ࡱ> %`sbjbj"x"x.@@C( t28N2h&BBB%%%%%%%$X'h), & &"&$$$ %$%$$$6 0An! $%8&0h&$*;#|*$$8*G$$6| & &#Xh&222222222  Come evitare la segmentazione del mercato del lavoro: la filosofia europea della flexicurity e i contratti a termine () The question at stake, in essence, is about the future and the further concretization of the idea of a distinct European social and economic model. Can Europe indeed have its own way compared to the rest of the world? Tim Wilthagen, Marzo 2008 Premessa Il Consiglio europeo del 14.12. 2007 sin qui passato alle cronache per il varo del Trattato di Riforma di Lisbona che- sino al clamoroso risultato del referendum in Irlanda del 12 Giugno 2000- sembrava destinato a far uscire dalla grave situazione di crisi istituzionale lUnione europea e a salvaguardare gran parte delle innovazioni previste dal Trattato- costituzionale, anchesso bloccato nel 2005 da due consultazioni popolari in Francia ed Olanda (). Tuttavia il Consiglio di fine 2007 ha ufficializzato anche lo storico accordo (sottoscritto pochi giorni prima dal Consiglio del 6.7 Dicembre dei Ministri del lavoro) raggiunto allunanimit e dopo una importante Risoluzione del Parlamento europeo del 29.11.2007 sui principi comuni in materia di flexicurity () . Gli 8 principi ( ) costituiscono pertanto un imprescindibile e doveroso punto di riferimento per chi voglia ricostruire le indicazioni di matrice sovra- nazionale in tema di rapporti atipici e voglia giudicare se davvero esistano gi allopera principi garantistici di stampo europeo capaci di contrastare con sufficiente effettivit le dinamiche di precarizzazione del mondo del lavoro e di offrire una protezione adeguata e sicurezza esistenziale anche a soggetti non stabilmente inseriti nellorganizzazione produttiva del datore di lavoro. La nuova filosofia di intervento sociale riassunta nel termine evocativo di flexicurity non sembra, in relazione agli accadimenti immediatamente successivi al Consiglio del 14 dicembre, destinata comunque a rimanere una pura formulazione programmatica senza ricadute pragmatiche, essendo- come si dir- gi stata connessa alla Strategia europea delloccupazione ed avendo lUnione definito una sorta di road map per verificare le linee di adeguamento dei piani nazionali rispetto ai principi comuni (  ). Si recentemente affermato che un vero e proprio modello sociale europeo continua a non esserci; ma paradossalmente si vanno affastellando materiali di ogni tipo con i quali gli Stati sono invitati a cimentarsi per costruirlo, senza troppo arroccarsi dietro le proprie mura (per chi c lha), ritenendole invalicabili ( ). Si tratta di una indicazione saggia e prudente come quella che immediatamente la precede secondo cui bara chi sostiene che le politiche di flexicurity non producano nulla di concreto che intendiamo seguire. E forse troppo presto per sostenere che si finalmente giunti ad una svolta nel lento e controverso processo di costruzione di unEuropa sociale allaltezza sia degli stili di vita contemporanei che delle prepotenti dinamiche di riorganizzazione produttiva connesse ai fenomeni di rottura delle barriere protettive e regolative nazionali, ma qualcosa di non banale sembra davvero essere accaduto (). La flexicurity come catch word () non certo immune dalla lotta per linterpretazione ed il documento comunitario presenta i classici problemi di implementazione della soft law, ma pur vero che sembra esserci una salda connessione tra la solenne proclamazione dei principi comuni ed anni di ricerca e sperimentazione nellambito dellopen method of coordination e limponente dibattito che ha accompagnato e seguito lapprovazione della Carta di Nizza, soprattutto in relazione allingresso di alcuni diritti sociali di nuova generazione nel novero dei diritti fondamentali protetti e tutelati dallUnione (). Non certamente questo il momento per celebrare i fasti dellEuropa sociale, dopo il no irlandese che potrebbe ritardare ulteriormente la obbligatoriet formale del Bill