ࡱ>  lbjbjVV.p<<{p{+ "H### $ $ $8B$%< $Y&&&l''_(_(_(XXXXXXX\^X9#*_(_(**X##''XMHMHMH* #'#'XMH*XMHMHV|)X'@27 $G-WmXX0Y?Wb_GXb_$)Xb_#)XD_(h(JMH)<M)<_(_(_(XXHL_(_(_(Y****b__(_(_(_(_(_(_(_(_( :IL DIRITTO DI ASILO IN ITALIA E IN EUROPA Fondazione Basso - Roma, 22 novembre 2010 Anna Liguori I respingimenti in mare e il diritto internazionale* Sommario: 1. Introduzione 2. La compatibilit dei respingimenti con la Convenzione di Ginevra 3. La compatibilit dei respingimenti con la Convenzione europea dei diritti delluomo 4. Conclusioni. 1. noto che lItalia, a partire dal 6 maggio 2009, successivamente allentrata in vigore del Trattato di amicizia concluso con la Libia, ha messo in atto una prassi di respingimenti in alto mare verso tale Paese, impedendo in tal modo a quanti cercano di approdare sulle nostre coste di accedere ad una qualsiasi forma di protezione internazionale. LItalia ha cos modificato in maniera radicale la sua politica in tema di diritto dasilo, caratterizzata invece negli anni precedenti (2006-2008) da un maggiore rispetto delle procedure per il riconoscimento di tale diritto: basti pensare che secondo stime ufficiali dellUNHCR, sul totale delle domande dasilo presentate nel 2008 circa il 75% degli arrivi la met ha avuto un esito positivo. Negli ultimi due anni vi stato invece, nonostante il peggioramento della situazione dei principali paesi di provenienza dei richiedenti asilo, un drastico calo degli arrivi via mare: secondo i dati forniti dallUNHCR in un comunicato stampa del 10 dicembre 2010, in Italia ci sono stati 3.400 arrivi via mare nei primi 10 mesi del 2010, a fronte dei 8.500 e 29.500 rispettivamente nello stesso periodo del 2009 e del 2008. LUNHCR ha evidenziato come questo trend negativo riguardi tutti gli sbarchi via mare (non soltanto verso lItalia cio, ma anche verso le coste di Malta, Cipro e Grecia), che nei primi dieci mesi del 2010 si sono complessivamente ridotti del 72% rispetto allo stesso periodo del 2009. Questo dato la prova di quanto sia diventato difficile trovare protezione in Europa, come opportunamente sottolinea lAgenzia delle Nazioni Unite, che aggiunge come questo drastico calo non risolva il problema, ma semplicemente lo dislochi, come risulta evidente dallaumento esponenziale (del 415%) degli arrivi via terra nella regione greca di Evros, al confine con la Turchia. Ci tuttavia, considerato che il diritto dasilo in Grecia non tutelato adeguatamente - come riconosciuto anche nella recentissima sentenza del 21 gennaio 2011 della Corte europea, M.S.S. c. Belgio e Grecia, - non pu che suscitare viva preoccupazione. Infine, si segnala una recentissima inversione di tendenza: nella prima met di febbraio 2011 migliaia di tunisini, dopo la rivoluzione dei gelsomini, sono sbarcati sulle coste italiane. Trattasi di cd. flussi misti, costituiti da migranti in cerca di lavoro ma anche di persone che hanno abbandonato il paese a causa della violenza, dellinstabilit del sistema legale e dellordine pubblico precario in Tunisia, come dichiarato dallUNHCR. Gli ultimissimi eventi in Egitto e in Libia rendono difficile ogni previsione relativa ai futuri sviluppi della situazione, ma pi che mai utile, a nostro avviso, unanalisi della compatibilit dei respingimenti in mare con il diritto internazionale. Per quanto riguarda la prassi italiana, oggetto del nostro contributo, occorre innanzitutto osservare che i respingimenti in mare non costituiscono un fenomeno nuovo nel panorama internazionale. Alcuni Stati vi hanno fatto ricorso nel tentativo di operare in una zona grigia , nella quale non del tutto chiaro a quali obblighi sono tenuti. Esiste, tuttavia, anche in queste ipotesi un nucleo di norme di diritto interno e internazionale che devono essere rispettate, come ritiene la maggior parte della dottrina. Il comportamento italiano stato oggetto di critiche anche da parte di numerosi organismi internazionali, quali lUNHCR, lAlto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite, il Commissario per i diritti umani del Consiglio dEuropa, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (in prosieguo CPT). Anche il Consiglio dei diritti umani dellONU, nellambito dellEsame Periodico Universale, ha indirizzato diverse raccomandazioni allItalia in tema di asilo ed immigrazione ed in particolare ha richiamato lobbligo di rispettare il principio di non refoulement anche in alto mare (parr. 69-71). Lo stesso Consiglio ha recentemente formulato raccomandazioni in materia di asilo anche nei confronti della Libia, che le ha per respinte. A tal proposito, bene sin dora sottolineare che non solo la Libia non ha una normativa interna in materia di asilo, ma non ha nemmeno ratificato la Convenzione di Ginevra e se consentiva fino a qualche tempo fa una presenza ufficiosa (e assolutamente insufficiente) di funzionari dellUNHCR sul proprio territorio, nel giugno 2010 li ha espulsi, consentendone successivamente il ritorno, ma solo per trattare i casi pregressi. Inoltre, molto elevato il rischio che le persone vengano rinviate nei paesi di origine indipendentemente dai rischi che ivi possano corrervi. I rischi di un respingimento in Libia ad ogni modo non riguardano solo coloro che avrebbero diritto a ricevere una qualche forma di protezione internazionale. Come ampiamente documentato in vari rapporti, le condizioni nei centri di detenzione libici sono pessime, a causa del sovraffollamento, delle precarie condizioni igieniche, dellinsufficienza di cure mediche, ma anche e soprattutto delle violenze e degli stupri da parte delle guardie carcerarie. Del tutto inesistenti sono poi le garanzie dellhabeas corpus: non assicurata assistenza legale, non vengono comunicate n le ragioni, n la durata della detenzione, e non garantito laccesso ad un giudice che possa valutarne la legittimit e ordinarne la liberazione se illegittima. Inoltre laccesso ai centri precluso alle organizzazioni umanitarie. Molto rischiose, per la salute e in alcuni casi la sopravvivenza delle persone, sono inoltre anche le modalit dei viaggi di rimpatrio: in camion senza aria e luce (tranne una piccola feritoia), in piedi, senza cibo n acqua, anche per 21 ore consecutive, per poi essere spesso lasciati in pieno deserto, alla frontiera con i Paesi confinanti. Scopo del presente contributo in particolare lesame della compatibilit della politica italiana in materia di respingimenti in mare con la Convenzione di Ginevra, sul piano universale, e con la Convenzione europea dei diritti delluomo, sul piano regionale ( attualmente pendente un ricorso dinanzi alla Corte europea di diritti delluomo Hirsi e a. c. Italia relativo ad uno di tali respingimenti). 2. Come dichiarato in pi occasioni dallUNHCR, i respingimenti in esame violano innanzitutto lart. 33.1 della Convenzione di Ginevra del 1951, che sancisce il divieto di espellere o respingere in qualsiasi modo, un rifugiato verso confini di territori in cui la sua vita o la sua libert sarebbero minacciate, laddove per rifugiato si intende chiunque nel giustificato timore di essere perseguitato a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza ad un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche si trova fuori dallo Stato di cui possiede la cittadinanza e non pu o, per tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Stato. Trattasi di un principio molto importante che previsto esplicitamente o stato dedotto in via giurisprudenziale - anche in altri strumenti internazionali, ed anzi si ritiene abbia ormai assunto rango di diritto consuetudinario. Occorre innanzitutto precisare che lespressione in qualsiasi modo, contenuta nellart. 33, implica che il principio in esame (cd. principio di non refoulement) vada applicato in tutti i casi in cui venga a prodursi un determinato risultato il rischio di persecuzione o di minaccia per lindividuo coinvolto indipendentemente dalla forma in si realizza lallontanamento, che si tratti di espulsione, estradizione, respingimento, rendition o non ammissione alla frontiera. Per quanto riguarda poi lapplicabilit di tale principio in alto mare, come gi affermato nel Parere consultivo sullapplicazione extraterritoriale degli obblighi di non-refoulement derivanti dalla Convenzione relative allo status dei rifugiati del 1951 e del suo Protocollo del 1967, del gennaio 2007, e ribadito nelle osservazioni presentate in qualit di amicus curiae nella procedura pendente dinanzi alla Corte europea nel summenzionato caso Hirsi c. Italia, lUNHCR ritiene che lo scopo, lintento e il significato dellart. 