmnpqrstuvyRoot Entry FRJY{Data ?1TableG"WordDocument.|SummaryInformation(Y+DocumentSummaryInformation8oCompObju  F#Documento di Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q