of rights dellUnione e dopo le note, discusse, sentenze della Corte di giustizia sul rapporto tra diritto di sciopero e libert comunitarie e di interpretazione restrittiva della direttiva sul distacco (). Tuttavia non neppure lecito dare sfogo ad un disfattismo irresponsabile che, incurante di quei progressi- almeno sul piano dei principi- compiuti di recente dallUE in materia sociale- finisce con arroccarsi in un immobilismo nostalgico delle vecchie architetture garantistiche di alcuni Stati nazionali dipinte come Eden dei diritti e non come faticosi ed incerti compromessi calibrati su modalit produttive spesso mortificanti aspirazioni e capacit individuali e collettive. Due concezioni della flexicurity ? Se si prendono i principi di flexicurity sul seriooccorrer in primo luogo saggiare quanto questi principi servano a disciplinare il fenomeno del lavoro atipico e in particolare la tipologia pi diffusa in questo ampio contenitore, il lavoro a termine oggetto di un imponente contenzioso giudiziario multilivello e di revisioni legislative in molti Stati tra i quali il nostro (). Ora sebbene sin dalla met degli anni 90 si parli di flexicurity e i documenti comunitari ne facciano uso da tempo, loperazione che ha poi condotto alla vera e propria formalizzazione delle sue caratteristiche essenziali ha certamente origine nel Green Paper sulla modernizzazione del diritto del lavoro e nel partecipatissimo dibattito che ne seguito (): il documento della Commissione che ha avuto lo storico merito di aver rilanciato il dibattito sul modello sociale europeo () pone sin da subito laccento sul fenomeno della cosidetta segmentazione del mercato del lavoro e sul connesso pericolo di una frattura tra lavoratori pleno iure e lavoratori reclutati attraverso modalit atipiche contrattuali (tra le quali in primis il lavoro a termine), esposti alle trappole della precariet e della marginalizzazione sociale. Come si correttamente notato ( ) il Green Paper sul punto mostra una certa contraddittoriet perch se da un lato paventa il rischio di esclusione sociale nel susseguirsi di lavoretti a bassa professionalit e sottopagati, dallaltro sembra comunque volerli prospettare come contratti-trampolino per occupazioni pi stabili. In ogni caso alcuni passaggi del documento- come noto aspramente criticati dalle organizzazioni sindacali e dal Parlamento europeo- nellapertura ad una revisione permissiva in materia di licenziamenti (per motivi economici) appaiono non solo in contrasto con i limiti quasi-costituzionali che la Carta di Nizza pone al recesso ingiustificato ma anche in forte tensione con le istanze garantistiche di cui la Commissione si fa esplicitamente carico nel voler combattere la segmentazione del mercato del lavoro attraverso la predisposizione di tutele universalistiche ed unitarie sia di tipo lavoristico che welfaristico (). In ogni caso limpostazione ancora ambivalente della Commissione si certamente evoluta e precisata sotto londa durto delle centinaia di risposte e di prese di posizione ai quesiti del Green Paper, una straordinaria prova di esistenza per una sfera pubblica, come quella europea, di norma piuttosto indifferente o quanto meno poco reattiva alle iniziative di Bruxelles (). Per preparare la prevista Comunicazione sulla flexicurity, la Commissione ha avuto laccortezza di nominare un gruppo di esperti presieduta da Tim Wiltangen, il cui documento finale del giugno 2007 Flexicurity pathways. Turning hurdles into stepping stones ( ) si mantiene molto pi cauto sul punto della disciplina dei licenziamenti e tra le varie strade virtuose percorribili dagli Stati per conciliare le esigenze di flessibilit con quelle di sicurezza esistenziale indica proprio lesperienza spagnola, come noto incentrata sui limiti al ricorso ai contratti a termine cresciuti oltre misura in quel paese (). La successiva Comunicazione della C.E. del 27.6.2007 Verso principi comuni in materia di flexicurity recepisce il lavoro degli esperti e