33(1) della Convenzione del 1951 siano univoci nellattribuire portata extraterritoriale a tale principio. LUNHCR cio del parere che lelemento decisivo sia il trovarsi sotto leffettivo controllo e autorit, e non necessariamente nel territorio, di un determinato Stato. Questa posizione stata ribadita, citando giurisprudenza internazionale, nel recentissimo Paper su Maritime interception operations and the processing of international protection claims: legal standards and policy considerations with respect to extraterritorial processing, del novembre 2010, nel quale lUNHCR ha specificato che It is generally recognized that a State has jurisdiction, and consequently is bound by international human rights and refugee law, if it has effective de jure and/or de facto control over a territory or over persons. The existence of jurisdiction under international law does not depend on a States subjective acknowledgment that it has jurisdiction. Jurisdiction is established as a matter of fact, based on the objective circumstances of the case, specificando che questo pu significare che a State has jurisdiction over people under its de facto control who are located on the high seas. Inoltre, ai sensi della Convenzione di Ginevra, vietato il respingimento sia verso Paesi a rischio per la persona (refoulement diretto), sia verso Paesi che a loro volta potrebbero allontanare la persona verso un altro Stato dove esiste un tale rischio (refoulement indiretto). Infine, nellinterpretazione fornita dall UNHCR, ed accolta da gran parte della dottrina, poich il riconoscimento dello status di rifugiato ha natura declaratoria e non costitutiva, il principio di non-refoulement riguarda altres i richiedenti asilo, almeno fino a quando non sia stata esaminata la loro situazione personale ed escluso il rischio di subire trattamenti vietati. Come ha specificato in pi occasioni lUNHCR, altres in relazione a richiedenti asilo soccorsi in mare, anche se la Convenzione di Ginevra non prevede specifiche garanzie procedurali, it is clearly understood and accepted by States that fair and efficient procedures are an essential element in the full and inclusive application of the 1951 Convention. Il principio di non refoulement implica cio no rejection at frontiers without access to fair and effective procedures for determining status and protection needs. In altre parole, possibile individuare un contenuto minimo di natura procedurale del diritto dasilo, che prima ancora di imporre in capo agli Stati precisi obblighi materiali di tipo positivo in ordine alla concessione del beneficio, non consente loro comportamenti che possano costituire una limitazione della libert di accesso alle procedure, a meno di non svuotare di significato la partecipazione alla convenzione di Ginevra sui rifugiati. Come ha ribadito recentemente lUNHCR nel suo Paper sulle intercettazioni in mare, menzionato supra, ci dovrebbe comportare in linea generale che la persona intercettata abbia accesso alle procedure nello Stato che ha effettuato lintercettazione, poich questo di solito consente sia laccesso alle strutture di accoglienza, sia eque ed efficienti procedure dasilo, nel rispetto degli standards garantiti dal diritto internazionale. Da ci parte della dottrina ha dedotto un obbligo di ammissione, almeno temporanea, nei confronti del richiedente asilo, che sarebbe stato chiaramente non rispettato dallItalia nei casi in questione. 3. La politica italiana in materia di respingimenti in mare viola inoltre, come ampiamente sostenuto in dottrina, anche un altro importantissimo strumento internazionale, la Convenzione europea dei diritti delluomo. Come anticipato, pendente un ricorso dinanzi alla Corte europea relativo ad alcuni di tali respingimenti. Nel Consiglio dEuropa, daltra parte, si sono gi apertamente pronunciati contro la prassi italiana sia il Commissario per i diritti umani Thomas Hammarberg, sia il Comitato per la prevenzione della tortura. Questultimo, il 28 aprile 2010, ha reso pubblico il suo rapporto sulla visita effettuata in Italia dal 27 al 31 luglio 2009, visita durante la quale ha potuto raccogliere informazioni - nonostante una lacunosa collaborazione offerta dalle istituzioni italiane (cfr. parr. 6-9) - utili al fine di valutare le garanzie offerte dallItalia alle persone respinte, sia per quanto riguarda il rischio di subire trattamenti inumani nel paese di destinazione (o di essere ulteriormente rinviati in un paese dove esista un tale pericolo), sia con riferimento alla privazione di libert cui tali persone sono state sottoposte da parte delle autorit italiane durante le operazioni di respingimento. Le conclusioni cui pervenuto il CPT sono nette: lItalia ha violato il principio di non-refoulement ai sensi dellart. 3 CEDU (divieto di tortura e pene o trattamenti inumani e degradanti) in quanto la Libia non pu essere considerata un luogo sicuro in termini di diritti umani e di diritti dei rifugiati. Nel suo Rapporto il CPT preliminarmente esamina la questione della giurisdizione, ammettendola alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti delluomo. In effetti la Corte di Strasburgo, in specifiche situazioni, ha riconosciuto il carattere non esclusivamente territoriale della giurisdizione dello Stato, ritenendola sussistente anche in relazione ad atti compiuti al di fuori del territorio dello stato, se sotto il controllo effettivo dello stesso. Tra i comportamenti rientranti in questa fattispecie sono state menzionate espressamente the activities of its diplomatic or consular agents abroad and on board aircraft and ships registered in, or flying the flag of, that State. Anzi, purch vi sia stato un controllo effettivo di uno Stato membro, non neppure indispensabile che le persone siano state issate a bordo di una nave battente la bandiera di quello Stato. Interessante a tal fine il caso Xhavara c. Italia e Albania, relativo alla vicenda della nave albanese Kates I Rades, affondata, con 54 persone a bordo, dopo essere stata speronata da una nave militare italiana, la Sibilla. In tal caso la giurisdizione italiana stata ritenuta implicitamente esistente in quanto lincidente era stato provocato dalla nave italiana, nel corso di unoperazione di intercettazione in alto mare (nel merito il ricorso stato per dichiarato irricevibile per non esaurimento dei ricorsi interni). La Corte aggiunge inoltre che la responsabilit dello Stato che conduce loperazione non subisce alcun temperamento in virt di eventuali accordi internazionali con lo Stato di bandiera delle navi intercettate. Questa precisazione ci sembra particolarmente utile anche per i respingimenti oggetto della nostra analisi, in quanto consente di neutralizzare una delle argomentazioni addotte dal governo italiano per difendersi, e cio che si sia trattato di una riconsegna in adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi Italia - Libia. Sempre per quanto riguarda la giurisdizione, ancora pi netta stata poi la posizione della Corte nel recentissimo caso Medvedyev e a. c. Francia, nel quale non ha esitato a ritenere sussistente la giurisdizione dello stato convenuto per le azioni commesse su di una nave battente unaltrui bandiera (nel caso di specie un commando militare francese aveva abbordato, al di fuori delle proprie acque territoriali, nellambito di unoperazione di contrasto del traffico di stupefacenti, un cargo battente bandiera cambogiana; una volta salito a bordo, ne aveva arrestato lequipaggio, di nazionalit ucraina, richiudendolo nelle cabine del cargo fino allo sbarco in Francia: la corte ha ritenuto sussistente la giurisdizione della Francia in quanto ha esercitato sullequipaggio anche se non caricato a bordo della propria nave - un controllo effettivo at least de facto, from the time of its interception, in a continuous and uninterrupted manner). Alla luce di tali considerazioni, non ci sembra che nei casi in esame la giurisdizione dellItalia possa essere messa in dubbio (e del resto lItalia, dopo le prime dichiarazioni di senso contrario, lha successivamente ammessa). Le considerazioni fin qui svolte valgono ovviamente anche per quanto riguarda la giurisdizione dellItalia nel caso Hirsi e a. c. Italia, pendente dinanzi la Corte. Prima di passare ad esaminare tale ricorso, ci sembra opportuno richiamare alcuni punti del Rapporto del CPT. Meritevole di attenzione ci sembra, ad esempio, che anche tale organo internazionale (come gi lUNHCR, come abbiamo visto supra) ritenga implicite nel principio di non refoulement anche delle garanzie procedurali. Al par. 3 afferma infatti che As a result of the principle of non-refoulement, States are obliged to screen intercepted migrants with a view to identifying persons in need of protection, assessing those needs and taking appropriate action, e che di conseguenza consideri violato nei casi in esame il diritto di ricevere una valutazione individuale degli eventuali bisogni di protezione e laccesso ad una qualsiasi forma di protezione internazionale (par. 49). Di particolare rilievo sono, a nostro avviso, anche le osservazioni del CPT in relazione allaffermazione, da parte delle autorit italiane, che nessuno straniero, una volta a bordo delle navi italiane, ha manifestato la volont di chiedere asilo; pertanto, (), non stato necessario identificarli (). Il CPT non solo smentisce ci, almeno in un caso (par. 32), ma opportunamente osserva in proposito che spesso le persone sopravvissute ad un viaggio in mare non sono nelle condizioni psico-fisiche di manifestare immediatamente il loro desiderio di chiedere asilo; inoltre, come ammesso dagli stessi ufficiali italiani coinvolti nei respingimenti, it is neither their role, nor do they have the capacity, to handle any asylum requests that might be made (par. 31). In queste condizioni, opportunamente il CPT conclude che lassenza di unesplicita richiesta dasilo da parte dei migranti respinti non assolve lItalia dagli obblighi di non-refoulement derivanti dallart. 3 della CEDU (par. 32). LItalia, inoltre, aggiunge il CPT, non sembra aver rispettato nemmeno le norme in materia di salvataggio in mare (alle quali invece le autorit italiane si erano richiamate nel replicare al CPT), le quali richiedono che le persone soccorse siano sbarcate in un luogo sicuro, in quanto tale non pu essere ritenuto la Libia. LItalia si era, nelle proprie difese, altres appellata al Protocollo di Palermo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, relativo al traffico di immigrati via terra, mare e aria del 2000. Il CPT osserva come tuttavia tale strumento imponga (allart. 19) il rispetto del principio di non-refoulement e della Convenzione di Ginevra del 1951, oltre che lobbligo (agli artt. 9 par. 1(a) e 18 par. 5) di assicurare l'incolumit e il trattamento umano delle persone a bordo di unimbarcazione sospettata di trasportare migranti in condizioni irregolari. Inoltre, allart. 