dichiara una preferenza di principio per il lavoro stabile, pi coerente con le aspirazioni del Parlamento europeo. Questo importante aggiustamento di rotta peraltro chiaramente visibile nella formulazione degli 8 principi di flexicurity del Dicembre 2007, approvati dopo una ulteriore Risoluzione del Parlamento europeo del 29.11.2007 incentrata sulla difesa del lavoro stabile e sul richiamo univoco alle disposizioni garantiste del Bill of rights europeo. Ora non solo si afferma che la flessicurezza dovrebbe promuovere mercati del lavoro aperti, reattivi e inclusivi, superando la segmentazione ma si specifica anche che per gli outsiders (secondo il documento approvato in Dicembre le persone inattive, i disoccupati, i lavoratori irregolari, i precari o quanti si trovano ai margini del mercato del lavoro) necessario predisporre misure per progredire verso unoccupazione stabile e giuridicamente sicura: numerosi altri punti rendono pi chiaro che la flessibilit richiesta soprattutto quella di tipo ascendente, verso un lavoro di qualit, capace di esprimere al meglio le capabilities individuali. I nuovi (integrati) orientamenti per le politiche degli Stati in materia di occupazione (decisione del Consiglio del 15.7.2008) che integrano la flexicurity nella Lisbon Strategy e nellEuropean Employment Strategy ribadiscono peraltro la necessit di ridurre drasticamente la segmentazione del mercato del lavoro e di assicurare la sicurezza occupazionale (v. in particolare lorientamento n. 20). Da questo insieme di atti di indirizzo e da una loro interpretazione coerente con la loro complessa elaborazione nella sfera pubblica europea emerge nettamente come la nuova filosofia sociale della flexicurity ribadisca la netta preferenza per il lavoro stabile e combatta lirrazionale ed incontrollato ricorso a forme atipiche che, segmentando il mercato del lavoro, mette a repentaglio la coesione sociale e determina crescenti pericoli di esclusione sociale per settori importanti della popolazione (). La flexicurity del tutto coerente con le ragioni che hanno portato allapprovazione della direttiva sul lavoro a termine e cio la volont di mantenere il lavoro subordinato di tipo standard come forma prevalente di occupazione e lintenzione di assicurare comunque per le assunzioni a termine i principi di trasparenza, di non discriminazione, di lotta agli abusi, esaltati in un crescendo rossiniano di coraggiose decisioni dalla Corte di giustizia () che ha saputo valorizzare al massimo le intenzioni e gli scopi dichiarati dal legislatore europeo (ed ancor prima dalle parti sociali). L orientamento dei giudici del Lussemburgo (nellultima sentenza Impact con un forte ed innovativo impianto giustificativo di tipo teleologico) ed a catena quello dei giudici nazionali non pu che uscire rafforzato dallavere lEuropa proclamato come bene primario quello della sicurezza esistenziale anche in campo sociale: sembra pertanto sbagliata la tesi per cui esisterebbero due tipi di flexicurity, quella accolta dalla Commissione e quella accettata dal Parlamento europeo. Sebbene tra i due organi vi sia stata una dialettica anche vivace di posizioni, i Documenti finali non mostrano almeno per il tema qui trattato- una perdurante ambiguit e sono del tutto in linea con quanto elaborato nella aule della giustizia sovra-nazionale e con quanto dichiarato nei famosi considerando della direttiva del 1999 (). E invece in plateale rotta di collisione con le indicazioni europee sui principi comuni la recentissima controriforma del governo italiano che ha allentato (attraverso il discutibile filtro della contrattazione collettiva) i gi permissivi limiti posti nella precedente legislatura alla rinnovazione delle assunzioni a termine ad imitazione di quanto realizzato dal governo presieduto da Zapatero. Le linee di politica dell occupazione a matrice sovra-nazionale incoraggiano, come sin qui detto, a rendere pi rigorosi i casi di contratti non stabili e soprattutto a combattere gli