16 esso prevede addirittura un obbligo positivo di proteggere e assistere le vittime di traffico, in particolare donne e bambini (come attestato da fonti attendibili, invece, anche donne incinte e minori sono stati vittime dei respingimenti in esame : par. 37). Ne consegue che tale Protocollo non pu essere invocato per giustificare i respingimenti: al contrario, esso stesso risulta esser stato violato. Infine, secondo il CPT, non sono state rispettate le necessarie garanzie neppure in relazione alla privazione di libert cui i migranti sono stati sottoposti durante le operazioni di respingimento. Come opportunamente osservato (par. 40), Any deprivation of liberty by a public authority should be surrounded by appropriate safeguards against ill-treatment, including access to a lawyer and to a doctor, and the right to have a person of ones choice notified of ones deprivation of liberty as well as to be informed about ones rights in a language one understands. Pur ammettendo che nei casi in cui la privazione di libert avvenga in occasione di unoperazione di soccorso in mare giustificabile unattenuazione di tali garanzie per assicurare la salvezza di vite umane, tuttavia, nel caso di specie ed questo un punto che ci preme sottolineare - By contrast, the essentially coercive nature of the interception and push-back operations introduced since May 2009 would warrant a stricter compliance with the requirement of appropriate safeguards. In altre parole, il CPT respinge la posizione del Governo - che aveva provato a definire i suoi interventi come operazioni di soccorso in mare -, cogliendone invece quella che anche a nostro avviso la loro vera natura. Il CPT le considera infatti come operazioni aimed at stemming the flow of migrants, in particular by returning migrants to the countries from which they departed or transited in the context of the regional problems of the management of maritime borders in the Mediterranean (par. 10). Si trattato cio di operazioni di controllo delle frontiere e di contrasto allimmigrazione irregolare, come del resto emerso esplicitamente nelle dichiarazioni rese in varie occasioni dal Ministro Maroni nei giorni immediatamente successivi. In conclusione il CPT chiede allItalia di rispettare il principio di non refoulement e di modificare lattuale prassi, garantendo a tutte le persone sottoposte alla sua giurisdizione, quindi anche ai migranti intercettati in mare dalle navi battenti bandiera italiana al di fuori delle acque territoriali, un effettivo accesso alle procedure di protezione internazionale (par. 51). Tuttavia, come stato osservato, lItalia non ha manifestato alcuna intenzione di rivedere la sua politica in materia di contenimento dei flussi migratori, come dimostra anche la vicenda, del luglio 2010, dei 205 eritrei detenuti nel campo di Braq, tra i quali 103 respinti dalle forze navali italiane. Particolarmente importante sar pertanto la pronuncia della Corte europea dei diritti delluomo. Come anticipato, attualmente pendente un ricorso presentato da undici cittadini somali e tredici eritrei, vittime del primo di tali respingimenti, che contestano innanzitutto la violazione dellart. 3 CEDU, dal momento che rischiano di subire, nei luoghi di detenzione libici, trattamenti lesivi della dignit umana, nonch di essere rimpatriate nei Paesi da cui sono fuggite. Sulla fondatezza di tale doglianza si rinvia a quanto gi affermato dal CPT e dallUNHCR a proposito dellart. 33 della Convenzione di Ginevra. Ci sembra tuttavia opportuno sottolineare che lart. 3 Cedu offre una protezione pi ampia, perch non necessario, per invocare tale norma, rispettare i criteri di eleggibilit previsti dalla Convenzione di Ginevra; inoltre la protezione accordata assoluta, non valendo i limiti dellordine pubblico e della sicurezza nazionale invocabili invece nellambito dello strumento di riferimento del sistema internazionale di protezione dei rifugiati. A fini probatori particolarmente utili saranno le informazioni fornite da organizzazioni non governative di indubbia attendibilit, gi in altri casi alla base di condanne da parte della Corte di Strasburgo, quali Human Rights Watch e Amnesty International (entrambe, citate nella comunicazione del 7 dicembre 2009 con la quale il governo stato invitato a presentare le sue osservazioni nel ricorso Hirsi, sono intervenute quali amici curiae nel summenzionato ricorso). A nostro avviso, inoltre, la Corte non potr non tener conto, come gi avvenuto in passato, delle conclusioni del CPT. Nel ricorso sono inoltre stati invocati lart. 4 del Protocollo n. 4 (che vieta le espulsioni collettive), a causa della mancanza di un esame individuale dei singoli casi e di una qualsiasi base legale per i respingimenti, e lart. 13 (che prevede il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi alle autorit nazionali), non avendo i ricorrenti avuto alcuna possibilit di impugnare il respingimento dinanzi alle autorit italiane per far valer il rischio di trattamenti inumani in Libia. Tali articoli erano gi stati sollevati in un altro ricorso relativo a respingimenti dallItalia verso la Libia, Hussun e a. c. Italia, presentato nel 2005. Si era trattato per in quel caso non di respingimenti in alto mare bens differiti, cio dopo che le persone erano state accolte temporaneamente sul suolo italiano. In entrambi i casi gli allontanamenti sono stati sommari e senza alcune esame individuale, spesso senza nemmeno una previa identificazione dei ricorrenti e senza alcun provvedimento formale. Purtroppo nel caso Hussun, come gi rilevato, la Corte non giunta ad un esame del merito. Nel caso di specie riteniamo che la Corte dovrebbe pervenire ad una condanna anche in relazione allart. 4 del Protocollo n. 4 (nellaccezione procedurale che il divieto relativo alle espulsioni collettive ha assunto nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo), in quanto mancato del tutto a reasonable and objective examination of the particular cases of each individual alien of the group (requisito richiesto dalla giurisprudenza di Strasburgo: cfr. Commissione europea dei diritti umani, Becker c. Danimarca, ricorso n. 7011/75, decisione di irricevibilit del 3 ottobre 1975, e in maniera analoga la sentenza della Corte europea dei diritti umani, Conka c. Belgio, del 5 febbraio 2002, par. 59). Ci anche se larticolo in questione parla di espulsione, il che dovrebbe implicare secondo il governo una previa presenza sul territorio dello Stato. A nostro avviso, per, la Corte, nel richiamarsi al principio di autonomia che ha rivendicato anche in altre occasioni, ben potrebbe ritenere di dare uninterpretazione della nozione di espulsione come comprendente anche i respingimenti in alto mare. Ancora meno dubbi ci sembra possa presentare il riconoscimento della violazione dellart. 13 in relazione allart. 3, in quanto mancato del tutto un rimedio interno per contestare il rischio di tortura nel paese di destinazione: particolarmente utile pu essere a tal fine richiamare la sentenza Abdolkhani e Karimnia c. Turchia del 22 settembre 2009, che ha visto lo Stato convenuto condannato per la violazione dellart. 13 in combinato disposto con lart. 3, sulla base, con riferimento al primo ingresso dei ricorrenti in Turchia, dellassenza di un provvedimento formale di allontanamento e, di conseguenza, di qualsiasi garanzia procedurale (par. 111); in relazione al loro secondo ingresso nello Stato convenuto, del mancato esame della richiesta dasilo, respinta senza motivazione, e della totale mancanza di ricorso per impugnare la conseguente espulsione, che non mai stata loro notificata (par. 116); in ogni caso, conclude la Corte, i rimedi giudiziali interni avverso lespulsione di richiedenti asilo non possono essere considerati in nessun caso effettivi se non dotati di effetto sospensivo automatico. Infine, nel caso Hirsi non stata sollevata nessuna doglianza in relazione allart. 5 CEDU. Tuttavia, a nostro avviso ben avrebbe potuto esserlo: aderendo a quanto affermato in proposito dal CPT, ci sembra infatti che la privazione di libert - cui tali persone sono state sottoposte dalle autorit italiane durante le operazioni di respingimento - non soddisfaceva appropriate safeguards against ill-treatment, including access to a lawyer and to a doctor, and the right to have a person of ones choice notified of ones deprivation of liberty as well as to be informed about ones rights in a language one understands. 4. Per concludere, molte speranze riponiamo nella futura pronuncia della Corte. Il caso, che si era deciso di trattare con procedura durgenza, vedr allontanato il momento finale della decisione, in quanto la Camera che avrebbe dovuto esaminarlo lha rimesso alla Grande Camera. Ci, da un lato, presenter lindubbio vantaggio, in termini di certezza del diritto, di avere da subito una sentenza definitiva, non pi appellabile; daltra parte, per, comporter uno slittamento della decisione finale, con il rischio che i contatti con i ricorrenti si attenuino se non addirittura si perdano. Una pronuncia della Corte di Strasburgo in tempi rapidi - pronuncia che, per le ragioni sopra esposte, immaginiamo non possa non sanzionare il comportamento dellItalia - molto importante, sia perch si tratter di una sentenza vincolante, sia perch non potr non tenerne conto non solo il nostro paese ma anche lUnione europea. noto che lAgenzia europea Frontex stata in passato coinvolta in casi di intercettazioni in alto mare e sempre pi in futuro potrebbe esserlo. Anche latteggiamento della Commissione europea stato sulla questione finora piuttosto ambiguo: lallora vice presidente della Commissione Barrot, nella sua lettera del 15 luglio 2009, indirizzata al Presidente della Commissione LIBE del Parlamento europeo, aveva affermato che, secondo la Commissione, il Codice Frontiere Schengen applicabile alle activits de surveillance des frontires effectues en mer, que ce soit dans les eaux territoriales, la zone cointigu, la zone conomique exclusive ou en haute mer, aggiungendo che gli obblighi comunitari devono essere applicati nel rispetto dei diritti fondamentali (a tal fine aveva richiamato esplicitamente il principio di non refoulement, nellinterpretazione offerta dalla CEDU). Come logica conseguenza, la Commissione aveva invitato il governo italiano a fornire maggiori informazioni. Tuttavia, nessuna procedura di infrazione stata ancora intrapresa nei confronti dellItalia, come ci saremmo aspettati; al contrario, la Commissione ha continuato a negoziare un accordo - contenente anche norme in materia di riammissione - con la Libia, incurante del non rispetto dei diritti umani in tale Paese. A tal proposito, si segnala tuttavia che il Parlamento europeo, in una recentissima raccomandazione approvata in seduta plenaria il 20 gennaio 2011, ha avvertito che non dar il suo consenso alla stipula di tale trattato se la Libia non si impegner a garantire protezione ai migranti e ai rifugiati e ad accettare la presenza formale dellAlto commissariato per i rifugiati dellOnu. A nostro avviso, su questa questione si giocher buona parte della credibilit dellUnione europea circa la sua reale volont di rispettare i diritti umani. La questione dei respingimenti in alto mare intacca infatti in maniera radicale il diritto dasilo sancito espressamente dallart. 18 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea. La domanda che sorge spontanea che senso abbia, da parte dellUnione europea, parlare di voler creare un Sistema Comune dAsilo, di sviluppare cio, come recita testualmente lart. 78 TFUE, una politica comune in materia di asilo volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un Paese terzo che necessita di protezione internazionale, se poi concretamente laccesso allEuropa reso cos difficile o addirittura impossibile. *Il presente contributo riproduce, con alcuni aggiornamenti, la relazione presentata al Convegno su Il diritto dasilo in Italia e in Europa, organizzato dallOsservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa della Fondazione Basso, Roma 22 novembre 2010. Cfr. sul punto G. Palmisano, Il trattamento del migrante clandestino, in Europa e Mediterraneo. Le regole per la costruzione di una societ integrata, Atti del XIV Convegno della SIDI, Napoli, 2010, p. 319, per il quale tuttavia i respingimenti attuati dallItalia da inquadrare piuttosto come azioni di carattere misto tra soccorso in mare e interdizione allimmigrazione in zone di mare non territoriale non possono considerarsi casi di applicazione degli accordi Italia-Libia, come si trova talvolta affermato dai mass media e negli interventi di esponenti politici e autorit di governo. Sugli accordi Italia-Libia cfr. C. Favilli, Quali modalit di conclusione degli accordi internazionali in materia di immigrazione?, in Riv. dir. int., 2005, p. 156 ss.; N. Ronzitti, Il trattato Italia-Libia di amicizia, partenariato e cooperazione, Contributi di Istituti di ricerca specializzati, n. 108, gennaio 2009, reperibile al sito ww.iai.int; S. Trevisanut, Immigrazione clandestina via mare e cooperazione tra Italia e Libia dal punto di vista del diritto del mare, in Diritti umani e diritto internazionale, 2009, p. 609 ss.; A. di Pascale, Migration Control at Sea: The Italian Case, in B. Ryan, V. Mitsilegas (eds.), in B. Ryan, V. Mitsilegas (eds.), Extraterritorial Immigration Control. Legal Challenges, Leiden-Boston, 2010, p. 281 ss. Si segnala che il 26 febbraio 2011, a seguito dei recentissimi eventi che hanno riguardato la Libia, il ministro italiano della Difesa, Ignazio La Russa, ha dichiarato che il trattato di amicizia tra Italia e Libia ''di fatto non c' gi pi, inoperante, sospeso''.  Respingimenti sono stati attuati anche verso lAlgeria: cfr. par. 10. Nel presente intervento esamineremo esclusivamente i respingimenti verso la Libia.  Negli anni ancora precedenti (2004-2005) furono centinaia, a fronte di un consistente flusso di arrivi sulle nostre coste, le vittime di allontanamenti eseguiti in maniera celere e sommaria, in alcuni casi senza alcun provvedimento formale di espulsione e/o respingimento, e senza possibilit di ricevere alcuna assistenza legale (in un primo tempo fu persino negato laccesso al centro di Lampedusa sia allUNHCR, sia ad alcuni parlamentari italiani). Tali episodi, oltre ad aver suscitato le denunce del CPT (cfr. Rapporto sulla visita in Italia del 2004, CPT/Inf (2006)16 parr. 62-69) e del Parlamento europeo (Risoluzione Lampedusa del 14 aprile 2005 PROV(2005)0138), sono stati anche oggetto di un ricorso (da parte di 84 persone: palestinesi, iracheni, algerini, marocchini e tunisini) dinanzi alla Corte europea dei diritti delluomo. Purtroppo il giudice di Strasburgo, senza pronunciarsi sul merito, ha cancellato la causa dal ruolo (sentenza del 19 gennaio 2010), in parte poich alcune procure sono risultate in base ad una perizia calligrafica firmate da ununica persona. Tuttavia, largomento decisivo che ha spinto la Corte a non esprimersi nel merito, perdendo cos unoccasione importante per sancire lincompatibilit di tali allontanamenti con la cedu, che i contatti dei difensori con i ricorrenti si fossero persi. Per la Corte, infatti, questa circostanza costituisce un motivo idoneo per non ritenere pi giustificato lesame del ricorso, in applicazione dellart. 37, par. 1, lett. c) cedu; n vi sarebbero ragioni, inerenti al rispetto dei diritti umani, che esigano la prosecuzione dellesame del caso (come consente lultima parte dellart. 37 par. 1 v. parr. 50 e 56). Per una critica a tale sentenza si rimanda a A. Liguori, Il caso Hussun e a. c. Italia: sui respingimenti Italia Libia del 2005 la Corte di Strasburgo decide di non decidere, in Diritti Umani e Diritto Internazionale, n. 2/2010, p. 447 ss., nonch a C. Favilli, Prime riflessioni sulla sentenza della Corte europea dei diritti umani sui respingimenti da Lampedusa del 2005, reperibile al link www.asgi.it/home_asgi.php?n=786&l=it.  Cfr. par. 2.2.1 UN High Commissioner for Refugees, Hirsi and Others v. Italy Submission by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, marzo 2010, reperibile al link www.unhcr.org/refworld/docid/4b97778d2.html  Cfr. il comunicato stampa dellUNHCR del 10 dicembre 2010, dal quale si evince che questo trend negativo riguarda tutti gli arrivi via mare: a Malta gli arrivi via mare nei primi 10 mesi di questanno sono stati 30 (1500 e 2775 rispettivamente nello stesso periodo del 2009 del 2008; a Cipro 7 (130 e 1.000 rispettivamente nello stesso periodo del 2009 e del 2008); in Grecia: 5.400 arrivi via mare (22.000 nello stesso periodo del 2009 e 30.500 in tutto il 2008).  In questa sentenza la Corte di Strasburgo ha condannato la Grecia in relazione allart. 3 Cedu per le condizioni cui il ricorrente stato sottoposto, sia nei centri di detenzione, sia una volta rilasciato (costretto a vivere per strada, senza alcuna assistenza), nonch in relazione allart. 13 (in combinato disposto con lart. 3) per le gravi insufficienze della procedura dasilo; e il Belgio, in relazione allart. 3 Cedu, per aver esposto il ricorrente a un tale rischio, avendolo ivi trasferito in applicazione del Regolamento Dublino II, e in relazione allart. 13 Cedu, per mancanza di un rimedio effettivo avverso tale trasferimento. Il ricorso si riferisce ad un caso del 2008; da ottobre 2010 il Belgio ha sospeso i trasferimenti verso la Grecia (come gi precedentemente la Germania, il Regno Unito, la Svezia, lOlanda, lIslanda e la Norvegia). Sui problemi del sistema Dublino e sulla proposta di riforma del regolamento Ue cfr. lo studio del PE Setting up a common european asylum system: report on the application of existing instruments and proposals for the new system, 2010, p. 109 ss.  Cfr. ANSA del 10 febbraio 2011: si e' riaperta l'autostrada del mare nel Canale di Sicilia... E per fronteggiare la nuova emergenza il ministro degli Esteri, Franco Frattini, invoca un Piano Marshall dell'Europa per il Mediterraneo Le autorit' italiane avrebbero gi' preso contatti con quelle tunisine per cercare di bloccare la nuova ondata di arrivi. Per aggiornamenti e commenti critici si rinvia al sito  HYPERLINK "http://www.migrantsatsea.int" www.migrantsatsea.wordpress.com. Per alcune osservazioni sulla situazione cfr. anche il comunicato stampa ASGI del 14 febbraio 2011 Fuga dalla Tunisia. Le gravi responsabilit italiane e i rischi di nuove violazioni dello stato di diritto, reperibile sul sito  HYPERLINK "http://www.asgi.it" www.asgi.it. Sul previsto coinvolgimento di Frontex, particolarmente opportune ci sembrano le osservazioni di Cristopher Hein, direttore del CIR (Consiglio Italiano per i rifugiati), il quale, preoccupato che un intervento dellAgenzia Europea possa tradursi in intercettazioni e respingimenti indiscriminati, ha dichiarato che Se vero che siamo di fronte a una crisi umanitaria il ruolo di Frontex dovr essere limitato ad aiutare le forze italiane nel salvataggio in mare nel caso di naufragi e a condurre le persone in Italia per laccoglienza almeno temporanea (cfr. http://corriereimmigrazione.blogspot.com/2011/02/sbarchi-il-cir-limitare-lintervento-di.html).  Cfr. comunicato stampa dellUNHCR del 15 febbraio 2011 reperibile allindirizzo http://www.unhcr.org/4d5a92b56.html.  