abusi, impedendo una stabile occupazione precaria. C da chiedersi cosa lo Stato italiano risponder allorch verr richiesto di indicare quale tra i tipical pathways indicati dalla Commissione nel 2007 per avviare i singoli paesi (nel rispetto delle loro tradizioni legislative e della loro situazione economica) verso il modello flexicuritario ha scelto in concreto di percorrere (). Italia: come risalire la china? Occorre per guardarsi bene dalla pericolosa illusione che per il nostro paese sia sufficiente mantenere sotto controllo le dinamiche espansive dei contratti atipici ( in particolare del contratto a termine attraverso una legislazione che introduca norme antidiscriminatorie e anti-abusi pi severe e riconduca listituto contrattuale ai soli casi di effettive esigenze produttive) per mettersi finalmente allaltezza dei nostri partner europei. Anche se questo aspetto importante e rientra in una strategia razionale di contrasto del cosiddetto fenomeno della segmentazione del mercato del lavoro, la filosofia della flexicurity implica molto di pi: innanzitutto, come sottolineano Bruno Caruso e Clemente Massimiani () una metodologia di intervento sociale di tipo olistico che integra tutele e protezioni nel contratto con misure connesse alla sfera della cittadinanza e del welfare, non si limita ad imporre rigidit ma si espande a promuovere le capabilities individuali, ricerca una sicurezza di reddito e di posizione lavorativa, ma valorizza le istanze soggettive di mobilit ascendente, tende allinclusione sociale ma al tempo stesso mira a meccanismi di attivazione propositiva dei soggetti, soprattutto dal punto di vista della formazione e dellapprendimento. Alla base di questa svolta ci sono soprattutto le nuove modalit garantistiche incentrate sui cosiddetti nuovi diritti sociali, su quelle prerogative del cittadino laborioso che facilitano laccesso al lavoro perseguito come progetto esistenziale, come il proprio contributo alla societ e non come mera necessit (). Sotto questo profilo lItalia anni luce indietro rispetto a quei paesi dellEuropa del Nord che per primi hanno saputo istituzionalizzare modelli credibili e partecipati di flexicurity attraverso storici negoziati che hanno rivoluzionato i sistemi di protezione sociale curvandoli alle necessit, ai bisogni ed alle aspirazioni dei lavoratori della knowledge society. I record negativi dellItalia (quasi sempre ultima per tutti gli indicatori della Lisbon Agenda nellEuropa a 15, spesso ultima o penultima persino in quella a 25) con il pi basso tasso di occupazione in generale, riguardo la popolazione attiva e la popolazione anziana (sopra i 55 anni), con un numero di brevetti e di laureati di molto inferiore ai nostri partner, senza una copertura universalistica dei redditi di base (insieme alla sola Grecia), e via dicendo non possono attribuirsi di certo alla sola diffusione dei contratti atipici (che anzi sembrano ancora sotto controllo).Se si vuole reinvertire la rotta, una riforma del nostro welfare state totalmente sbilanciato sul lato pensionistico- previdenziale, che mortifica il tema dei nuovi diritti nella proterva e corporativa protezione dei soli lavoratori di tipo standard e che, infine, non offre una credibile rete di servizi di promozione attiva al lavoro la prima delle urgenze. A destare allarme, allora, non sono solo le norme sui contratti a termine approvate di gran corsa nella scorsa estate, ma quanto si legge nel Libro Verde del Ministero del Welfare La vita buona nella societ attiva. Libro verde sul futuro del modello sociale nel quale il concetto ed i principi comuni di flexicurity non sono mai enunciati e si esclude listituzione di una protezione di base a carattere universalistico come prescrivono, invece, gli orientamenti nn. 18 e 20 approvati nello scorso Luglio dallU.E., almeno per i periodi di transizione da unoccupazione allaltra (). E ancora presto per verificare quanto la linea europea della flexicurity connessa a strumenti di soft