Cfr. il caso Marine I, relativo allintercettazione in alto mare da parte di una nave commerciale, la Marine I, su indicazione delle autorit spagnole. Le persone soccorse in mare furono successivamente in gran parte trasferite, contro la loro volont, in Mauritania, sulla base di un accordo tra i due Paesi. Alcune di esse (di nazionalit indiana) hanno poi fatto ricorso al Comitato contro la Tortura delle Nazioni Unite: cfr. ComCT, J.H.A. v. Spagna, CAT/C/41/D/323/2007, del 21 novembre 2008. In dottrina cfr. Wouters, M. Den Heijer, The Marine I Case: a Comment, in IJRL, 1/2010 e A. Del Guercio Respingimenti di migranti verso la Libia e obblighi dellItalia in materia di rispetto dei diritti umani, in Gli stranieri, n.2/2010, p. 73 ss. Noti sono anche il caso dei profughi haitiani, intercettati dagli U.S.A.: la Commissione interamericana dei diritti umani ha condannato tale prassi con la decisione del 13 marzo 1997 (Haitian Centre for Human Rights e a. c. Stati Uniti, caso 10675). Da segnalare infine lAustralia e la cd. pacific Solution policy, abbandonata solo da poco. Su queste ultime due prassi molto interessanti sono le osservazioni presentate il 17 aprile 2010 dinanzi alla Corte europea dei diritti umani nel caso Hirsi c. Italia (ricorso 27765/09, sul cfr. ultra) in qualit di amicus curiae da un gruppo di universit americane e australiane. Cfr. anche B. Ryan, Extraterritorial Immigration Control: What Role for Legal Guarantees?, in B. Ryan, V. Mitsilegas (eds.), Extraterritorial Immigration , cit. p. 3 ss. Sul coinvolgimento di Frontex in operazioni di intercettazioni in alto mare si rinvia ai riferimenti contenuti nella nota n. 73.  A. Terrasi, I respingimenti in mare di migranti alla luce della Convenzione europea dei diritti umani, in Diritti umani e Diritto internazionale, 2009, p. 592.  Su questi aspetti, che esulano dal nostro intervento, cfr., tra i tanti, M. Benvenuti, Un diritto in alto mare, 25 aprile 2010, reperibile al sito  HYPERLINK "http://www.costituzionalismo.it" www.costituzionalismo.it.  Cfr. A. Terrasi, I respingimenti in mare , cit.; F. De Vittor, Soccorso in mare e rimpatri in Libia: tra diritto del mare e tutela internazionale dei diritti delluomo, in Rivista di diritto internazionale, 2009, p. 800 ss.; B. Nascimbene, Il respingimento degli immigrati e i rapporti tra Italia e Unione europea, settembre 2009, p. 3, reperibile al sito  HYPERLINK "http://www.affarinternazionali.it" www.affarinternazionali.it.; G. Palmisano, Il trattamento , cit.; S. Trevisanut, Immigrazione clandestina via mare , cit..; F. Vassallo Paleologo, Migranti respinti in Libia - Italia e Malta si avvitano nelle pratiche di disumanit, del 7 maggio 2009, e dello stesso autore, Dopo i migranti Maroni respinge lo stato di diritto, del 14 settembre 2009, reperibili al sito www.meltingpot.org; A. Del Guercio Respingimenti di migranti verso la Libia , cit; S. Klepp, A contested Asylum system: the European Union between refugee protection and border control in the Mediterranean Sea, in European Journal of Migration and law, 2010, p. 1 ss.; M. Tondini, Fishers of Men? The Interception of Migrants in the Mediterranean Sea and Their Forced Return to Libya, INEX Paper, Amsterdam and Oslo, October 2010 ( HYPERLINK "http://www.inexproject.eu" www.inexproject.eu); E. Zaniboni, La tutela dei richiedenti asilo tra politiche restrittive e garanzie procedurali, in Europa e Mediterraneo, cit., p. 207 ss., in particolare p. 219 ss.  Cfr. i documenti, reperibili nel sito  HYPERLINK "http://www.unhcr.it" www.unhcr.it, Forte preoccupazione dellUNHCR per il rinvio forzato verso la Libia, del 7 maggio 2009; Stop ai respingimenti in Libia, del 15 maggio 2009; LUNHCR incontra i richiedenti asilo respinti in Libia, del 14 luglio 2009.  Tra gli altri: Immigrati, critiche dell'Onu all'Italia: Porre fine ai respingimenti, del 12 maggio 2009; Onu: i respingimenti violano il diritto internazionale, del 14 giugno 2009; Immigrazione, Pillay: I respingimenti violano i diritti umani, dell11 marzo 2010, apparsi sul sito  HYPERLINK "http://www.ilsole24ore.com" www.ilsole24ore.com.  Cfr. i documenti, apparsi nel sito  HYPERLINK "http://www.coe.int" www.coe.int, Consiglio d'Europa: no ai respingimenti, dell11 maggio 2009; The Commissioner - CommDH(2009)40 10 December 2009. Letter from the Council of Europe Commissioner for Human Rights to Mr. Roberto MARONI, Minister of the Interior of the Republic of Italy, concerning migrants' rights, del 25 agosto 2009.  Report to the Italian Government on the visit to Italy carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 27 to 31 July 2009, CPT/Inf (2010) 14, del 28 aprile 2010.  UN Human Rights Council, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review : Italy, del11 febbraio 2010, A/HRC/WG.6/7/L.3.  UN Human Rights Council, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Libyan Arab Jamahiriya, del 12 novembre A/HRC/WG.6/9/LBY/1.  Cfr. L. Boldrini Ue-Libia: no ad assegni in bianco, del 21 gennaio 2011, reperibile allindirizzo http://boldrini.blogautore.repubblica.it/2011/01/ue-libia-no-ad-assegno-in-bianco/.  Oltre ai rapporti citati alla nota successiva, cfr. sul punto il documento dellInternational Centre for Migration policy Development (ICMPD), A Comprehensive Survey of Migration Flows and Institutional Capabilities in Lybia, del 5 gennaio 2010.  Cfr. tra gli altri, il rapporto di Amnesty International, Stemming the flow. Abuses Against Migrants, Asylum Seekers and Refugees, del settembre 2006, e Lybia of tomorrow. What Hope for Human Rights?, del giugno 2010; di CARIM, Lybia, The migration Scene. Which implications for migrants and refugees?, del giugno 2010; di Human Rights Watch, Scacciati e schiacciati. LItalia e il respingimento di migranti e richiedenti asilo. La Libia e il maltrattamento di migranti e richiedenti asilo, settembre 2009 e World Report 2010 Lybia, 20 gennaio 2010. Cfr. anche FortressEurope, Fuga da Tripoli. Rapporto sulle condizioni dei migranti di transito in Libia, ottobre 2007, reperibile al link http://fortresseurope.blogspot.com. La criticit delle condizioni nei campi di detenzione libici stata persino riconosciuta da Frontex (Frontex-led, EU illegal immigration technical mission to Lybia, 28 may to 5 june 2007, par. 5.3, reperibile al link www.statewatch.org/news/2007/oct/eu-libya-frontex-report.pdf). Cfr. infine le preoccupazioni espresse dalla Commissione europea (European Commission, Report. Technical Mission To Libya On Illegal Immigration. 27 Nov 6 Dec 2004, reperibile al link  HYPERLINK "http://www.statewatch.org/news/2005/may/eu-report-libya-ill-imm.pdf" www.statewatch.org/news/2005/may/eu-report-libya-ill-imm.pdf).  Con leccezione dellUNHCR, al quale stato concesso solo a volte, perch si prendesse in carico le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e fornisse assistenza ai richiedenti asilo detenuti.  A parte leventuale ulteriore rischio in tali Paesi, qualora si tratti non di migranti economici ma di persone in fuga da persecuzioni individuali o situazioni di violenza generalizzata.  Ricorso n. 27765/09.  Cfr. i documenti citati alla nota n. 14. Cfr. anche lintervento quale amicus curiae dinanzi la Corte europea dei diritti delluomo nel caso Hirsi c. Italia, citato alla nota n. 4.  Adottata a Ginevra il 28 luglio 1951 ed entrata in vigore sul piano internazionale il 22 aprile 1954. Ratificata dallItalia con l. 24 luglio 1954, n. 722, ed entrata in vigore sul piano interno il 13 febbraio 1955. LItalia ha provveduto a ratificare altres il Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, entrato in vigore sul piano internazionale il 4 ottobre 1967, con l. 14 febbraio 1970, n. 95; il protocollo, che fa venire meno la riserva temporale e geografica prevista dalla Convenzione, entrato in vigore sul piano interno il 26 gennaio 1972. In dottrina, tra i tanti contributi, cfr. J. Hathaway, The Rights of Refugees under International Law, Cambridge, 2005; P. Benvenuti, La Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, in L. Pineschi (a cura di), La tutela internazionale dei diritti umani. Norme, garanzie, prassi, 2006, p. 153 ss.; G. Goodwin-Gill, J. McAdam, The Refugee in International Law, Oxford, 2007.  Art. 1 lett. A.  Oltre allart. 19 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, vedasi anche il Patto sui diritti civili e politici e la Convenzione contro la tortura, entrambi elaborati in seno alle Nazioni Unite. Sul principio di non refoulement previsto in questi ultimi due trattati - con particolare riferimento alle ipotesi di respingimento in mare - cfr. A. Del Guercio Respingimenti di migranti verso la Libia.., cit. e riferimenti dottrinali ivi previsti.  CFr., tra gli altri, J. Allain, The Jus Cogens Nature of Non-Refoulement, in International Journal of Refugee Law,2001, pp. 533 e ss.; E. Lauterpacht - D. Bethlehem, The Scope and the content f the principle of nonrefoulement,in E. Feller E.- V. Turk F. Nicholson (eds.) Refugee protection in International Law. UNHCRs Global Consultations on International Protection, Cambridge, 2001, p. 87 ss.  Come affermato nel documento dellUNHCR, Parere consultivo sullapplicazione extraterritoriale degli obblighi di non-refoulement derivanti dalla Convenzione relative allo status dei rifugiati del 1951 e del suo Protocollo del 1967, Ginevra, 26 gennaio 2007, par. 7. In tal senso si pronunciano E. Lauterpacht, D. Bethlehem, The Scope, cit., p. 113; G. Noll, Seeking Asylum at Embassies: A Right to Entry under International Law?, in IJRL, 2005, p. 548; G.S. Goodwin-Gill, J. McAdam, The Refuge, cit., p. 233.  Per le argomentazioni a sostegno di questa tesi cfr. i parr. 25 ss. del citato Parere.  A tal fine cita, tra gli altri, Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, ICJ Gen. List No. 131, 9 July 1994; Case Concerning Armed Activities in the Territory of the Congo (DRC v. Uganda) (2005) ICJ Gen. List No. 166, 19 December 2005; Human Rights Committee General Comment No. 31 [80] Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant: 25/05/2004, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13. Per ulteriori riferimenti cfr. UNHCR, Advisory Option on the Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 26 January 2007, Part II (B)  Cr. il Comitato esecutivo dellUNHCR, ad esempio nella Conclusione n. 6 (XXVIII) Non-refoulement (1977), e in dottrina, tra gli altri, E. Lauterpacht, D. Bethlehem, The Scope, cit., pp. 126-127; G.S. Goodwin-Gill, J. McAdam, The Refugee ,cit., p. 232.  Cfr. Background Note on the Protection of Asylum-Seekers and Refugees Rescued at Sea, 18 marzo 2002, parr. 18-20.  Cfr. E. Zaniboni, La tutela dei richiedenti asilo , p. 226. Sullimportanza delle garanzie procedurali in genere ci si permette di rinviare a A. Liguori, Le garanzie procedurali avverso lespulsione degli immigrati in Europa, Napoli, 2008, in particolare p. XIII ss.  Nel Paper (parr. 55 ss.), lUNHCR ammette in realt ad alcune condizioni lesame in un Paese terzo, diverso da quello che ha effettuato lintercettazione, a condizione per che si tratti di uno Stato che abbia ratificato la Convenzione di Ginevra: tale, abbiamo visto, non il caso della Libia.  Cfr. A. Del Guercio Respingimenti , p. 73 ss., la quale cita P. Weis, Legal Aspects of the Convention of 28 July 1951 relating to the status of Refugee, in BYBIL, 1953, p. 482; E. Lauterpacht, D. Bethlehem, The Scope, cit., p. 113; G. Noll, Seeking Asylum at Embassies: A Right to Entry under International Law?, in IJRL, 2005, p. 548.  Cfr. dottrina citata alla nota n.13.  Cfr. nota n. 16.  IL CPT ha esaminato in particolare sette respingimenti - avvenuti tra il 6 maggio e il 31 luglio 2009 che hanno riguardato alcune centinaia di persone - evidenziando innanzitutto in alcune ipotesi un uso sproporzionato della forza da parte della polizia libica al momento dello sbarco in Libia (par. 18) e del personale italiano durante il trasbordo dei migranti sullimbarcazione libica (par. 22).  Come noto, nellinterpretazione offerta dalla Corte dei diritti delluomo a partire dalla famosa sentenza Soering c. Regno Unito, del 7 luglio 1989 , tale norma non solo vieta agli Stati membri di commettere atti di tortura, ma anche di allontanare persone sottoposte alla propria giurisdizione verso Paesi dove corrano un tale rischio (direttamente o indirettamente).  IL CPT cita tra le altre la decisione di inammissibilit nel caso Bankovi a. c. Belgio ed altri 16 Stati contraenti a. del 19 dicembre 2001 67, 69, 73; e le sentenze Drozd and Janousek v. France and Spain, del 26 giugno 1992, 91, e Loizidou v. Turkey, preliminary objections, del 23 Marzo 1995, 62.  Cfr. Bankovic e, ricorso n. 52207/99, decisione di irricevibilit del 19 dicembre 2001 73.  Il punto non esaminato esplicitamente dal CPT, che pur menziona il caso Xhavara c. Italia e Albania.  Corte CEDU, Xhavara e altri cinque c. Italia e Albania, ricorso n. 39473/98, decisione di irricevibilit dell11 gennaio 2001.  Nel caso di specie, lItalia aveva stipulato con lAlbania un accordo che le consentiva di intercettare in alto mare le imbarcazioni albanesi che trasportavano migranti. Cfr. sul punto T. Scovazzi, Le norme di diritto internazionale sullimmigrazione illegale via mare con particolare riferimento ai rapporti tra Italia e Albania, in La crisi albanese del 1997, A. De Guttry, F. Pagani (a cura di), Milano, 1999, p. 255.  Cfr. per dottrina citata nella nota n. 1.  Sentenza del 29 marzo 2010.  Par. 67.  Quandanche, aggiungiamo noi, uneventuale procedura a bordo per identificare le persone intercettate e consentire loro di presentare una richiesta dasilo possa essere considerata compatibile con il diritto internazionale: cfr. in proposito le osservazioni dellUNHCR nel Paper su Marittime interception, cit., par. 55 ss.  Sugli obblighi di soccorso in mare cfr., tra gli altri, T. Scovazzi, La tutela della vita umana in mare, con particolare riferimento agli immigrati clandestini diretti verso lItalia, in Rivista di diritto internazionale, n.1/2005, p. 106 ss., 2005; S. Trevisanut, The Principle of Non-Refoulement at Sea and the Effectiveness of Asylum Protection, in Max Pl. YUNL, vol. 12/2008, p. 205 ss.; id., Immigrazione clandestina via mare e cooperazione tra Italia e Libia , cit.; R. Barnes, The International Law of the Sea and Migration Control, in B. Ryan, V. Mitsilegas (eds.), Extraterritorial Immigration , cit., p. 103 ss.  Par. 29.  Par 34.  Il corsivo nostro. Cfr. HYPERLINK "http://www.interno.it/mininterno/site/it/sezioni/sala_stampa/comunicati/2009/index.html?pageIndex=4&year=2009&month=05" http://www.interno.it/mininterno/site/it/sezioni/sala_stampa/comunicati/2009/index.html?pageIndex=4&year=2009&month=05. In senso analogo anche la posizione degli avvocati dei ricorrenti nel caso Hirsi, che considerano strumentale la posizione del governo. In effetti, qualficare i respingimenti come operazioni di soccorso non irrilevante sotto il profilo delle garanzie applicabili. Come stato osservato, solo qualificandoli quali operazioni di controllo alla frontiera then the possible full application of international, European and domestic migration to military vessels on the high seas arises: cfr. M. Tondini, Fishers of Men? The Interception of Migrants ..., cit., p. 23.  Cfr. N. Ricciuti, Il Comitato europeo verso la tortura e la prassi italiana dei respingimenti verso la Libia, in Diritti umani e Diritto internazionale, n. 3/2010, p. 673 ss.  Tali persone, grazie alle pressioni della comunit internazionale, sono state poi liberate e non rinviate in Eritrea, anche se il loro status giuridico resta molto incerto. Cfr. al riguardo le notizie apparse sui siti  HYPERLINK "http://fortresseurope.blogspot.org" http://fortresseurope.blogspot.org e  HYPERLINK "http://www.meltingpot.org" www.meltingpot.org. Anche in questa occasione intervenuto il Commissario per i Diritti Umani Thomas Hammarberg, con due lettere indirizzate rispettivamente ai Ministri degli Affari Esteri e degli Interni, nelle quali, alla luce della responsabilit del governo italiano, ha sollecitato la sua cooperazione per la ricerca di una soluzione in grado di scongiurarne lespulsione nel paese di origine: CommDH(2010)23e CommDH(2010)24 del 6 luglio 2010.  Sulla questione della giurisdizione si rinvia a quanto detto supra.  Per invocare lart 3 CEDU non necessario dimostrare un timore individuale di persecuzione o della minaccia alla vita e alla libert a motivo della razza, della religione, della cittadinanza, della appartenenza ad un gruppo sociale o delle opinioni politiche (elenco tassativo previsto dallart. 33 per ottenere lo status di rifugiato). Inoltre, nessuna limitazione al principio del non-refoulement consentita, in virt del valore fondamentale del divieto di tortura da cui ricavato, a differenza di quanto disposto agli artt. 1F e 33.2 della Convenzione di Ginevra.  Cfr., tra le tante, la sentenza Saadi c. Italia, del 28 febbraio 2008.  Cfr. i rapporti citati nella nota n. 22.  Si veda a titolo desempio le sentenze Dougoz c. Grecia, del 6 marzo 2001; Kalashnikov c. Russia, del 15 luglio 2002; Kaya c. Grecia, del 27 luglio 2006.  Cfr. nota n. 3.  Cfr. parr. 36-39 delle osservazioni presentate dal governo italiano.  Cfr. M. De Salvia, La Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Napoli, 2001, III ed. p. 68 e giurisprudenza ivi citata.  Cfr. sul punto gi la sentenza Gebremedhin c. Francia del 26 aprile 2007. Sullimportanza delleffetto sospensivo di un ricorso avverso lespulsione, qualora sia invocato lart. 3, ci si permette di rinviare a A. Liguori, Obblighi internazionali e comunitari in materia di garanzie procedurali avverso lespulsione dei migranti in Europa, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 3/2009, p. 39 ss.  Che non richiama esplicitamente lart. 5 Cedu ma la sentenza Medvedyev e a. c. Francia, cit., nella quale la violazione di questo articolo stata riscontrata in relazione allarresto dellequipaggio della nave intercettata da parte dei militari francesi.  Ex art. 30 CEDU.  stato questo il motivo centrale della cancellazione dal ruolo del ricorso Hussun c. Italia. Tuttavia, come gi osservato in relazione a tale caso (cfr. A. Liguori, Il caso Hussun, cit., p. 450), anche in Hirsi ci sembra che in ogni caso sussistano le condizioni perch la Corte si avvalga eventualmente della facolt, attribuita dallultima parte dellart. 37 par. 1 cedu: tale disposizione prevede infatti che, anche nellipotesi in cui una cancellazione dal ruolo risulti giustificata, Tuttavia la Corte prosegue lesame del ricorso qualora il rispetto dei diritti delluomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo impone.  Come noto, i diritti garantiti dalla Cedu sono parte dei principi fondamentali che lUnione europea deve rispettare: cfr. art. 6 TUE.  Cfr. riferimenti in M. Tondini, Fishers of Men? The Interception of Migrants ..., cit. p. 16 ss.  