law sapr imporsi a quei paesi che volessero (come sembra intenzionato a fare il nostro) boicottarla. Molto dipender anche da quanto le istituzioni dellU.E. sapranno consolidarsi con le riforme previste dal Trattato di Lisbona (con un rafforzamento del Parlamento europeo che si molto speso per la svolta flexicuritaria) e dalla pressione esercitata dalle Corti, se la Carta di Nizza- una volta divenuta obbligatoria- funzioner effettivamente da volano per le rivendicazioni anche a carattere sociale dei cittadini europei (). Sembra per anche necessario che la stessa Unione assuma una qualche responsabilit diretta in campo sociale mostrando come la sicurezza nel vecchio continente sia un bene primario la cui salvaguardia non pu che trascendere i bizantini riparti di competenza (in cui si perde lo stesso Lisbon Treaty) e le gelosie degli Stati per i loro assetti protezionistici interni: lidea di un basic income europeo, finanziato con fondi (bond?) U.E. e con i risparmi nella politica agricola comune destinata, ci pare, prima o poi a farsi strada, non solo negli ambienti accademici pi aperti e innovativi ().  Intervento rivisto ed integrato al Convegno di Napoli dell 11.6.2008 sui Contratti a termine nellesperienza europea, organizzato da Magistratura democratica e dallUniversit degli Studi di Napoli Federico II, Facolt di giurisprudenza, Master in Diritto europeo e comparato del lavoro  Sul Trattato di Lisbona v. a cura di F. Bassanini e G. Tiberi Le nuove istitutuzioni europee. Commento al Trattato di Lisbona, Bologna, il Mulino, 2008; A. Pcheul Le Trait de Lisbonne. La Constitution malgr nous? , Paris, Cujas, 2008  A monte dellAccordo anche una sorta di intesa tra parti sociali europee con il documento Key challenges facing European labour markets; a joitn analysis of European social partners in www.europeanrights.eu   La flessicurezza un mezzo per rafforzare l'attuazione della strategia di Lisbona, creare posti di lavoro migliori e pi numerosi, modernizzare i mercati del lavoro e promuovere un lavoro di qualit attraverso nuove forme di flessibilit e sicurezza volte a ad aumentare l'adattabilit, l'occupazione e la coesione sociale. La flessicurezza comporta la deliberata combinazione di forme contrattuali flessibili e affidabili, strategie integrate di apprendimento permanente, efficaci politiche attive del mercato del lavoro e sistemi di protezione sociale moderni, adeguati e sostenibili. Gli approcci in materia di flessicurezza non riguardano un modello unico di mercato del lavoro o di vita lavorativa, n un'unica strategia politica, ma dovrebbero essere adattati alle circostanze proprie di ciascuno Stato membro. La flessicurezza implica un equilibrio tra diritti e responsabilit di tutti gli interessati. Sulla base dei principi comuni, ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare proprie modalit di flessicurezza. I progressi dovrebbero essere soggetti ad un'efficace sorveglianza. La flessicurezza dovrebbe promuovere mercati del lavoro aperti, reattivi e inclusivi, superando la segmentazione. Essa riguarda sia gli occupati che i non occupati. Le persone inattive, i disoccupati, i lavoratori irregolari, i precari, o quanti si trovano ai margini del mercato del lavoro hanno bisogno di vedersi offrire migliori opportunit, incentivi economici e misure di sostegno per un pi facile accesso al lavoro o di supporti per essere aiutati a progredire verso un'occupazione stabile e giuridicamente sicura. Il sostegno dovrebbe essere disponibile per tutti gli occupati al fine di rimanere occupabili, progredire e gestire le transizioni verso il mondo del lavoro e da un posto di lavoro all'altro. Occorre promuovere la flessicurezza interna (all'interno dell'impresa) come anche quella esterna, in quanto altrettanto importanti. Una sufficiente flessibilit contrattuale deve essere accompagnata da transizioni sicure da un lavoro all'altro. Si deve incoraggiare la mobilit ascendente come anche quella tra disoccupazione o