Sul ruolo di Frontex e sui possibili sviluppi di tale Agenzia, nonch sui complessi profili relativi al rispetto dei diritti umani si rinvia al contributo di E. De Capitani, L. Bargiotti, A Chronicle of a European Freedom Security and Justice Space, ottobre 2010, p. 21 e ss., su www.europeanrights.eu; cfr. anche A. Baldaccini, Extraterritorial Borders Control in the EU: the Role of Frontex in Operations at Sea, in B. Ryan, V. Mitsilegas (eds.), Extraterritorial Immigration , cit, p. 229 e ss., nonch lo Studio del PE Setting up a common european asylum system , cit., p. 367 ss. La Commissione ha presentato una proposta di modifica [COM (2010) 61 final] del regolamento Frontex (il 26 gennaio 2011 il Comitato LIBE del PE ha discusso alcuni emendamenti in relazione a tale proposta, nel senso soprattutto di non limitarsi a prevedere un generico riferimento ai diritti umani, ma di predisporre un organo indipendente di monitoraggio: cfr. newsletter ECRE del 28.1.2011, disponibile allindirizzo  HYPERLINK "http://www.ecre.org/resources/ECRE_weekly_bulletin" http://www.ecre.org/resources/ECRE_weekly_bulletin). Si segnala inoltre che il 26 aprile 2010 stata adottata la decisione 2010/252/UE, che integra il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata di Frontex. Su tale decisione (che tra laltro stata impugnata dal PE dinanzi alla Corte di giustizia) cfr. A. Del Guercio, Controllo delle frontiere marittime nel rispetto dei diritti umani. Prime osservazioni sulla decisione che integra il Codice delle frontiere Schengen, in Diritti umani e Diritto internazionale n. 1/2011, in corso di pubblicazione.  In dottrina c stato chi lo ha definito rather schizophrenic: cfr. M. Tondini, Fishers of Men? The Interception of Migrants , cit., p. 15.  Questi aveva chiesto un parere alla Commissione sulla conformit dei suddetti respingimenti con il diritto dellUnione europea.  Ha invece escluso che potesse applicarsi la direttiva procedure (2005/85/CE). Sulla questione dellapplicabilit del diritto Ue ai respingimenti in alto mare cfr. in dottrina B. Nascimbene, Il respingimento degli immigrati e i rapporti tra Italia e Unione Europea, Istituto Affari Internazionali, Senato, 2009 reperibile su  HYPERLINK "http://www.iai.it/pdf/DocIAI/IAI0922.pdf" http://www.iai.it/pdf/DocIAI/IAI0922.pdf; M. den Heijer, Europe beyond its Borders: Refugee and Human Rights Protection in Extraterritorial Immigration Control, n B. Ryan, V. Mitsilegas (eds.), Extraterritorial Immigration, cit., in particolare p. 177-179, nonch lo studio del PE Setting up a common European asylum system, cit.,p. 341 ss. Ritiene applicabile il Codice Frontiere Schengen anche il CPT nel Rapporto esaminato supra: cfr. par. 30.  Il direttore generale della DG Interni della Commissione europea ha dichiarato che la stessa si esprimer al riguardo solo dopo aver avuto modo di conoscere lopinione della giustizia italiana e della Corte di Strasburgo (notizia del 14 luglio 2010 tratta dal sito  HYPERLINK "http://www.migrantsatsea.int" www.migrantsatsea.wordpress.com). Sul procedimento pendente dinanzi alla Procura di Siracusa cfr. il comunicato del 2 febbraio 2011 apparso su  HYPERLINK "http://fortresseurope.blogspot.org" http://fortresseurope.blogspot.org.  Salvo sospenderlo successivamente ai recentissimi eventi che hanno riguardato tale Paese nel mese di febbraio 2011: cfr. la dichiarazione dellAlto rappresentante dellUnione europea Catherine Ashton del 22 febbraio 2011 (notizia reperibile sul sito  HYPERLINK "http://www.migrantsatsea.wordpress.com" www.migrantsatsea.wordpress.com).  Cfr. doc.  HYPERLINK "http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2010/2268" 2010/2268(INI). Come osserva N. Frenzen, in un post del 26 gennaio 2011 pubblicato sul sito  HYPERLINK "http://www.migrantsatsea.wordpress.com" www.migrantsatsea.wordpress.com , si tratta tuttavia di una slightly watered down  HYPERLINK "http://posta.unior.it/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT%2BTA%2BP7-TA-2011-0020%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0//EN%26language=EN" \t "_blank" recommendation se si confronta con il progetto iniziale redatto dalla parlamentare Ana Gomes nel mese di novembre 2010, che in maniera pi radicale invocava la cessazione delle negoziazioni con la Libia.  Sui poteri del Parlamento europeo, dopo il Trattato di Lisbona, in materia di conclusione di accordi internazionali cfr. art. 218 TFUE.  Tale accordo dovrebbe coprire le relazioni politiche, limmigrazione e lenergia.     *Uded e f h i k > ?  \ ] 6 7  !vjUUjjjUUjjU)jhghXB0JCJOJQJUaJhXBCJOJQJaJhb_hXB5CJOJQJaJhghXBCJOJQJaJh/<CJOJQJaJhgh/<CJOJQJaJhgh/<:CJOJQJaJh.->*CJOJQJaJh.-5CJOJQJ\aJh.-5>*CJOJQJ\aJh.-CJaJh.-CJaJmHsH!*UVWdef g h ]) !z$e%F'.)/ dG$H$gdXB dG$H$gdXBdgdXB d^gd/<d^ $d^a$$a$+!Zst8\]A^_a[\]zk_kPhk0hXBCJOJQJaJhoCJOJQJaJhSphXBCJOJQJaJ)jhS&FhXB0JCJOJQJUaJ#jhXB0JCJOJQJUaJhS&FhXB6CJOJQJaJhS&FhXBCJOJQJaJhXBCJOJQJaJ)jhghXB0JCJOJQJUaJhghXB6CJOJQJaJhghXBCJOJQJaJWqrst $45WXcdYZ:>CD]  jk޾ϩϘϩϩϩϩϩϩϩφφϩ#jhXB0JCJOJQJUaJ hghXBCJNHOJQJaJ)jhghXB0JCJOJQJUaJ hhXB0JCJOJQJaJhghXBCJOJQJaJhXBCJOJQJaJ)jhk0hXB0JCJOJQJUaJ.KL6X& ' !!!!Ĵ֖ց֖o_hghXB6CJOJQJaJ#jhXB0JCJOJQJUaJ)jhghXB0JCJOJQJUaJ hghXBCJNHOJQJaJhXBCJOJQJ]aJhghXBCJOJQJ]aJ"hghXB6CJOJQJ]aJhghXBCJOJQJaJhXBCJOJQJaJhSphXBCJOJQJaJ!!!!!!!! "!"R"S"w$x$$$%%b%c%e%f%%%&&&&'%'C'D''ڼڀڀڀڀp[(jhghXBCJH*OJQJUaJhk0hXB6CJOJQJaJ)jhghXB0JCJOJQJUaJ,jhghXB0JCJOJQJU\aJhghXBCJOJQJ\aJ"hghXB5CJOJQJ\aJhXBCJOJQJaJhghXBCJOJQJaJ,jhghXB0J6CJOJQJUaJ 'd(t(u(v((())z){)}))o******++ϳϳϞϋ{Z{>6hghXB6CJOJPJQJ\aJmH nHsH tH@jhghXB0JCJOJPJQJU\aJmH nHsH tHhXBCJOJQJaJmH sH $hghXBCJOJQJaJmH sH )jhghXB0JCJOJQJUaJhghXB6CJOJQJaJhXBCJOJQJaJhghXBCJOJQJaJhghXBCJOJQJ]aJ"hghXB6CJOJQJ]aJ+J,,..?.@.N.[.\.`......./////00&00011纫n^II)jhghXB0JCJOJQJUaJhghXB6CJOJQJaJ"hghXB6CJOJQJ]aJhRy{hXB6CJOJQJaJhRy{hXBCJOJQJaJhXBCJOJQJaJhghXBCJOJQJaJ$hghXBCJOJQJaJmH sH 3hghXBCJOJPJQJ\aJmH nHsH tH0hghXBCJOJPJQJaJmH nHsH tH111b1 2 22,22u4v4x444o5p5*6+6,6-6W6񺠇l\P;P)jhghXB0JCJOJQJUaJhXBCJOJQJaJhghXB6CJOJQJaJ5jhghXB0JCJOJPJQJUaJnHtH0hghXBCJOJPJQJaJmH nHsH tH3hghXB6CJOJPJQJaJmH nHsH tH$hghXBCJOJQJaJmH sH (hghXBCJOJPJQJaJnHtHhk0hXBCJOJQJaJhghXBCJOJQJaJ)/ 2-66;<=?DlHIPHVg]^`afhj dG$gdXBdG$H$^gdXBdG$H$^gdXBd-D1$7$M gdXB dG$H$gdXB dG$H$gdXBW6l6666697:7h7i7 8&8>8A8T8U8c8l88899/90999%:&:w:x:::;";<<)<><?<<<<<d====߸xxߨhXBCJOJQJaJhXBCJOJQJ\aJ,jhghXB0JCJOJQJU\aJhghXBCJOJQJ\aJ"hghXB5CJOJQJ\aJ)jhghXB0JCJOJQJUaJhghXBCJOJQJaJ"hghXB6CJOJQJ]aJ.=l>m>>>>>>>>>?+?,???????@@@@@Aͻͻͦ||ͦp`Iͻ,jhghXB0J6CJOJQJUaJhghXB6CJOJQJaJhXBCJOJQJaJ$hghXBCJOJQJaJmH sH -hghXBB*CJOJQJaJmH phsH )jhghXB0JCJOJQJUaJ"hghXB6CJOJQJ]aJhghXBCJOJQJaJhXBB*CJOJQJaJph%hghXBB*CJOJQJaJphAAVA]A*C+C`CaCbCDDDD)EBECEF FGGHHgHhHiHHHIIIIIJJJJJJJ KK}KK๭ι୹{lhG}hXBCJOJQJaJhjhXB6CJOJQJaJhghXB6CJOJQJaJ#jhXB0JCJOJQJUaJhXBCJOJQJaJ)jhghXB0JCJOJQJUaJ"hghXB6CJOJQJ]aJhghXBCJOJQJaJ hghXBCJNHOJQJaJ*KKK(M)M9M:MM@NOOPPPP=R>RuSvSSSSSSSSSSTTTTXU`UUGV^VW)Wye'h-hXBCJOJQJ\aJmH sH hghXBCJOJQJ\aJ#jhXB0JCJOJQJUaJ%hghXBB*CJOJQJaJphhghXB6CJOJQJaJ)jhghXB0JCJOJQJUaJhXBCJOJQJaJ"hghXB6CJOJQJ]aJhghXBCJOJQJaJ&)W6W8WXXYYY!Z>ZZZZZZZ[[;[@[M[n\c]d]]ǸvvvvvcN)jhghXB0JCJOJQJUaJ$hghXBCJOJQJaJmH sH hXBCJOJQJaJ,jhghXB0J6CJOJQJUaJhghXB6CJOJQJaJhghXBCJOJQJaJhvhXBCJOJQJaJ$h-hXBCJOJQJaJmH sH 'h-hXBCJOJQJ\aJmH sH !hXBCJOJQJ\aJmH sH ]]____````````KaLabbcc`cacGdHdddee!e4e6eKeLeMeVeXeeeeeeff3f4f˿~qhXB6CJOJQJaJhghXBCJOJQJ]aJhghXB6CJOJQJaJ hghXBCJNHOJQJaJ *hghXBCJOJQJaJhXBCJOJQJaJ)jhghXB0JCJOJQJUaJhghXBCJOJQJaJh-hXB6CJOJQJaJ,4fnOnPnUnVndnrnnnnnoohppqqqrsss"hghXB6CJOJQJ]aJhghXB6CJOJQJaJ hghXBCJNHOJQJaJ)jhghXB0JCJOJQJUaJhXBCJOJQJaJhghXBCJOJQJaJ;j>osvixc͔/BIJAdgdXB  bdgdXB d7$8$H$gdXB dG$gdXBdgdXBssftgttttuvv(vCvvvv w wwww+w,w.w3w=w>wFwJwwwwwfxgxxyyy=y?ynyoyyyzz z!zIzJzzzz{(hghXBCJOJPJQJaJnHtHh7hXB5CJOJQJaJhXBCJOJQJaJ)jhghXB0JCJOJQJUaJhghXBCJOJQJaJhhXB6CJOJQJaJ5{{O{P{{{| }}}}}}~~~*~`~~~~~rsپپ٨{l{Q{l<)jho_hXB0JCJOJQJUaJ5jho_hXB0JCJOJPJQJUaJnHtHho_hXBCJOJQJaJ(ho_hXBCJOJPJQJaJnHtH/jhXB0JCJOJPJQJUaJnHtH+hghXB6CJOJPJQJaJnHtH5jhghXB0JCJOJPJQJUaJnHtH(hghXBCJOJPJQJaJnHtH"hXBCJOJPJQJaJnHtHsքۄ'XY kpzocoUoUoUoUocoIohLhXB6OJQJhLhXB6OJQJ]hLhXB:OJQJhLhXBOJQJ!jhLhXB0JOJQJU$hLhXBCJOJQJaJnHtH'hLhXBCJOJQJ\aJnHtHhLhXBCJOJQJaJhghXBCJOJQJaJhvCJOJQJaJ)jho_hXB0JCJOJQJUaJho_hXBCJOJQJaJp~KUWˆLj:BUdw׉؉!z{ޏߏ痈wgwwhLhXB:CJOJQJaJ hLhXBCJNHOJQJaJhLhXBCJOJQJaJ)jhLhXB0JCJOJQJUaJ!jhLhXB0JOJQJUhXB hSphXBhSphXBOJQJhXBOJQJhLhXB:OJQJhLhXBOJQJhLhXB6OJQJ](ߏz~DEosZdfޒ+57 /||l|Z|"hLhXB6OJQJ]mH sH hjhXB6OJQJmH sH hLhXBOJQJmH sH !jhLhXB0JOJQJU"hLhXB6CJOJQJ]aJhLhXB6CJOJQJaJ#hLhXB0J5CJOJQJaJ hLhXBCJNHOJQJaJhLhXB:CJOJQJaJhLhXBCJOJQJaJ|}͔ΔacdĜŜJNOʝ˝!"ķīďĀĀmīīĀĀmbZhXBOJQJh`hXBOJQJ$hLhXB0J>*B*OJQJphjhLhXBOJQJUhLhXB6@OJQJhLhXB6NHOJQJhLhXB6OJQJhLhXB@OJQJhLhXBOJQJ!jhLhXB0JOJQJUhLhXBOJQJmH sH  hLhXBNHOJQJmH sH #jrɢ;@DO]ȣɣˣ̣٣OPڤޥ ,aoֹ֑֫֫֟֟֫֫օxֹֹֹ֫ihLhXBOJQJmH sH hLhXBNHOJQJhLhXBOJQJ]hLhXB0J5OJQJhLhXB:OJQJhLhXB6OJQJ]hLhXB6OJQJ!jhLhXB0JOJQJUhLhXBOJQJhXBOJPJQJnHtH hLhXBOJPJQJnHtH(osu¦զަ ܧݧ/0}Ĩξ೫{m{{aShLhXB6OJQJ]hLhXB:OJQJhLhXB6NHOJQJhLhXB6OJQJ$hLhXB0J#>*B*OJQJph!jhLhXB0JOJQJUhXBOJQJhLhXBOJQJhLhXBOJQJ]mH sH "hLhXB6OJQJ]mH sH hLhXBOJQJmH sH hLhXB:OJQJmH sH ĨŨ !?ENPީJu彮weewSwe#hLhXB:CJNHOJQJaJ"hLhXB6CJOJQJ]aJhLhXB:CJOJQJaJhLhXB6CJOJQJaJ,hLhXB0J#>*B*CJOJQJaJphhLhXBCJOJQJaJ)jhLhXB0JCJOJQJUaJ$hLhXB0J>*B*OJQJphhLhXBOJQJjhLhXBOJQJUuvǪЪҪ"(:</=opxz)46F̭ݶݤݶݤݶݤݤݒݒݤݤk݂,hLhXB0J#>*B*CJOJQJaJphhLhXB6CJOJQJaJ#hLhXB0J5CJOJQJaJ"hLhXB6CJOJQJ]aJhLhXB:CJOJQJaJ,hLhXB0J>*B*CJOJQJaJphhLhXBCJOJQJaJ%jhLhXBCJOJQJUaJ"̭ͭhmخٮ Ncuvٲ٠٠ُuubuVVHVhLhXB6NHOJQJhLhXB6OJQJ$hLhXB0J>*B*OJQJphjhLhXBOJQJUhLhXBOJQJ!jhLhXB0JOJQJU"hLhXB6CJOJQJ]aJhLhXB:CJOJQJaJ,hLhXB0J>*B*CJOJQJaJphhLhXBCJOJQJaJ-jhLhXBCJOJQJUaJmH sH ͯ:P۰+,?@BCghձޱ߱ IJŲƲ-绨绨ۚۊ{i{{i"hLhXB6OJQJ]mH sH hLhXBOJQJmH sH hLhXB6OJQJmH sH hLhXB6NHOJQJ$hLhXB0J>*B*OJQJphjhLhXBOJQJU!jhLhXB0JOJQJUhLhXB6OJQJhLhXBOJQJhLhXB6OJQJ]&-.ӳ@ABF\ִ״ݴ p¶ն !