inattivit e lavoro. Sono parimenti essenziali posti di lavoro di qualit elevata e produttivi, una buona organizzazione del lavoro e un continuo aggiornamento delle competenze. La protezione sociale dovrebbe offrire incentivi e sostenere le transizioni da un lavoro all'altro e l'accesso a nuovi impieghi. La flessicurezza dovrebbe supportare la parit di genere promuovendo un accesso equo a un'occupazione di qualit per le donne e gli uomini e offrendo misure per conciliare il lavoro,la famiglia e la vita privata. La flessicurezza richiede un clima di fiducia e un ampio dialogo tra tutte le parti interessate, in cui tutti siano pronti ad assumersi la responsabilit del cambiamento in vista di politiche socialmente equilibrate. Bench le autorit pubbliche continuino a detenere una responsabilit generale, un'importanza decisiva riveste il coinvolgimento delle parti sociali nell'elaborazione ed attuazione delle politiche di flessicurezza attraverso il dialogo sociale e la contrattazione collettiva. La flessicurezza richiede un'assegnazione efficiente, in termini di costi, delle risorse e dovrebbe restare pienamente compatibile con bilanci pubblici sani e finanziariamente sostenibili. Dovrebbe inoltre prefiggersi un'equa distribuzione dei costi e benefici, specie tra imprese, autorit pubbliche e singoli individui, con un'attenzione particolare per la situazione specifica delle piccole e medie imprese.  Si tratta del documento A mission to flexicurity con il quale viene nominata una Commissione di esperti e si delinea un iter per verificare sino a fine 2008 quanto gli Stati si siano orientati a dare risposte concrete alla strategia flexicuritaria . Per lopera di monitoraggio alcuni Stati, tra i quali la Francia che recentemente ha approvato un pacchetto di misure allinsegna della flexicurit, si sono offerti per essere immediatamente scrutinati  L. Zoppoli Premessa al dibattito sulla flexicurity, in Diritti, lavori, mercati, n. 3/2007  Cfr. G. Bronzini LEuropa e il suo modello sociale: linnovazione istituzionale alla prova, in Rivista del diritto della sicurezza sociale n.1\2008  Per una interessante ricostruzione del dibattito che ha preceduto sia il Libro verde della Commissione sulla modernizzazione del diritto del lavoro che la successiva Comunicazione sulla flexicurity v. ( a cura di A. Bevort, M. Lallement, Ch. N. Drancourt) Flexicurit. La protection de lemploi en dbat, La documentation Francaise, n.931, Dicembre 2006; per il rapporto tra flexicurity e decent work v. C. Massimiani Flessicurezza e lavoro dignitoso: una convivenza possibile in  HYPERLINK "http://www.europeanrights.eu" www.europeanrights.eu, newsletter n.8 del 15.5.2008  Cfr. Giuseppe Bronzini Lavoro e tutela dei diritti fondamentali nelle politiche europee del dopo Lisbona, in Politica del diritto n.1\2008, nonch sul lato giurisprudenziale ( a cura di) G. Bronzini, Valeria Piccone La Carta e le Corti: i diritti fondamentali nella giurisprudenza europea multilivello, Taranto, Chimienti, 2007  V. B.Caruso Diritti sociali nello spazio sovranazionale e nazionale: indifferenza, conflitto o integrazione? Prime riflessioni a ridosso dei casi Viking e Laval, W.P. Massimo DAntona n, 61\2008; Silvana Sciarra Viking e Laval:diritti collettivi e libert di mercato nel recente dibattito europeo , in  HYPERLINK "http://www.europeanrights" www.europeanrights, newsletter n. 7 15.3.2008; C. Joerges e F. Rdl On de-formalitation in European politics and formalism in european jurisprudence in response to the social deficit of the european integration project, in  HYPERLINK "http://www.europeanrights" www.europeanrights, newsletter n.9 del 15.7.2008  Cfr. il pionieristico lavoro ( terminato prima del varo dei principi comuni di flexicurity) Flexicurity e tutele: il lavoro tipico e atipico in Italia e Germania a cura di L. Zoppoli M. Delfino, Roma, Ediesse, 2008, in particolare P. Saracini Flexicurity e lavoro a termine: problematiche attuali e prospettive e B. Caruso e