˺˫˺˫˺rfffVhLhXBOJQJ]mH sH hLhXB6OJQJhLhXB0J5OJQJhLhXBOJQJhLhXB6OJQJmH sH hLhXB6OJQJmH sH hLhXBOJQJmH sH !jhLhXB0JOJQJUhLhXBOJQJmH sH "hLhXB6OJQJ]mH sH &hLhXB6NHOJQJ]mH sH AִĻQh;:\] _*> dgdXBm$ d7$8$H$gdXBdgdXB%dgdXB!24Ol߷s˸ùĹѹvwκֺ012;;Ͱzkz\k\jhd./hXBOJQJUhvhXBOJQJmH sH "hvhXB6OJQJ]mH sH hLhXB@OJQJhLhXB6OJQJhLhXBOJQJhLhXB6OJQJ]hLhXBOJQJmH sH "hLhXB6OJQJ]mH sH hLhXBOJQJmH sH "hLhXB6OJQJ]mH sH »ûĻŻQRhi v$Pg˺˩~~~~nhLhXB6OJQJmH sH hLhXB:OJQJhLhXB6OJQJhXBOJQJhLhXBOJQJ!jhLhXB0JOJQJU hvhXB@OJQJmH sH hvhXBOJQJmH sH jhd./hXBOJQJU,hvhXB0J>*B*OJQJmH phsH %gy9:@HOn[E+hLhXB0J5CJOJQJaJmH sH $hLhXBCJOJQJaJmH sH )jhLhXB0JCJOJQJUaJhLhXB0J56OJQJhLhXB0J5OJQJhXBOJQJhLhXB6OJQJhLhXBOJQJ!jhLhXB0JOJQJUhLhXB6OJQJmH sH hLhXB:OJQJmH sH hLhXBOJQJmH sH 2PR :;<f#Gc碑xiYiIhLhXB6OJQJmH sH hLhXB:OJQJmH sH hLhXBOJQJmH sH hLhXB6OJQJ]hLhXBOJQJ!jhLhXB0JOJQJU$hLhXBCJOJQJaJmH sH +hLhXB0J5CJOJQJaJmH sH 6hLhXB6CJOJPJQJ]aJmH nHsH tH0hLhXBCJOJPJQJaJmH nHsH tH *:;y#IK<௤|`G`G`G`0hLhXBCJOJPJQJaJmH nHsH tH6hLhXB6CJOJPJQJ]aJmH nHsH tH$hLhXBCJOJQJaJmH sH )jhLhXB0JCJOJQJUaJhLhXBOJQJ!jhLhXB0JOJQJUhLhXB6OJQJmH sH hLhXB:OJQJmH sH hLhXBOJQJmH sH hLhXBOJQJ]mH sH <\]#49@ANRT]^d cmo ˿˳˿˿˳֊z˿˙l˳֊hLhXB0J5OJQJhLhXB6OJQJmH sH hLhXBOJQJmH sH hLhXB6OJQJ]hLhXBOJQJ]hLhXB6OJQJhLhXB:OJQJhLhXBOJQJ!jhLhXB0JOJQJU0hLhXBCJOJPJQJaJmH nHsH tH$ <LSUFKO^_`*+ɺɚɚɚɚɚ~v~~v~~a)jhLhXB0JCJOJQJUaJhXBOJQJhLhXBOJQJ!jhLhXB0JOJQJUhLhXBOJQJ]mH sH hLhXB:OJQJmH sH hLhXBOJQJmH sH hLhXB6OJQJmH sH &hLhXB0J56OJQJmH sH #hLhXB0J5OJQJmH sH  +>@M_`s67!"wx񳨚tgghLhXBNHOJQJhLhXB0J5OJQJhLhXBOJQJ]hLhXB6OJQJhLhXB6OJQJ]hLhXBOJQJ!jhLhXB0JOJQJU(hLhXBCJOJPJQJaJnHtH.hLhXB6CJOJPJQJ]aJnHtHhLhXBCJOJQJaJ&6!eE\(dgdXB dgdXBm$dgdXB^_lq:PSXef"EZ\bcq@ڋ}r}hvhXBOJQJhvhXB6OJQJ]hLhXBOJQJ]hLhXB0J5OJQJhLhXB6OJQJhXBOJQJ!jhLhXB0JOJQJUhLhXB6NHOJQJ]hLhXB6OJQJ]hLhXBOJQJhLhXB:OJQJ,@BKM ͿۯۣxcThLhXBCJOJQJaJ)jhLhXB0JCJOJQJUaJhLhXBB*OJQJphhLhXBOJQJ!jhLhXB0JOJQJUhvhXB6OJQJhvhXB6NHOJQJ]hLhXB0J5OJQJhvhXB0J5OJQJhvhXB6OJQJ]hvhXB:OJQJhvhXBOJQJ  UZ<EFLWYի՗|՗jYN@NhLhXB0J5OJQJhLhXBOJQJ!jhLhXB0JOJQJU"hLhXB6CJOJQJ]aJ4hLhXB0J#>*B*CJOJQJaJmH phsH 'hLhXB6CJOJQJaJmH sH hLhXBCJOJQJaJ4hLhXB0J>*B*CJOJQJaJmH phsH $hLhXBCJOJQJaJmH sH -jhLhXBCJOJQJUaJmH sH Y12&'*+RSefU[\] 6G[p軨軨hXBOJQJhLhXB6OJQJ]#hLhXB0J 5CJOJQJaJ$hLhXB0J>*B*OJQJphjhLhXBOJQJUhLhXBNHOJQJ!jhLhXB0JOJQJUhLhXBOJQJhLhXB6OJQJ0'T^`Rp()vpq ʿۡۏۡۡʿʿʿuh\hLhXB:OJQJhLhXBNHOJQJhLhXB0J5OJQJhLhXB6OJQJ#hLhXB0J5CJOJQJaJhLhXB6CJOJQJaJhLhXB6OJQJ]hLhXBOJQJ!jhLhXB0JOJQJUhLhXBCJOJQJaJ)jhLhXB0JCJOJQJUaJ$ 89NXZij;Wȱȡȏj[K9#hLhXB0J5CJOJQJaJhLhXB6CJOJQJaJhLhXBCJOJQJaJ)jhLhXB0JCJOJQJUaJhLhXBOJQJ]mH sH "hLhXB6OJQJ]mH sH hLhXB6OJQJmH sH ,hLhXB0J#>*B*OJQJmH phsH hLhXBOJQJmH sH !jhLhXB0JOJQJUhLhXBOJQJhLhXBNHOJQJ(8`s'lll$a$d$d7$8$H$a$gdXB"T`TgdXBdgdXBWY:?BU^z~ueePeP(jhLhXB6CJOJQJUaJhLhXB6CJOJQJaJ"hLhXB6CJOJQJ]aJhLhXBCJOJQJ]aJhLhXB:CJOJQJaJhLhXBCJOJQJaJ#hLhXB0J5CJOJQJaJ'hLhXB6@CJNHOJQJaJ hLhXB@CJOJQJaJ#hLhXB6@CJOJQJaJhvx 8_`a°£‘‚‚‚qfSfG9fGhLhXB6OJQJ]hLhXB6OJQJ$hLhXB0J#>*B*OJQJphhLhXBOJQJ!jhLhXB0JOJQJUhLhXBCJOJQJaJ#hLhXB0J5CJOJQJaJhXB6CJOJQJaJ#hLhXB6CJNHOJQJaJhLhXB6CJOJQJaJ(jhLhXB6CJOJQJUaJ/hLhXB0J6>*B*CJOJQJaJphrst$13|*, =ykcchXBOJQJhLhXB6OJQJ]hLhXB:OJQJ$hLhXB0J>*B*OJQJph#jhLhXBOJQJUjhLhXBOJQJUhLhXB6OJQJhLhXB0J5OJQJ hLhXBOJPJQJnHtH!jhLhXB0JOJQJUhLhXBOJQJ$ {|GHMQsdN;%jh qhXBCJOJQJUaJ+h qhXBCJOJPJQJ\aJnHtHh qhXBCJOJQJaJ(h qhXBCJOJPJQJaJnHtH"h qCJOJPJQJaJnHtH(hjhXBCJOJPJQJaJnHtHhjhXBCJOJQJaJ)jhjhXB0JCJOJQJUaJ$hjhXB0J>*B*OJQJphjhjhXBOJQJUhjhXBOJQJ#$&'(34&'FG{|DESTޱ񠕆sessaYjhDUhDhLhXB0J5OJQJ$hLhXB0J>*B*OJQJphjhLhXBOJQJUhLhXBOJQJ!jhLhXB0JOJQJU+h qhXBCJOJPJQJ\aJnHtH,h qhXB0J>*B*CJOJQJaJph%jh qhXBCJOJQJUaJh qhXBCJOJQJaJ"llllllllll lhghXBCJOJQJaJh.-CJOJQJaJhomHnHuh.-jh.-UUjhDUhD PAGE \* MERGEFORMAT 3 ll l d7$8$H$gdXB,1h. A!n"n#$n% 1DyK )http://www.iai.it/pdf/DocIAI/IAI0922.pdfyK jhttp://www.iai.it/pdf/DocIAI/IAI0922.pdfyX;H,]ą'cj, 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHf`f Normale$Td`Ta$(CJOJPJQJ_HaJmHnHsHtH>> Titolo 1$$@&a$5\nn Titolo 2$$$d<@&`a$ 56CJOJQJ\]^JaJ@@ Titolo 3$h@&^h5\LA`L Car. predefinito paragrafo\i\ 0Tabella normale :V 44 la 4k 4 0 Nessun elenco ZZ Titolo 1 Carattere5OJPJQJ\^JnHtHhh Titolo 2 Carattere,56CJOJPJQJ\]^JaJnHtHZZ Titolo 3 Carattere5OJPJQJ\^JnHtHH@"H Paragrafo elenco ^m$@2 Testo nota a pi di pagina,testo pi di pagina,Footnote Text Char Char Char Char Char,Footnote Text Char Char Char Char,Footnote reference,FA Fu,Footnote Text Char Char Char,stile 1dCJaJA Testo nota a pi di pagina Carattere,testo pi di pagina Carattere,Footnote Text Char Char Char Char Char Carattere,Footnote Text Char Char Char Char Carattere,Footnote reference Carattere,FA Fu Carattere,Footnote Text Char Char Char Carattere CJOJPJQJ^JaJnHtHT&@QT Rimando nota a pi di paginaH*VU@aV Collegamento ipertestuale >*B*ph@r@ Intestazione  %\\ Intestazione CarattereOJPJQJ^JnHtHB @B Pi di pagina  %^^ Pi di pagina CarattereOJPJQJ^JnHtHV+V Testo nota di chiusuradCJaJxx  Testo nota di chiusura Carattere CJOJPJQJ^JaJnHtHL*L Rimando nota di chiusuraH*FAF Titolo del libro 5:@\BX@B Enfasi (corsivo) 5\^JROR wcdrend_titre15>*CJ&OJQJ\^JaJ&b/b Default !7$8$H$-B*CJOJQJ^J_HaJmHphsHtHlO"l Osservatorio - Titolo"d*$`6CJPJaJtHPA1P Riferimento delicato:>*B*phPM@'A@ Rimando commentoCJaJ@@R@ Testo commento%CJaJ\a\ Testo commento CarattereOJPJQJnHtHDjQRD Soggetto commento'5\TbT Soggetto commento Carattere5\PP Testo fumetto)dCJOJQJ^JaJff Testo fumetto Carattere CJOJPJQJ^JaJnHtH\>@\ Titolo+$d`a$ CJOJPJQJaJmH sH tH PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!HRtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[xw;jf7q7J\ʯ AxgfwIFPA}H1^3tH6r=2%@3'M 5BNe tYI?C K/^|Kx=#bjmo>]F,"BFVzn^3`ե̳_wr%:ϻ[k.eNVi2],S_sjcs7f W+Ն7`g ȘJj|l(KD-ʵ dXiJ؇kZov[fDNc@M!͐,a'4Y_wp >*D8i&X\,Wxҕ=6.^ۄ Z *lJ~auԙՍj9 !bM@-U8kp0vbp!H#m|&HyȝC)^+Ikio ,A*k,GMg,JnO#KtZ妇|1ikBԥ0 jW¦l|Vn[u~3j ȦyK$rzQL -V 5-nhxL|UviE>fO(8B#6¯S ܣioWnsΊ|{epv4Y%W:.t0O%Jݍq7ŔRN)z?@G\׶Dž8t4~_`zd kH*N69mYiHE=hK&NaV.˒eLFԕU{D vEꦛdmNU(CNޜR콶3a3/TU-!޲!ljUJ[A++T[Xs/7s b1p߃eBoC  d%;x 'hIF'|I{Z.3WSÎBWCdO(, Q݃@o)i ~SFρ(~+ѐnPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!HRtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] >\ s \ ^  s cYC j&RwbCz!"()u,*..h/0w246+778`;<B=h@H=JKLQcUWXKYG\]K]^b=ffkfl+ofpq rIrrOssvvrwww   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPc\Iq~ $$%,+_,-@/400R1 23@8999:C>U>%@ACDFGNH\IJKLLMORPPQQDSqSSSTVWaWkWWZr[^^a_aa'b9bbbdee*hhiompp0tNvwz{o{r{ p ***-!!'+1W6=AK)W]4fs{spߏ|oĨṷ-!g<+@ Y W l)/jA(l l $&-!@`Fgs@%n%%&!'<'H*p**T+v++~----..77<8W XXN\\\\\\mGmzm5rmrr;ufuuu(vKvJwwwwxxmxxxxyyr{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX8@0(  B S  ?Y9 5EY9 t6EY9 6EY9 t7EY9 7EY9 t8EY9 8Ewƈ5Ҹ !~Έ=(!C*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter>*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName OB1997, Ala CEDULa ConvenzioneLa Cortela Libia ProductID\cZ ` " ! !v""""""""""""""""""############%%%%%%%%%%%%b)d)e)g)h)o)p)z)))))))))))))))))))))))**!*,*-*4*5*9*,,,,-.00226666666666677 7777+7888888)=2= @@@@$@(@)@+@,@/@0@<@C@M@R@_@`@f@AABBbChCiCkCpCyCzC|CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDD D DDDD'D-DGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHO!O"O+OQQQQQQQQQQQQQQQRR R RRR R+R3R4R>R?RCRHRSRTRVRcRmRWS`SaShSnSxSWWZZ!]&]']-].]3]]]^^``bb ddd$d%d0d1d3d8dBdCdHdIdKdLdPdQd[d\dadbdddidnd eeve{ehhrhuh}hkk m*m+m2m3m@mBmKmLmRmSmUmXm^mcmemhmnm~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnnnnnqqrrssssssssssssssssssstttttt't1t;t@ADJVWYZbjwx{ť٩ ( !./5689BCHMZ[gkp®ʮ!&U[bdlqȯʯ߯ɰ±ıϱԱ۱ܱ UXYt²̲(yPUW_ag'-ûɻӻٻ5@JMNSTVWbfqswu~(49?EL_bcdfm  "/AFGK/1MRW_ns  16DQeou~EK_bcejms|}$-.34<AKLOPTUZ\_`kmx| "#,3ABGHRV_enrv &')*2UZ7=TUW^>BR[v|:=?JQXNW[degjrsz%)37:KUWZ^noz~-2DK'1$*,239:=>EGNSXY_`jn~ !)*018emnuES!a [ {!ff ww{{GH!"5H8T@B!BeWR2p2Z`,R`dNdFb9xt.h $^$`hH.h ^`hH.h  L^ `LhH.h  ^ `hH.h d^d`hH.h 4L^4`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(hHo\^\`OJ QJ o(hH, ^, `OJQJo(hH ^ `OJ QJ ^J o(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hHl^l`OJ QJ ^J o(hHo<^<`OJ QJ o(hH8^8`5CJOJQJo(. T^T`hH. $L^$`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. L^`LhH. d^d`hH. 4^4`hH. L^`LhH.^`OJPJQJ^Jo(T^T`OJ QJ ^J o(hHo$^$`OJ QJ o(hH ^ `OJQJo(hH ^ `OJ QJ ^J o(hHo^`OJ QJ o(hHd^d`OJQJo(hH4^4`OJ QJ ^J o(hHo^`OJ QJ o(hH^`o() T^T`hH. $L^$`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. L^`LhH. d^d`hH. 4^4`hH. L^`LhH.^`OJPJQJ^Jo(-T^T`OJ QJ ^J o(hHo$^$`OJ QJ o(hH ^ `OJQJo(hH ^ `OJ QJ ^J o(hHo^`OJ QJ o(hHd^d`OJQJo(hH4^4`OJ QJ ^J o(hHo^`OJ QJ o(hH"58T@eWFb9x,R`2Z`,(8|   .-/<WXB qvDoi2I{{@4 H@HH@H@Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@ CalibrikLiberationSerif-RegularMS MinchoQJ PNew Caledonia LT StdC (PMingLiUe0}fԚ7. [ @Verdana5. .[`)Tahoma?= *Cx Courier New;WingdingsA BCambria Math"1&&& oi ?$ ~an0E{u2qHX $P/<2! xx4I respingimenti in mare e il diritto internazionale*AnnaAnna$      Oh+'0 , L X d p|8I respingimenti in mare e il diritto internazionale*AnnaNormalAnna9Microsoft Office Word@ԭ@*4@Xfh4@7 oi՜.+,D՜.+,` hp|  ?E{ 5I respingimenti in mare e il diritto internazionale* Titolo  8@ _PID_HLINKSA xx$9http://posta.unior.it/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT%2BTA%2BP7-TA-2011-0020%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0//EN%26language=EN2"*6(http://www.migrantsatsea.wordpress.com/2P\3Rhttp://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2010/22682"*0(http://www.migrantsatsea.wordpress.com/26p-$http://fortresseurope.blogspot.org/2Z*http://www.migrantsatsea.int/2T')http://www.iai.it/pdf/DocIAI/IAI0922.pdf2Y$3http://www.ecre.org/resources/ECRE_weekly_bulletin2#8!http://www.meltingpot.org/26p$http://fortresseurope.blogspot.org/2&Ewhttp://www.interno.it/mininterno/site/it/sezioni/sala_stampa/comunicati/2009/index.html?pageIndex=4&year=2009&month=052<+Dhttp://www.statewatch.org/news/2005/may/eu-report-libya-ill-imm.pdf20http://www.coe.int/21khttp://www.ilsole24ore.com/2http://www.unhcr.it/2fc http://www.inexproject.eu/2h` #http://www.affarinternazionali.it/2!http://www.costituzionalismo.it/2#whttp://www.asgi.it/2Zhttp://www.migrantsatsea.int/2  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FP&27Data 1Table_WordDocument.pSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj}  F+Documento di Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q