S. Sciarra ( eds ) Flexicurity and security in temporary work: a comparative and european debate, W.P. Massimo DAntona int. n. 56\2007  Il rinvio ai due Report curati da C. Massimiani per il sito labourweb dellUniversit di Catania dobbligo  V. G. Bronzini Il modello sociale europeo in ( a cura di F. Bassanini e G. Tiberi ) Le nuove istituzioni cit. ; G. Bronzini Il Green Paper sulla modernizzazione del diritto del lavoro: un sasso nello stagno?, in Quale Stato n. 12\2007  V. L. Zoppoli Il contratto a termine e le trappole della precariet, relazione introduttiva al Convegno di Napoli dell11.6.2008, in  HYPERLINK "http://www.europeanrights.eu" www.europeanrights.eu, newsletter n.10 del 15.9.2008  Per una presa di posizione equilibrata e costruttiva sul Green Paper cfr. Il documento dei giuslavoristi italiani I giuslavoristi e il Libro verde modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XX secolo. Una valutazione critica e propositiva, leggibile nei siti labourweb e europeanrighs.eu Cfr. B. Caruso e C. Massimiani Prove di democrazia: la flessicurezza nel lessico ufficiale e nella pubblica opinione, in Diritti, lavori, mercati n. 3\2007  Leggibile in www.europeanrights.eu  V. A. O. Reus Legislazione e giurisprudenza spagnola sui contratti a termine in  HYPERLINK "http://www.europeanrights.eu" www.europeanrights.eu, newsletter n.10 del 15.9.2008  V. il recente contributo della Fondazione di Dublino ( European Foundation for the improvement of living and working conditions) Employment security and employability: a contribution to the flexicurity debate leggibile sul sito labourweb dellUniversit di Catania  V. A. Di Florio I contratti a termine nella giurisprudenza della Corte di giustizia, da Adeneler a Impact, in  HYPERLINK "http://www.europeanrights.eu" www.europeanrights.eu, newsletter n.10 del 15.9.2008  Per una interpretazione della legislazione italiana sui contratti a termine coerente sia con la direttiva comunitaria che con limmagine della flexicurity v. Corte di appello lavoro Roma 20.9.2007 leggibile in www.europeanrights.eu  Nel documento gi citato Mission to flexicurity si legge member states will report on the implementation of their national pathways of the common principles and illustrated by the tipical pathways proposed in the Commission communication of June 2007  V. B. Caruso e C. Massimiani Prove di democrazia , cit.  V. G. Bronzini Flexicurity e nuovi diritti sociali, in Diritti, lavori, mercati, n.3\2007; M. Delfino Diritti sociali e flexicurity in  HYPERLINK "http://www.europeanrights.eu" www.europeanrights.eu, newsletter n. 9 del 15.7.2008  Il governo francese invece ha annunciate in questi giorni il varo di un Revenue de solidariet active che si aggiungerebbe al reddito minimo garantito ( RMI) dimostrando una certa sensibilit al tema  Rinvio al mio Governance and the development of flex-secure labour law in European Journal of legal studies, n. 2\2008  V. S. Giubboni Un certo grado di solidariet: libera circolazione e accesso al welfare nella giurisprudenza della Corte di giustizia CE, in Rivista del diritto della sicurezza sociale, n.1\2008     Vayz{|}~p q s ݻq`K6K(hz7hnCJOJQJ^JaJmH sH (hz7h%KCJOJQJ^JaJmH sH  hz7h%KCJOJQJ^JaJ hz7hCJOJQJ^JaJ hz7h!CJOJQJ^JaJ-jhz7h&Q0JCJOJQJU^JaJ hz7h&QCJOJQJ^JaJhQXCJOJQJ^JaJ&hQXh56CJOJQJ^JaJ#hQXh5CJOJQJ^JaJ hz7hdCJOJQJ^JaJ~s NOtu #Q)+8899>m?D $ a$gde$a$gdQXKsss M N   # , ` b c d { ybyQQChXCJOJQJ^JaJ hz7h6+CJOJQJ^JaJ-jhz7h&Q0JCJOJQJU^JaJ hz7h&QCJOJQJ^JaJ hz7hdCJOJQJ^JaJ hz7hCJOJQJ^JaJ(hz7hCJOJQJ^JaJmH sH (hz7h%KCJOJQJ^JaJmH sH (hz7h CJOJQJ^JaJmH sH (hz7hz7CJOJQJ^JaJmH sH   p Ot}#ͼͼޓ޼ޓނq``N`#hz7hr6CJOJQJ^JaJ hz7hrCJOJQJ^JaJ hz7hCJOJQJ^JaJ hz7h&QCJOJQJ^JaJ-jhz7h6+0JCJOJQJU^JaJ#hz7h/:6CJOJQJ^JaJ hz7h/:CJOJQJ^JaJ hz7hCJOJQJ^JaJ hz7h6+CJOJQJ^JaJ hz7h%KCJOJQJ^JaJ^f  /D޻ޤt]L͂ hz7h CJOJQJ^JaJ-jhz7h0JCJOJQJU^JaJhXCJOJQJ^JaJ hz7hCJOJQJ^JaJ hz7hqGCJOJQJ^JaJ-jhz7hd0JCJOJQJU^JaJ#hz7hr6CJOJQJ^JaJ hz7hNyCJOJQJ^JaJ 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